Modifica dell'OIAt concernente i filtri antiparticolato. Emanare misure di accompagnamento vincolanti
08.3867 · Interpellanza · 2008-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con la modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 19 settembre 2008, il Consiglio federale ha introdotto un nuovo valore limite per i gas di scarico volto a limitare le emissioni di particelle di fuliggine delle nuove macchine di cantiere. Allo stato attuale delle conoscenze, il rispetto di questo valore limite sarà reso possibile soltanto con l'adozione di nuovi filtri antiparticolato molto efficienti. Se per il post-equipaggiamento delle macchine di cantiere l'attuazione delle misure di accompagnamento sinora in vigore contro le emissioni di sostanze altamente tossiche è prevista anche dalla nuova OIAt, le nuove macchine di cantiere sono invece tenute soltanto a rispettare il valore limite e sono completamente esonerate dal rispetto delle misure di accompagnamento (OIAt all. 4 n. 31 cpv. 2).
Ciò solleva le domande seguenti:
Il governo è consapevole del fatto che:
1. ad esempio nei filtri antiparticolato fabbricati in maniera inadeguata possono formarsi composti altamente pericolosi come le diossine, i nitro-PAH e altre sostanze? Pertanto, le istruzioni emanate nel 1990 dal DFGP sul post-equipaggiamento con filtri antiparticolato richiedono espressamente un esame relativo all'impiego di sostanze a effetto catalitico. Questo requisito viene ora abbandonato. Anche il Clean Air Act emanato dagli Stati Uniti d'America esige la prevenzione della formazione di simili emissioni secondarie nei gas di scarico dei motori;
2. ad esempio, in assenza di un monitoraggio elettronico, i filtri antiparticolato difettosi possono emettere, rispetto ai motori diesel privi di un tale dispositivo, quantità maggiori di fuliggine da diesel cancerogena? La legge prescrive da tempo l'equipaggiamento degli autoveicoli con simili sistemi di monitoraggio.
Le due misure citate non costituiscono che un esempio per tutta una serie di misure di accompagnamento vincolanti con cui assicurare una gestione non pericolosa e sicura dei filtri antiparticolato.
3. Il Consiglio federale è cosciente del fatto che le misure di accompagnamento sviluppate e introdotte in Svizzera negli ultimi quindici anni devono essere assolutamente prescritte anche per l'esame di conformità di nuove macchine di cantiere, dato che, attualmente, la DG Enterprise sta esaminando per conto della Commissione europea a Bruxelles le misure elaborate nel nostro Paese per permetterne l'eventuale ripresa nelle zone ambientali?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la modifica del 19 settembre 2008 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), l'impiego di macchine e apparecchi diesel con una potenza superiore a 18 chilowatt deve rispettare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3 OIAt. Le nuove macchine possono essere messe in commercio soltanto se è provata la loro conformità a tali esigenze. La macchina di cantiere è considerata conforme all'OIAt soprattutto quando è equipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa a sua volta una serie di esigenze di cui all'allegato 4 numero 32 OIAt.
L'allegato 4 numero 3 OIAt elenca in dettaglio le esigenze poste alle macchine di cantiere e ai sistemi di filtro antiparticolato. In particolare, non può essere superato un nuovo valore limite fissato per il numero di particelle. Pertanto, viene richiesto un sistema di filtro antiparticolato conforme allo stato attuale della tecnica.
Nella maggior parte dei casi, l'equipaggiamento con un filtro antiparticolato avviene attualmente sotto forma di retrofitting. Ciò significa che la prova di conformità è riferita al sistema di filtro antiparticolato e non alla macchina. Per contro, nel caso delle macchine di cantiere è ancora rara la dotazione di serie con un filtro antiparticolato provvisto di una certificazione di conformità riferita al rispetto del valore limite delle particelle da parte della macchina. In questi casi specifici è lecito presumere che il sistema di filtro antiparticolato venga adattato alla macchina in modo accurato sin dall'inizio e che funzioni senza guasti, come ad esempio nel caso dei filtri antiparticolato per le autovetture diesel. Di conseguenza, le cosiddette sostanze nocive secondarie non rappresentano in genere alcun problema: lo stato attuale della tecnica prevede anche l'inclusione di sistemi di monitoraggio elettronici. È pertanto garantita una gestione sicura e senza pericoli dei filtri antiparticolato.
In questo settore sono state affidate all'Ufficio federale dell'ambiente la supervisione e, recentemente, anche la competenza relativa alla sorveglianza del mercato. Ciò garantisce che l'attuazione delle disposizioni sia soggetta a controlli campione e che vengano adottate le misure necessarie nel caso in cui la qualità di un filtro antiparticolato sia insufficiente.
Risposta del Consiglio federale.