08.3738 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare nuove disposizioni legali o di modificare le disposizioni della legislazione sull'assicurazione malattie per evitare che gli studenti svizzeri che compiono una parte dei loro studi in un Paese non membro dell'UE siano costretti ad essere affiliati a un'assicurazione malattie sia nel Paese straniero sia in Svizzera.
Begründung
Le scuole universitarie svizzere hanno stipulato convenzioni di scambio con diverse università nel mondo. Nei percorsi di formazione questi scambi sono peraltro caldeggiati e apprezzati. Gli studenti svizzeri che fanno uso di questa opportunità possono incontrare un problema di affiliazione all'assicurazione malattie.
Con l'UE la questione dell'obbligo dell'assicurazione malattie è regolamentata: uno studente domiciliato in Svizzera che studia in un'università di uno dei Paesi dell'UE può chiedere la sospensione della copertura dell'assicurazione malattie svizzera.
È invece diverso il caso di uno studente svizzero che si reca in un Paese che non fa parte dell'UE. Così uno studente domiciliato in Svizzera che segue un anno di studi in Canada è costretto a stipulare un'assicurazione malattie in Canada (dove vige un sistema universale di protezione) e non può sospendere la propria affiliazione alla cassa malati svizzera. Paga quindi in doppio i premi dell'assicurazione malattie, in Canada e in Svizzera.
Il Consiglio federale è invitato a modificare questa pratica per evitare che gli studenti svizzeri che compiono una parte dei loro studi in un Paese non membro dell'UE siano costretti ad essere affiliati a un'assicurazione malattie sia nel Paese straniero sia in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli studenti svizzeri che svolgono una parte dei loro studi all'estero rimangono soggetti all'obbligo d'assicurazione malattie in Svizzera se vi mantengono il domicilio. L'obbligo cessa con lo spostamento del domicilio all'estero.
Di regola, gli Svizzeri che studiano in un Paese europeo rimangono assicurati all'assicurazione malattie sociale svizzera. Grazie alla tessera europea d'assicurazione malattie, hanno diritto all'assistenza in uno Stato UE/AELS e quindi alle cure mediche secondo il diritto in materia d'assicurazione malattie del corrispondente Stato.
Effettivamente, come riportato dall'autore della mozione nell'esempio di uno studio svolto in Canada (come Stato terzo), gli studenti domiciliati in Svizzera non possono far valere nessuna delle eccezioni all'obbligo d'assicurazione (cfr. art. 2 cpv. 2-8 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). In generale non ci si può richiamare all'articolo 2 capoverso 2 OAMal, inteso a evitare un doppio onere assicurativo, poiché l'assicurazione malattie estera non prevede l'obbligo assicurativo e/o non garantisce una protezione assicurativa equivalente per cure prestate in Svizzera.
Secondo il Consiglio federale non vi è urgenza di introdurre una nuova eccezione a favore di questo piccolo gruppo di persone. Se possibile, ritiene sia meglio rinunciare all'introduzione di nuove eccezioni, per evitare di sgretolare il principio stesso dell'obbligatorietà dell'assicurazione malattie. Per i servizi cantonali competenti l'onere amministrativo per la trattazione di tali domande sarebbe sproporzionato, anche perché essi dovrebbero verificare se l'assicurazione estera offre una copertura sufficiente per le cure mediche prestate nello Stato terzo. Inoltre potrebbero esserci delle lacune assicurative in caso di soggiorno provvisorio in Svizzera o di ritorno anticipato per ragioni di salute, poiché l'assicurazione estera di regola non garantisce una protezione assicurativa per cure prestate in Svizzera. Per mantenere possibilmente basso il doppio onere assicurativo, gli interessati hanno la possibilità di scegliere l'assicurazione con la franchigia più alta per tutta la durata della permanenza all'estero.
Il Consiglio federale attualmente non reputa necessario introdurre una nuova eccezione all'obbligo d'assicurazione per gli studenti svizzeri che svolgono una parte del loro studio all'estero. Se il problema dovesse assumere proporzioni maggiori, è però disposto a far esaminare possibili soluzioni a favore degli interessati. Fa inoltre notare che gli studenti assicurati hanno il diritto di chiedere una riduzione dei premi se si trovano in ristrettezze economiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.