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08.3797 · Mozione · 2008-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di aumentare, in determinati casi, da 22 a 25 anni la soglia massima d'età per misure prevista all'articolo 19 capoverso 2 del diritto penale minorile e di garantire che i giovani in esecuzione di una misura possano essere collocati in un istituto adeguato anche dopo il compimento dei 22 anni.

Begründung

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere una mozione che chiedeva di aumentare, in determinati casi, da 22 a 25 anni la soglia massima d'età per misure, come prevedeva il vecchio diritto penale minorile. Il nuovo diritto penale minorile è ormai in vigore da qualche tempo e casi come l'omicidio occorso durante la Street Parade di Zurigo dimostrano quanto sia problematico dover liberare anticipatamente un giovane adulto dall'esecuzione di una misura. In seguito a tali casi, invito il Consiglio federale a rivalutare la questione e a presentare disposizioni appropriate.

L'effetto preventivo del diritto penale sui giovani e l'efficacia delle misure educative mirate sono generalmente riconosciuti. La sanzione è vista come opportunità per correggere sviluppi negativi. Sotto tale ottica, l'onere finanziario per una misura di diritto penale rappresenta un buon investimento per il futuro. Oltre ai mezzi finanziari, occorre anche il tempo necessario affinché gli interventi possano dare i risultati auspicati. Il nuovo diritto penale minorile prevede tuttavia che le misure protettive educative e terapeutiche cessino quando l'interessato compie 22 anni (in passato il limite era fissato a 25 anni in certi casi). Tale soglia d'età potrebbe tuttavia privare i giovani autori di reati della terapia ottimale, aumentandone il rischio di recidiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 20 dicembre 2007 l'autrice ha presentato una mozione dal medesimo tenore (mozione Galladé 07.3847, Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile). Nella sua risposta del 20 febbraio 2008, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, che non è stata ancora trattata in Parlamento.

La presente mozione è motivata sostenendo che il nuovo diritto penale minorile è ormai in vigore da qualche tempo e casi come l'omicidio commesso a Zurigo in occasione della Street Parade dimostrerebbero quanto sia problematico dover liberare anticipatamente un giovane adulto dall'esecuzione di una misura. Tale motivazione non contiene alcun elemento che invalidi la risposta del Consiglio federale alla summenzionata mozione del 20 dicembre 2007.

Il nuovo diritto penale minorile (DPMin) è in vigore soltanto dal 1°gennaio 2007. Come osserva il Consiglio federale nella sua risposta al postulato Amherd (08.3377, Valutazione del diritto penale minorile), per esperienza, occorre attendere più di due anni dall'entrata in vigore prima di poter trarre conclusioni attendibili dalle esperienze maturate con la nuova legge. In particolare, non è possibile trarre conclusioni sul reinserimento sociale e sul tasso di recidiva dopo così poco tempo, segnatamente perché i giovani condannati a misure o pene detentive più lunghe secondo il nuovo diritto stanno ancora scontando la pena.

Questo vale in particolare per il caso menzionato dall'autrice della mozione. Nel novembre 2008 l'autore del reato è stato condannato a una pena detentiva di quattro anni per omicidio intenzionale; è stato inoltre disposto il collocamento in un istituto chiuso. L'autore, oggi diciassettenne, può quindi rimanere in esecuzione della misura ancora per cinque anni, fino al compimento dei 22 anni.

Quando ha adottato il nuovo DPMin, il legislatore ha ritenuto sufficiente prevedere la possibilità di eseguire misure nei confronti di giovani autori di reati fino al compimento dei 22 anni. Come dimostrano le condizioni previste per il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin) e per la privazione della libertà (art. 25 cpv. 2 DPMin), il legislatore era già allora consapevole che anche i giovani commettono reati molto gravi e ha pertanto fissato sanzioni idonee. In sede di consultazione la soglia d'età di 22 anni non era stata criticata nel caso di giovani pericolosi, nemmeno dalla Società svizzera di diritto penale minorile.

È ancora troppo presto per valutare se il tempo a disposizione per eseguire misure sarà sufficiente per educare e curare il giovane autore nel caso menzionato nella mozione. Occorre inoltre considerare che le autorità d'esecuzione sono tenute a chiedere per tempo l'applicazione di misure tutorie appropriate (fino al ricovero a scopo di assistenza), qualora la soppressione della misura dovesse comportare gravi svantaggi per l'interessato o per terzi.

Viste le critiche mosse alla soglia d'età di 22 anni per le misure di diritto penale minorile, tale disciplinamento sarà oggetto di particolare attenzione al momento di valutare il DPMin. In particolare, occorrerà esaminare se nuove conoscenze pratiche e teoriche impongano di aumentare la soglia d'età a 25 anni. Il rapporto intermedio sulla valutazione, previsto per la fine del 2010, fornirà i primi elementi.

Se dalla valutazione dovessero emergere lacune, il Consiglio federale adotterà le misure appropriate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Giovani che commettono reati. Aumento della soglia d'età per misure | Lexipedia | Lexipedia