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08.3852 · Mozione · 2008-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire alle persone interessate un diritto d'accesso a tutte le collezioni di dati della Confederazione che contengono informazioni che le concernono, conformemente agli articoli 8 e 9 della legge sulla protezione dei dati. Occorre in particolare adattare le restrizioni del diritto d'accesso al sistema relativo ai reati federali, previste dagli articoli 8 e 11 capoverso 6 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché l'articolo 18 LMSI.

Begründung

Per motivi di politica di sicurezza il Consiglio federale gestisce varie collezioni di dati personali. L'esperienza dello scandalo delle schedature degli anni Ottanta e Novanta ha dimostrato che le collezioni di dati personali comportano il rischio di registrazioni errate e di inefficienze. Le registrazioni possono avere gravi conseguenze per le persone in questione. È quindi tanto più importante che queste ultime abbiano un diritto d'accesso. In tal modo è altresì possibile correggere dati errati.

Diverse leggi prevedono soltanto un cosiddetto diritto di consultazione indiretta, che, di fatto, non permette alcun tipo di consultazione. Il diritto di consultazione indiretta non ha dato buoni risultati. Il caso della schedatura dei granconsiglieri di Basilea Città ha mostrato ancora una volta che l'assenza di un diritto di consultazione non permette di correggere dati errati, non essendo possibile verificare la correttezza delle registrazioni. Ciò pregiudica anche la qualità delle collezioni di dati in generale.

Alle persone interessate occorre perciò garantire un diritto d'accesso, secondo i principi della legge sulla protezione dei dati, a tutte le collezioni di dati in cui sono registrate informazioni che le riguardano. D'altronde, l'articolo 9 di questa legge prevede restrizioni sufficienti per i dati nell'ambito della politica di sicurezza. Anche altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, prevedono un diritto generale di consultazione per le persone su cui sono raccolti dati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se vengono trattati dati che la concernono. Il diritto d'accesso costituisce un principio basilare della protezione dei dati, che consente all'interessato di verificare che tali dati siano esatti, siano stati raccolti con mezzi legali, non violino il principio della buona fede e siano trattati in modo proporzionale (messaggio LPD; FF 1988 II 373). In determinati casi, la comunicazione di informazioni è tuttavia limitata, in particolare se interessi privati o pubblici preponderanti lo esigono o se lo prevede una legge formale (art. 9 LPD).

Il diritto d'accesso previsto nella legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) è limitato da lungo tempo; l'articolo 18 LMSI prevede unicamente il diritto di essere informati indirettamente. Recentemente la restrizione del diritto d'accesso è stata ridiscussa in occasione dell'elaborazione della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361). Rispetto all'articolo 18 LMSI, l'articolo 8 LSIP prevede un diritto d'accesso in forma attenuata (diritto d'accesso diretto con la possibilità di differire la risposta in determinati casi) e applicabile soltanto ai reati federali. L'articolo 11 capoverso 6 LSIP permette inoltre di raccogliere dati personali all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se i dati sono raccolti in tal modo, l'interessato ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo.

Il Consiglio federale ritiene che occorra proseguire il cambio di rotta intrapreso con l'adozione dell'articolo 8 LSIP. È disposto a esaminare le disposizioni della LMSI e della LSIP sul diritto d'accesso come chiesto nella mozione, puntando a un disciplinamento in tal senso. Vista l'importanza del principio del diritto d'accesso per la protezione dei dati, una restrizione deve in ogni caso essere limitata allo stretto necessario sul piano materiale e temporale, come sottolineano il Tribunale federale e la Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 125 II 473 consid. 4c; sentenza Corte EDU del 6 giugno 2006, Segerstedt-Wiberg e altri / Svezia, n. 62332/00, n. 88). In tale contesto, il diritto di essere informati indirettamente è di principio problematico. Non costituisce un vero e proprio diritto d'accesso. Di conseguenza, il Consiglio federale condivide in linea di massima l'opinione dell'autrice della mozione secondo cui a ogni persona sui cui sono raccolti dati personali deve essere garantito un diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8 LPD, anche negli ambiti della sicurezza interna e dell'informazione di polizia. Inoltre le eccezioni andrebbero stabilite nel quadro dell'articolo 9 LPD. Eventuali normative specifiche andrebbero limitate al minimo.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.