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08.3848 · Interpellanza · 2008-12-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nuove e discutibili concezioni dei diritti dell'uomo tendono a diffondersi e talvolta a imporsi in seno a numerose istituzioni internazionali, tra cui in primo luogo figurano l'ONU e il suo Consiglio dei diritti dell'uomo (CDU).

Considerata questa evoluzione inquietante, considerate le deviazioni suscettibili di intaccare l'essenza stessa delle libertà individuali ovunque nel mondo, il Consiglio federale è pregato di dirci:

a. come valuta le nuove concezioni dei diritti dell'uomo che parecchi Paesi non occidentali intendono far prevalere in seno alle istituzioni internazionali;

b. qual è il suo atteggiamento nei confronti dei profondi disaccordi tra Paesi in merito alla definizione dei diritti dell'uomo e dei criteri che possono legittimare le istituzioni internazionali a pronunciare condanne in questo campo;

c. ciò che pensa della parzialità delle condanne del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU;

d. se intende far partecipare il nostro Paese alla conferenza di Durban II;

e. se ritiene che il diritto internazionale sia intrinsecamente superiore alla legislazione nazionale anche in materia di libertà individuali.

Begründung

Le molteplici deviazioni del CDU; le recenti dichiarazioni di Doudou Diène che equipara qualsiasi critica contro il porto del burqa a un'aggressione razzista; la Conferenza di Durban I che si era trasformata in un inammissibile convegno antisemita e antisionista; il progetto di testo di chiusura della Conferenza di Durban II, inteso a limitare la libertà d'opinione in nome del rispetto assoluto di una differenza culturale specifica relativa soprattutto all'islam, hanno legittimamente indotto numerose organizzazioni e personalità a reagire.

In una tribuna intitolata "L'ONU contro i diritti dell'uomo", Elie Wiesel e molti altri affermano che il CDU è diventato una macchina da guerra ideologica contro i suoi principi fondatori.

Nel mondo occidentale stesso si assiste al rafforzamento delle concezioni dei diritti dell'uomo preoccupate di proteggere eccessivamente gli autori di gravi atti di violenza, colpendo a volte la libertà di coscienza.

Questo conduce a deviazioni spesso liberticide dei diritti dell'uomo come erano stati concepiti non molto tempo fa.

Il nostro Paese deve fare tutto il possibile per restare legato a una concezione dei diritti dell'uomo compatibile con le grandi libertà di coscienza, di credenza e di opinione, garanti della perennità della democrazia liberale e della dignità umana.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio di universalità è il fondamento essenziale del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo. Formulato dapprima nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948, è stato ripetuto in numerose convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni, segnatamente al paragrafo 5 della Dichiarazione e programma d'azione di Vienna del 1993: "Tutti i diritti dell'uomo sono universali, indissociabili, interdipendenti e intimamente legati. Anche se conviene non perdere di vista l'importanza delle particolarità nazionali e regionali e la diversità storica, culturale e religiosa, è dovere degli Stati, indipendentemente dal loro sistema politico, economico e culturale, promuovere e proteggere tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali."

I diritti dell'uomo non sono dunque un concetto regionale. Oggi l'81per cento dei membri delle Nazioni unite hanno ratificato almeno quattro delle sette più importanti Convenzioni dell'ONU sui diritti dell'uomo, il che conferisce un'espressione concreta all'universalità.

a. Più che nuove concezioni dei diritti dell'uomo, l'evoluzione recente fa apparire una chiusura identitaria di fronte alla globalizzazione. In talune parti del mondo i diritti dell'uomo sono purtroppo ancora percepiti come un concetto puramente occidentale, non sono considerati come un obbligo oppure sono limitati adducendo particolarità locali o tradizioni.

