08.3802 · Interpellanza · 2008-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I richiedenti nei cui confronti è stata emanata una decisione di non entrata nel merito (NEM) che dovrebbero lasciare il Paese, ma scelgono di restare, possono ottenere il soccorso d'emergenza. Rimangono perché non hanno documenti d'identità e non possono quindi essere allontanati o perché, pur avendo dei documenti d'identità, non desiderano rientrare. I Paesi d'origine, infatti, rilasciano i documenti per il rientro solo se è l'interessato stesso a farne richiesta, (se la Confederazione richiede dei documenti riceve un rifiuto).
D'altro canto, con l'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo, a partire dal 1° gennaio 2008 i richiedenti respinti alla fine della procedura ricevono il soccorso d'emergenza.
Alcuni cercano di stabilirsi a tempo indeterminato, se non addirittura definitivamente.
A metà novembre 2008 nel cantone di Vaud 644 persone rientravano nel regime del soccorso d'emergenza, alcune di loro dal 1° aprile 2004, data di entrata in vigore di tale statuto. Si tratta di 386 celibi/nubili e 258 famiglie assegnati al cantone al momento della ripartizione intercantonale.
Al cantone di Vaud è stato attribuito l'8,4 per cento dei richiedenti l'asilo. Presupponendo che la percentuale di persone che beneficiano del soccorso d'emergenza sia la stessa anche negli altri cantoni, vuol dire che ci sono circa 7500 persone in situazione irregolare, che devono in linea di principio lasciare il Paese, ma che ciononostante vivono a spese del contribuente.
Sorge quindi un'importante domanda e cioè se una famiglia NEM tollerata e mantenuta per oltre dieci anni sarà allontanata... oppure se le sarà rilasciato un permesso B... La regolarizzazione sarà inevitabile, se queste persone dovessero rimanere troppo a lungo in Svizzera come NEM.
Nell'ottobre 2008 i Paesi dell'Unione europea, su proposta della Francia, hanno adottato un patto sull'immigrazione e l'asilo, che prevede quanto segue:
"Combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel loro Paese di origine o in un Paese di transito, degli stranieri in posizione irregolare."
Desidero porre al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è consapevole di questo problema?
2. Il nostro Paese può essere considerato un "Paese di transito"?
3. Il Consiglio federale sta ancora negoziando accordi di riammissione?
4. Con quali Paesi sono stati firmati tali accordi?
5. Con quali Paesi si stanno negoziando accordi?
6. Quali misure di ritorsione possono essere applicate nei confronti di un Paese che rifiuta di riaccogliere i propri cittadini?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il diritto vigente in materia d'asilo prevede il soccorso d'emergenza all'articolo 82 della legge sull'asilo (LAsi) e all'articolo 3 dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2). Il Consiglio federale è consapevole del problema che molte persone restano nel cantone cui erano state attribuite beneficiando del soccorso d'emergenza. La politica svizzera in materia di ritorno si basa su due pilastri: la promozione del ritorno volontario, in primo luogo, e l'effettiva esecuzione dell'allontanamento. Da un lato, il ritorno volontario nell'ambito dell'asilo è incentivato sistematicamente sin dall'inizio del soggiorno in Svizzera (art. 93 LAsi), anche con progetti finalizzati al ritorno nel Paese d'origine. Dall'altro, i cantoni sono assistiti dalla Confederazione al momento dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 71 della legge federale sugli stranieri, LStr). Se necessario, possono far rispettare l'obbligo di partire adottando misure coercitive (art. 73-82 LStr). Un permesso di dimora è rilasciato alle persone che beneficiano del soccorso d'emergenza soltanto se sussiste un caso di rigore personale grave ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Lo straniero deve adempiere i criteri previsti all'articolo 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201). Sono determinanti soprattutto l'integrazione, la durata della presenza in Svizzera e la situazione familiare. Ogni caso è esaminato individualmente.
2. La maggior parte dei richiedenti l'asilo in Svizzera giungono nel nostro Paese transitando per altri Stati. Tuttavia, i migranti irregolari usano la Svizzera anche come Paese di transito per proseguire alla volta di altri Stati europei. Di conseguenza, quasi tutti gli Stati europei non sono soltanto Paesi di destinazione, ma anche di transito. All'interno del sistema Dublino, i richiedenti l'asilo sono rinviati nel Paese (di transito) europeo in cui hanno presentato una prima domanda d'asilo o sono stati fermati come migranti irregolari e registrati in Eurodac. Il 12 dicembre 2008 la Svizzera è entrata a far parte del sistema Dublino. Le prime esperienze maturate sono positive. Sin dall'inizio è stato possibile identificare richiedenti che avevano già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino ed effettuare i primi trasferimenti in un altro Stato Dublino. La Svizzera applica sistematicamente la procedura Dublino. Ciò contribuirà a ridurre l'attrattiva della Svizzera per i richiedenti per motivi estranei all'asilo.
3.-5. Finora la Svizzera ha concluso 45 accordi di riammissione, dieci con Stati dell'Europa occidentale e altri in particolare con i Paesi d'origine e di transito seguenti: Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cile, Georgia, Libano, Macedonia, Moldova, Nigeria, Romania, Serbia, Montenegro, Sri Lanka e Ucraina. La lista degli accordi conclusi è pubblicata su Internet (www.bfm.admin.ch) ed è aggiornata regolarmente. La Svizzera ha inoltre firmato convenzioni tecniche in materia di ritorno con la Repubblica democratica del Congo, la Guinea-Conakry e la Sierra Leone. Attualmente sta negoziando accordi di riammissione con il Kosovo, la Russia, lo Sri Lanka e la Danimarca. Sono stati anche parafati accordi con la Finlandia, il Portogallo, la Siria e il Tagikistan. Oltre agli accordi classici, la Svizzera cerca anche di concludere accordi migratori il cui contenuto va al di là degli accordi di riammissione ed include, ad esempio, la questione del ritorno volontario. Un tale trattato è stato parafato con la Guinea-Conakry e negoziati sono in corso con il Benin. Infine, nel quadro di partenariati migratori sono conclusi protocolli d'intesa volti a rafforzare la collaborazione nell'ambito della migrazione, limitare la migrazione irregolare e attenuarne le conseguenze negative. Tutti questi trattati internazionali si fondano sull'articolo 100 LStr.
4. Secondo l'articolo 100 capoverso 3 LStr, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi nell'ambito di accordi di riammissione e di transito (p.es. nell'ambito della politica in materia di visti). Tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.
Risposta del Consiglio federale.