Libera circolazione delle persone: cooperazione amministrativa con gli Stati membri dell'UE
08.3793 · Interpellanza · 2008-12-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Alla vigilia del voto sul proseguimento ed estensione dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, si ritiene giusto e opportuno ribadire l'importanza fondamentale che questi accordi bilaterali rivestono per l'economia del nostro Paese, il cui principale partner commerciale è l'Unione europea. La qualità di un simile accordo si misura anche dalla capacità di prevenirne gli abusi, in particolare per quanto riguarda la componente salariale, che è proprio l'obiettivo delle misure di accompagnamento. Nella comunicazione e nel rapporto di lavoro del 13 giugno 2007 (rif. IP/07/817 e COM; 2007, 304 definitivo) seguiti al rapporto sull'attuazione della direttiva relativa al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi (COM; 2006, 159 definitivo), la Commissione europea ha rivelato i problemi derivanti dalla cooperazione interstatale nel quadro della tutela dei lavoratori distaccati.
Il rapporto della SECO del 27 settembre 2007 relativo all'attuazione delle misure di accompagnamento, per contro, non affronta minimamente la questione.
- Il Consiglio federale ha preso conoscenza delle considerazioni presentate dalla Commissione europea e della successiva raccomandazione sul miglioramento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi del 3 aprile 2008 (rif. IP/08/514)?
- È previsto uno studio sui possibili miglioramenti da apportare alla cooperazione amministrativa con gli Stati membri dell'Unione, da cui provengono i lavoratori distaccati presenti in Svizzera? In particolare, il Consiglio federale è disposto a condurre uno studio sulla creazione di un dispositivo federale che permetta una cooperazione più efficace con gli uffici di collegamento dei Paesi da cui provengono i lavoratori distaccati, che oggi risente di numerose difficoltà per via della diversità delle pratiche cantonali e della mancanza di mezzi a loro disposizione?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza in merito all'importanza fondamentale che rivestono per la Svizzera il rinnovo e l'estensione della libera circolazione delle persone. Allo stesso modo per la Svizzera è prioritario disporre di misure di accompagnamento efficienti, a tutela delle condizioni lavorative e salariali vigenti nel Paese. I rapporti sull'attuazione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone pubblicati fino ad ora dalla SECO hanno mostrato l'efficacia di tali provvedimenti.
Il Consiglio federale si aggiorna costantemente sugli sviluppi della prestazione di servizi transfrontaliera all'interno dell'UE; in particolare, ha preso atto della comunicazione e della raccomandazione della Commissione menzionate dall'autore dell'interpellanza.
Il 19 dicembre 2008 la Commissione europea, a seguito di una sua raccomandazione del 3 aprile 2008, ha adottato una decisione che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (2009/17/EG; GU L 8 del 13 gennaio 2009, pag. 26). Il comitato ha ricevuto il mandato di verificare le diverse possibilità per una migliore cooperazione amministrativa (articolo 2). La decisione prevede che la Svizzera partecipi alle sedute del comitato in qualità di osservatore (articolo 3, capoverso 3). Il Consiglio federale è pronto a verificare la possibilità e le modalità di un eventuale rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri dell'UE nel contesto del comitato e/o dell'ufficio di collegamento. Allo stesso modo si deve verificare l'eventuale onere a livello finanziario e di personale impiegato derivante da una partecipazione svizzera alle strutture di cooperazione ufficiali dell'UE. Questa partecipazione corrisponde inoltre alla possibilità, prevista dalla legge sui lavoratori distaccati (legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali; legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; LDist; RS 823.20; LDist), di cooperare con le autorità competenti di altri Stati e di scambiare informazioni al fine di evitare infrazioni alla LDist.
A titolo complementare si intende precisare che in Svizzera sono attualmente in corso tentativi per il miglioramento, l'armonizzazione e un maggiore coordinamento dell'attuazione delle misure di accompagnamento tra cantoni e commissioni paritetiche. La Segreteria di Stato dell'economia SECO ha emanato numerose istruzioni e raccomandazioni in merito. Le ottimizzazioni all'esecuzione faciliteranno anche la cooperazione con gli Stati membri dell'UE. I miglioramenti all'esecuzione auspicati verranno discussi nel quadro dei colloqui bilaterali con i Paesi confinanti e di un gruppo di lavoro trinazionale (Germania, Austria e Svizzera).
Inoltre, nel messaggio del 14 marzo 2008 concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione a Bulgaria e Romania, il Consiglio federale ha previsto una serie di provvedimenti atti al miglioramento dell'esecuzione delle misure di accompagnamento. Tra queste è previsto l'allestimento di una piattaforma Internet, contenente informazioni relative ai salari minimi e alle condizioni lavorative previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, che dovrebbe agevolare il rispetto delle misure di accompagnamento da parte delle imprese straniere e facilitare la cooperazione con le autorità competenti dell'UE.
Risposta del Consiglio federale.