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Interpretazione del quorum dei datori di lavoro per il conferimento dell'obbligatorietà generale a un contratto collettivo di lavoro

08.3735 · Interpellanza · 2008-10-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In relazione alle premesse per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL), prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1a. L'obbligatorietà del quorum dei datori di lavoro (art. 2 n. 3 LOCCL) può essere interpretata anche nel senso che più del 50 per cento del monte salari del settore interessato dal CCL dev'essere rappresentato dall'associazione padronale contraente?

1b. Oppure una tale interpretazione necessita di una revisione della LOCCL?

2. In caso affermativo (domanda 1a): in quali casi, secondo il Consiglio federale, una tale interpretazione del quorum dei datori di lavoro sarebbe giustificata?

3. In caso negativo (domanda 1b): il Consiglio federale ritiene necessaria una modifica della legge?

Begründung

Secondo l'articolo 2, numero 3 della LOCCL "i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale." All'obbligo del quorum dei lavoratori si può derogare, mentre a quello dei datori di lavoro no.

Fino a oggi la regola relativa alla maggioranza dei datori di lavoro è stata interpretata nel senso che più del 50 per cento delle imprese interessate dal CCL devono appartenere all'associazione padronale contraente. Ciò può portare a situazioni insoddisfacenti in settori in cui diversi grandi gruppi coesistono con un numero molto elevato di agenzie di piccole o piccolissime dimensioni.

Nel settore del collocamento del personale e del lavoro temporaneo sono tuttora in corso trattative per la stipula di un CCL e per il conferimento a quest'ultimo dell'obbligatorietà generale. In vista dell'estensione della libera circolazione delle persone questo proposito è assolutamente lodevole, dato che quello del lavoro temporaneo rappresenta un settore sensibile. Il progetto, tuttavia, viene seriamente messo in dubbio dal quorum dei datori di lavoro ai sensi della LOCCL, dato che l'associazione di categoria dei fornitori di personale a prestito rappresenta 247 imprese, di cui una buona parte dei grandi gruppi nonché numerose agenzie di piccole dimensioni. In base a questa costellazione, l'associazione rappresenta circa due terzi del monte salari realizzato nel settore, ma soltanto un quarto circa di tutte le agenzie di collocamento di personale. In una tale situazione appare poco democratico che un'agenzia piccola o piccolissima abbia lo stesso peso di un grande gruppo con un monte salari molto maggiore e che impiega molte più persone.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311) prescrive - oltre ad altre premesse - il rispetto di tre quorum affinché possa essere conferita l'obbligatorietà generale a un contratto collettivo di lavoro (CCL):

- i datori di lavoro già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale (quorum dei datori di lavoro);

- i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale (quorum dei lavoratori);

- i datori di lavoro vincolati devono impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori che rientrano nel CCL in caso di conferimento dell'obbligatorietà generale (quorum misto).

Partecipano a un CCL i datori di lavoro e i lavoratori che sono membri di un'associazione contraente o che hanno dichiarato per iscritto la loro adesione al CCL. In circostanze particolari è possibile derogare al quorum dei lavoratori. Gli altri due quorum, per contro, sono vincolanti (art. 2 n. 3 LOCCL).

Il cosiddetto conferimento dell'obbligatorietà generale agevolato, introdotto nell'ambito delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone, contempla unicamente il rispetto del quorum misto, vale a dire che i datori di lavoro vincolati devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori (art. 2 n. 3bis LOCCL). Il conferimento agevolato presuppone, in particolare, che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali (art. 1a LOCCL).

Alle domande poste dall'autore dell'interpellanza il Consiglio federale risponde come segue:

1a. Il testo di legge è inequivocabile. Per rispettare il quorum dei datori di lavoro, più della metà di essi devono partecipare al CCL. Anche il messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale relativa al disegno di legge sul contratto collettivo di lavoro e il conferimento allo stesso dell'obbligatorietà generale (del 29 gennaio 1954) va inteso unicamente nel senso che a contare è il numero dei datori di lavoro e non le dimensioni delle imprese: "Per evitare che una minoranza - contrariamente a ogni principio democratico - possa imporsi nei confronti della maggioranza, viene prescritto il cosiddetto quorum. Questa premessa comprende tre elementi: i datori di lavoro che aderiscono al contratto complessivo di lavoro devono essere più della metà dei datori di lavoro che sarebbero soggetti al CCL dopo il conferimento dell'obbligatorietà generale..."

Considerata la legge vigente, non sussiste la possibilità di definire il quorum dei datori di lavoro mediante il loro monte salari. Il criterio del monte salari corrisponde approssimativamente al quorum misto, che tuttavia - per il conferimento dell'obbligatorietà generale - dev'essere rispettato insieme al quorum dei datori di lavoro. Non farebbe senso interpretare il quorum dei datori di lavoro in modo tale da renderlo pressoché identico a quello misto, poiché - in tal caso - dovrebbero essere rispettati soltanto due quorum anziché i tre previsti dalla legge.

1b. Di conseguenza, il desiderio dell'autore dell'interpellanza potrebbe essere soddisfatto soltanto mediante una revisione della LOCCL.

2. La risposta a questa domanda risulta superflua visto il parere espresso in responso a 1a.

3. Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la legge. La legittimazione democratica del COG verrebbe meno se una minoranza di (grandi) imprese potesse imporre ad una maggioranza di (piccole) imprese le condizioni di lavoro di proprio gradimento. Inoltre, non vi sarebbero praticamente più differenze rispetto al COG agevolato, previsto dal legislatore soltanto in caso di abusi. Pur salutando gli sforzi profusi dal settore del lavoro temporaneo per avere un proprio CCL e per ottenerne l'obbligatorietà generale, il Consiglio federale ritiene inappropriata una modifica della legge soltanto per venire incontro alle esigenze di questo settore.

Risposta del Consiglio federale.