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08.3816 · Postulato · 2008-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito del mandato di coordinamento della politica d'integrazione conferito all'Ufficio federale della migrazione (art. 57 LStr e art. 8 OIntS) e, in particolare, della sua responsabilità di garantire il coordinamento tra i cantoni e i comuni per intensificare lo scambio di informazioni e di esperienze, si invita il Consiglio federale a:

- effettuare una verifica sistematica dell'attuale offerta di corsi di lingua materna per bambini alloglotti nella scuola obbligatoria nei cantoni e rilevare le eventuali lacune;

- valutare la possibilità di prendere a carico parte dei corsi di lingua materna per alloglotti, in partenariato con i Paesi d'origine, allo scopo di armonizzare l'offerta in Svizzera, migliorare l'integrazione dei corsi nei programmi scolastici e definire requisiti pedagogici;

- studiare le possibilità di valorizzare in modo coerente e sistematico le conoscenze linguistiche (considerare i corsi di lingua madre nel libretto scolastico, attestare il livello di apprendimento mediante il portfolio europeo delle lingue).

Begründung

L'evoluzione linguistica in corso nelle comunità degli immigrati in Europa evidenzia che se la lingua locale è utilizzata con frequenza, quella d'origine mantiene la sua importanza. Conservare la lingua materna è il modo migliore per inserirsi nelle società moderne e pluraliste all'insegna dell'internazionalizzazione e della mobilità.

È provato da differenti ricerche che più i bambini bilingui imparano a leggere e scrivere la propria lingua d'origine, meglio padroneggiano la lingua locale e migliore è il profitto anche nelle altre materie scolastiche (Greene 1998). Questo è dovuto al trasferimento dei processi di apprendimento: ciò che un bambino apprende nella sua lingua materna risulta utile all'apprendimento della lingua locale.

Attualmente l'offerta di corsi di lingua materna (per allievi alloglotti) varia fortemente da regione a regione. Dallo studio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione emerge che nella Svizzera tedesca il 39 per cento degli allievi alloglotti possono frequentare questi corsi a scuola, mentre nella Svizzera romanda questo è il caso soltanto per il 30,9 per cento. È opportuno, in base a un'analisi concreta, armonizzare e sistematizzare a livello nazionale l'offerta di corsi di lingua materna per bambini alloglotti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Una prima considerazione generale è che in Svizzera i corsi di lingua e di cultura del Paese d'origine (corsi LCO) destinati ai bambini con un retroterra migratorio sono offerti in primo luogo dalle rispettive comunità di immigrati. I corsi sono organizzati da ambasciate, consolati, associazioni di diritto privato e privati cittadini. I corsi LCO non fanno parte dell'offerta educativa pubblica svizzera: i cantoni, i comuni e le opere assistenziali svizzere forniscono soltanto in casi eccezionali un contributo sostanziale alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

Attualmente in Svizzera i corsi LCO sono impartiti in quasi quaranta lingue soprattutto allo scopo di consentire ai bambini di perfezionare la lingua d'origine della famiglia. Questa può essere la loro prima o seconda lingua, talvolta l'idioma d'origine della famiglia è appreso come lingua straniera.

Per quanto concerne le singole richieste del postulato, vanno segnalati i numerosi sforzi già in atto da qualche tempo come pure i progetti e i processi che stanno per concludersi:

1. Nel 2004 la segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha svolto un primo sondaggio sui corsi LCO a livello cantonale. I relativi dati sono stati aggiornati e analizzati alla fine del 2008 e saranno pubblicati prossimamente sul sito Internet della CDPE. La verifica sistematica richiesta può pertanto essere considerata in gran parte realizzata.

2. L'articolo 4 capoverso 4 dell'accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato Harmos) conferma l'attuale prassi dei cantoni, che assicurano il loro sostegno organizzativo (nella maggior parte dei casi mettendo a disposizione aule scolastiche) ai corsi di lingua e di cultura offerti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai Paesi d'origine e dalle diverse comunità linguistiche. Vanno inoltre segnalate le disposizioni dell'articolo 16 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, che prevedono la possibilità di concedere aiuti finanziari per promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto e della loro prima lingua da parte degli alloglotti. I presupposti saranno stabiliti nell'ordinanza esecutiva, che è in fase di elaborazione.

3. La valorizzazione sistematica delle conoscenze linguistiche è oggetto di un esame approfondito da parte del Consiglio d'Europa. Queste attività sono svolte in stretta collaborazione con la CDPE. Il loro obiettivo è integrare meglio l'insegnamento delle varie lingue, con modi e gradi d'intensità diversi, nel programma scolastico generale.

Per concludere, la questione dell'eventuale necessità di un coordinamento tra i cantoni e i comuni e dell'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio federale della migrazione in virtù dell'articolo 57 LStr e dell'articolo 8 OIntS sarà esaminata in modo più approfondito e affrontata globalmente nell'ambito del processo di sviluppo della politica d'integrazione svizzera avviato il 31 ottobre 2008 dalla conferenza tripartita sugli agglomerati.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.