Impedire la carenza di liquidità con l'introduzione nelle imprese del lavoro ridotto
08.3882 · Mozione · 2008-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, attraverso l'adeguamento delle basi legali necessarie, di predisporre nelle prossime settimane che le imprese che fanno domanda per lavoro ridotto ricevano l'indennità per lavoro ridotto già al momento del primo versamento di salario (modifica dell'art. 37 lett. a e art. 39 cpv. 2 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, 837.0).
Inoltre, il cosiddetto periodo di attesa (perdita di lavoro non calcolabile) deve essere ridotto a un giorno per l'intera durata di riferimento dell'indennità per lavoro ridotto (modifica dell'art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI, RS 837.02).
Begründung
Il numero delle imprese costrette a ricorrere al lavoro ridotto per via della congiuntura aumenta fortemente. Allo stesso tempo, le banche sono diventate più caute nell'erogazione di crediti in seguito alla crisi dei mercati finanziari. Ne risulta che, a causa della prassi in vigore di versare l'indennità per lavoro ridotto, imprese di per sé in buona salute finiscono per trovarsi in difficoltà di liquidità che ne minacciano l'esistenza stessa. Di regola, oggi le imprese devono anticipare l'indennità per lavoro ridotto per almeno due mesi, spesso anche per tre, e versarla ai dipendenti il giorno usuale di paga. Inoltre, in previsione della recessione, il periodo di attesa regolato dall'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione deve essere chiaramente ridotto, da due o tre giorni per periodo di conteggio a un solo giorno.
La coesistenza di uno sviluppo economico recessivo da un lato e la crisi dei mercati finanziari con concessione restrittiva di crediti da parte delle banche commerciali dall'altro richiedono un adeguamento della prassi alle nuove condizioni. L'orientamento preferito dell'indennità per lavoro ridotto e la riduzione del periodo di attesa costano poco alla Confederazione, poiché questa può procurarsi i mezzi necessari a condizioni d'interesse estremamente favorevoli. Entrambe le misure aumentano però la capacità di sopravvivere di molte imprese e mantengono in tal modo migliaia di posti di lavoro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indennità per lavoro ridotto è uno strumento di effetto immediato in fasi congiunturali difficili. Essa impedisce infatti che le imprese debbano ridurre il personale a causa di carenza temporanea di ordinazioni. Nella riunione dell'11 febbraio 2009 il Consiglio federale ha pertanto deciso di prolungare la durata dell'indennità per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi e di ridurre il periodo di attesa a un giorno. In tal senso, si può tenere conto della seconda parte della mozione.
È anche indiscusso che l'obbligo fissato dalla legge di anticipare le prestazioni per l'indennità di lavoro ridotto costituisce per il datore di lavoro un onere finanziario. Tale indennità costituisce un rimborso dei salari versati dal datore di lavoro nonostante l'impossibilità di assegnare lavoro ai suoi dipendenti. L'importo di questo rimborso dipende dalle ore perse effettive, che si possono però accertare solo in seguito.
Se, come richiesto dall'autore della mozione, si mettessero a disposizione mezzi finanziari già prima o a partire dal primo giorno di paga, la cassa di disoccupazione dovrebbe accordare alle aziende un credito senza interessi sulla base di una stima del numero di ore perse. In seguito, sulla base delle ore perse effettive, si dovrebbe effettuare una correzione, di regola un rimborso, che causerebbe un ulteriore onere amministrativo da parte dell'azienda. Inoltre, non si potrebbe garantire che la somma accordata sia effettivamente impiegata per il pagamento dei salari e non diversamente, soprattutto nel contesto delle attuali difficoltà di liquidità. In tal modo, si aggiungerebbe il rischio di una perdita di risorse economiche, sia in caso di domande di restituzione, sia in caso di un diverso impiego dei fondi. Considerato l'importo dell'indennità per lavoro ridotto (costi previsti per il 2009 pari a circa 200 milioni di franchi) e il nuovo rischio che si prospetta per l'assicurazione contro la disoccupazione, una tale assegnazione di crediti non sarebbe compatibile con il principio dell'impiego efficiente dei mezzi. Inoltre, la creazione di un meccanismo di sicurezza per ridurre il rischio di perdite rallenterebbe la procedura, per cui l'obiettivo del richiedente non sarebbe più raggiungibile. Una modifica della modalità di pagamento deve essere pertanto rifiutata. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), competente in materia, s'impegna tuttavia a versare i rimborsi il più presto possibile, affinché si possano evitare difficoltà di liquidità per le imprese interessate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.