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08.3822 · Interpellanza · 2008-12-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Poco tempo fa, la ministra del Dipartimento federale degli affari esteri ha firmato a Oslo la Convenzione per il divieto delle munizioni a grappolo. Questo accordo impone alla Svizzera di distruggere la scorta di munizioni di questo tipo prevista in caso di difesa entro otto anni dall'entrata in vigore dell'accordo. In questo modo viene drasticamente ridotta l'efficienza bellica dell'esercito svizzero in caso di difesa, senza aver raggiunto nessun effetto frenante per quanto riguarda l'impiego di munizioni a grappolo all'estero.

Chiediamo perciò al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quando il Consiglio federale ha deciso di firmare questa convenzione?

2. Quale obiettivo persegue?

3. Come giudica il Consiglio federale il divieto di munizioni a grappolo dal punto di vista del nostro esercito e della sua prontezza alla difesa?

4. A quanto ammontano le riserve di munizioni di questo tipo in dotazione all'esercito? Quando si sono acquistate e a che prezzo? Quanto costerebbe la loro eliminazione?

5. Con che tipo di munizioni verrebbero sostituite? Quanto costerebbero?

6. Come sono stati coinvolti il DDPS e il tipo di armi in questione nella procedura decisionale per la firma dell'accordo?

7. Il DDPS ha accettato questo divieto? Se sì, perché?

8. Quali Paesi e in particolare quali grandi potenze firmeranno presumibilmente questa convenzione? Quali no?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha dato il suo consenso alla firma della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 10 settembre 2008 (2008.1580) basandosi su una proposta del DFAE e del DDPS del 5 settembre 2008.

2. Da quando è stato avviato il processo di Oslo, la Svizzera si è impegnata attivamente affinché possa essere raggiunto un compromesso tra interessi di politica della sicurezza e interessi umanitari. La convenzione rappresenta uno sviluppo sostanziale del diritto internazionale umanitario, nel senso che rafforza il primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, la Convenzione di Ottawa, nonché il protocollo II emendato e il protocollo V alla Convenzione sull'impiego di talune armi classiche che ha per oggetto i residuati bellici esplosivi. Avendo già perseguito una politica attiva e riconosciuta in occasione dell'applicazione di tali strumenti, il Consiglio federale ha inteso - firmando la convenzione il giorno della sua apertura - trasmettere un segnale positivo, atto a sottolineare la presenza della Svizzera anche in questo settore e a rafforzare la sua politica umanitaria. La firma tempestiva della CCM conferisce inoltre una posizione di forza alla Ginevra internazionale e al Centro internazionale di sminamento umanitario che vi ha sede e consente alla Svizzera di rispondere alle aspettative della comunità internazionale nei confronti del nostro Paese per quanto attiene alla sua tradizione umanitaria. Il Consiglio federale ha pure ritenuto che una rapida entrata in vigore potesse contribuire a dare un impulso alla messa al bando delle armi a grappolo. Il divieto contenuto nella convenzione, infatti, dovrebbe esplicare i suoi effetti ben oltre i confini degli Stati parte e interessare tutti gli Stati che in futuro intendessero impiegare armi a grappolo.

3. Dopo la ratifica della CCM, la Svizzera dovrebbe procedere all'eliminazione dei proiettili per lanciamine dell'artiglieria. La capacità dell'esercito di combattere obiettivi blindati con fuoco a traiettoria curva sarebbe sì pregiudicata ma non integralmente impedita, poiché i tipi di munizioni esclusi dalla convenzione producono lo stesso effetto.

In considerazione del contesto dal profilo della sicurezza e della situazione in materia di minaccia, il Consiglio federale approva questa riduzione parziale della disponibilità materiale poiché è conforme alla fase di sviluppo dell'esercito 2008/11, la quale prevede - per il settore interessato della difesa da un attacco militare - il mantenimento delle capacità necessarie all'esercizio delle competenze chiave. Il mantenimento delle capacità sarà comunque oggetto di un riesame poiché, indipendentemente da un'adesione della Svizzera alla CCM, le piattaforme di lancio stesse (obici blindati e lanciamine di fortezza) raggiungeranno nei prossimi 10-15 anni il termine della loro ordinaria durata.

L'ulteriore sviluppo di sistemi d'armamento e di tipi di munizioni non sarebbe sottoposto a divieti, così come non lo sarebbero le acquisizioni supplementari di tipi di munizioni ancora autorizzati. Non ne risentirebbero nemmeno il know how e le concezioni in materia d'istruzione, poiché le armi a grappolo non sono utilizzate per l'istruzione bensì immagazzinate esclusivamente per le situazioni di guerra. Sul piano dell'istruzione tecnica sarebbero necessari adeguamenti minimi a livello di software e di algoritmo INTAFF, dei simulatori (ELTAM, TTZ), nonché nel settore della tattica e delle procedure d'intervento per i comandanti di tiro.

4./5. I dati relativi alla dotazione effettiva soggiacciono al segreto militare. I proiettili per lanciamine da 12 e 15,5 centimetri sono stati acquistati nell'ambito di diversi programmi d'armamento tra il 1988 e il 1999 per un importo totale di 652 milioni di franchi. Le modalità e le distinte dei costi relativi alla liquidazione dei proiettili per lanciamine saranno oggetto di un'analisi dettagliata e figureranno nel messaggio al Parlamento. È utile rilevare che gran parte di tali munizioni avranno a loro volta raggiunto il termine della loro durata nei prossimi 10-15 anni e dovranno comunque essere eliminati. Una loro sostituzione non è prevista.

6./7. I dipartimenti e i servizi competenti hanno lavorato in stretta collaborazione sin dall'inizio dei negoziati. Conformemente alla procedura ordinaria, sono stati coinvolti nell'elaborazione della proposta al Consiglio federale. Sulla scorta delle consultazioni interne, anche il DDPS ha raccomandato al Consiglio federale di firmare la CCM.

8. Già in occasione della cerimonia di firma a Oslo, tra il 2 e il 4 dicembre 2008, hanno firmato la Convenzione 94 Stati, tra cui figuravano tutti gli Stati dell'Europa occidentale, come pure l'Australia, il Canada e il Giappone. È per contro poco probabile che grandi potenze quali gli Stati Uniti, la Cina, la Federazione russa o l'India - che non hanno partecipato al processo di Oslo - firmino la convenzione a breve o medio termine.

Risposta del Consiglio federale.

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