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Requisiti di certificazione contrari al diritto in un'ordinanza attinente all'OLIVA

08.3741 · Mozione · 2008-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI; RS 641.201.1) affinché siano eliminate le contraddizioni con l'articolo 2 lettere a-c della legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03).

Begründung

La legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03) contempla la "firma elettronica" (art. 2 lett. a), la "firma elettronica avanzata" (op. cit. lett. b) e la "firma elettronica qualificata" (op. cit. lett. c). La firma elettronica qualificata si contraddistingue per il fatto che viene quasi autenticata attraverso un certificato rilasciato da un servizio di certificazione riconosciuto, mentre la firma elettronica avanzata non necessita di questa autenticazione ed è creata con mezzi più semplici. In particolare essa non richiede il certificato di un servizio di certificazione riconosciuto.

- L'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI; RS 641.201.1), emanata dal Dipartimento federale delle finanze, considera firme elettroniche le firme elettroniche avanzate, così come sono descritte nell'articolo 2 lettera b della FiEle, ma chiede per il loro riconoscimento il soddisfacimento di condizioni riservate alla firma elettronica qualificata di cui all'articolo 2 lettera c della FiEle.

- Le condizioni che l'OeIDI pone per la firma elettronica eccedono il quadro fissato dalla legge. Tutto ciò è illegale dato che le ordinanze non possono andare oltre quanto richiesto dal legislatore.

- Oltre a contraddire le disposizioni univoche della FiEle, l'OEIDI complica in maniera non irrilevante la corrispondenza commerciale all'interno del Paese determinando un onere finanziario notevole per le piccole e medie imprese. Le aziende devono acquistare certificati relativamente cari per poter inviare le proprie fatture elettroniche. Questo costo sovente sproporzionato fa sì che l'ambiente burotico non sia utilizzato in modo economicamente efficace.

- In conclusione, sarebbe scortese nei confronti delle imprese di questo Paese attendere che una singola azienda ricorra alle vie legali per contestare la contraddizione di cui sopra, tanto più che questi procedimenti generano un costo eccessivo e un'ulteriore incertezza giuridica. Le disposizioni evocate sono d'altronde in contraddizione con il commento pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni il 31 agosto 2007.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I dati elettronici rilevanti per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere trasmessi e conservati in modo che non possano essere modificati senza lasciare traccia. Per quanto riguarda le fatture trasmesse elettronicamente, la provenienza e l'integrità dei dati sono garantite mediante la firma elettronica.

La legge sulla firma elettronica (FiEle; SR 943.03) menziona la firma semplice e quella avanzata, ma si limita a regolamentare esclusivamente la firma qualificata e le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciuti. Se è rilasciata da un prestatore riconosciuto, la firma qualificata è equiparata alla firma autografa ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

I dati utilizzati nell'ambito dell'IVA non necessitano di una firma equiparata alla firma autografa. È sufficiente la firma avanzata. Elementi importanti distinguono quest'ultima dalla firma qualificata. Essa risulta quindi idonea ad essere usata come firma collettiva ed è ideale per la corrispondenza commerciale.

Tuttavia, anche per le questioni inerenti all'IVA è indispensabile definire chiaramente le condizioni che devono essere soddisfatte dai servizi di certificazione che rilasciano questo genere di firme. È proprio questo lo scopo dell'ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI; RS 641.201.1), che peraltro è stata modificata nel 2007. La possibilità di utilizzare la firma avanzata nella corrispondenza commerciale, introdotta con la suddetta modifica, è stata accolta favorevolmente da tutte le imprese consultate.

Non vi è dunque contraddizione con la FiEle. L'OelDI non è un'ordinanza di esecuzione della FiEle. Essa si applica unicamente ai dati e alle informazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Le basi legali sono contenute nell'articolo 90 capoverso 2 lettera h della legge sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e nell'articolo 43 dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201).

È pur vero che attualmente il mercato dei servizi di certificazione non funziona ancora in modo soddisfacente e che i prezzi di questi certificati sono relativamente alti in Svizzera, ma ciò non ha nulla a che vedere con le prescrizioni dell'OelDI. L'OelDI non eccede le disposizioni della FiEle. Senza le disposizioni dell'OelDI, bisognerebbe usare sempre, anche per gli scopi dell'IVA, la firma qualificata, per la quale sono previste condizioni più severe rispetto a quelle richieste per le altre firme elettroniche. Questo non è nell'interesse dell'economia.

L'OelDI è in vigore dal 1° marzo 2002 a dimostrazione che il DFF è aperto agli sviluppi nel campo della corrispondenza commerciale elettronica, sviluppi che anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sorveglia regolarmente in virtù dell'articolo 13 dell'OelDI. Se hanno constatazioni da fare, le cerchie interessate possono rivolgersi all'AFC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.