Il Consiglio federale ritiene che, dalla Dichiarazione di Vienna nel 1993, l'universalità dei diritti dell'uomo non può più essere contestata, oramai è imperativo focalizzarsi sulla loro messa in opera affinché si concretizzi nei fatti il loro riconoscimento universale. Svolgono un ruolo importante in tal senso gli organi istituiti dalle convenzioni e gli organi giurisdizionali, sia nazionali, sia internazionali.

b. La Svizzera difende i diritti dell'uomo così come sono riconosciuti nei diversi strumenti internazionali pertinenti. Il fatto che la maggioranza degli Stati abbiano aderito a tali strumenti dimostra che sono stati universalmente accettati.

Gli organi intergovernativi incaricati di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo (quali il Consiglio dei diritti dell'uomo) non hanno mandato di agire come tribunali internazionali né di sanzionare uno Stato, essendo quest'ultimo compito di competenza esclusiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per contro, le raccomandazioni emesse da tali organi in situazioni di gravi violazioni dei diritti dell'uomo sono seguite attentamente dai membri della comunità internazionale e dello Stato interessato, come testimoniano gli intensi negoziati che ne circondano l'adozione.

c. La composizione del Consiglio dei diritti dell'uomo e la ripartizione dei seggi tra i vari gruppi regionali è il frutto di un compromesso ottenuto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, organo universale, ed è dunque il riflesso dell'attuale rapporto di forza in seno all'ONU. Nel quadro del Consiglio dei diritti dell'uomo, la Svizzera si impegna affinché le risoluzioni inerenti a gravi violazioni dei diritti dell'uomo siano adottate mediante consenso. La Svizzera si astiene tuttavia dall'associarsi a risoluzioni che non condannano le violazioni del diritto internazionale commesse da tutte le parti, che rimettono in discussione degli acquis normativi o ancora qualora non vi figurino elementi importanti per la Svizzera.

d. Attualmente, è interesse della Svizzera e dei suoi principali partner partecipare ai negoziati sulla preparazione della Conferenza d'esame di Durban dell'aprile 2009. In questo ambito, la Svizzera difende valori universali quali la libertà di espressione e dimostra il suo intenso impegno a favore della lotta contro il razzismo.

L'impegno della Svizzera potrebbe tuttavia essere riveduto se non fossero rispettate le seguenti condizioni, definite dal Consiglio federale:

- si tratta di una conferenza d'esame della messa in atto della Dichiarazione e del programma d'azione di Durban, che deve astenersi dal riaprire o di rinegoziare il documento finale di Durban;

- la conferenza non deve mettere in dubbio gli acquis normativi contenuti nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;

- la conferenza deve trattare in maniera equilibrata diversi temi relativi al razzismo e non deve diventare una piattaforma mirante a una situazione particolare (Medio Oriente).

e. In virtù dell'articolo 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati gli Stati parte sono tenuti, conformemente al principio "pacta sunt servanda", ad adempiere gli obblighi del diritto internazionale che hanno contratto. La Costituzione federale approvata da popolo e cantoni, sancisce espressamente (art. 5 cpv. 4 e art. 190 Cost.) che la Confederazione e i cantoni devono rispettare il diritto internazionale e che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. La Costituzione non disciplina tuttavia espressamente la soluzione da adottare in caso di conflitto tra il diritto internazionale e il diritto interno, in particolare le leggi federali. Le norme imperative del diritto internazionale pubblico (jus cogens) sono preminenti rispetto a ogni disposizione di diritto interno e fissano limiti alle revisioni costituzionali (art. 139 cpv. 2 Cost.). Per il resto, spetta per finire ai tribunali procedere, nel caso concreto, a una ponderazione degli interessi in gioco. Il più delle volte, i conflitti possono tuttavia essere evitati grazie a una interpretazione conforme al diritto internazionale. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ammette che il diritto internazionale è di massima preminente rispetto alle leggi federali, per lo meno quando il legislatore federale non ha voluto scientemente adottare una norma contraria al diritto internazionale. Di recente, il Tribunale federale ha riconosciuto che le disposizioni internazionali di protezione del diritto dell'uomo erano in ogni circostanza preminenti rispetto alle leggi federali contrarie (DTF 125 II 417, pag. 424 seg. o DTF 128 IV 201, pag. 205 seg.).

Risposta del Consiglio federale.