Nessun nuovo aviogetto da combattimento di produzione tedesca senza avvicinamenti da nord all'aeroporto di Zurigo-Kloten
08.3884 · Mozione · 2008-12-18
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che l'acquisto di aviogetti da combattimento di produzione tedesca entri in considerazione unicamente se, prima di firmare un contratto di vendita, la Germania s'impegna ad abrogare la 213esima ordinanza d'applicazione sull'ordinamento del traffico aereo (213. Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung, DVO), che limita gli avvicinamenti da nord all'aeroporto di Zurigo.
Begründung
Dalla denuncia dell'accordo amministrativo da parte della Germania nel maggio del 2000, l'aeroporto di Zurigo - una volta bene accetto dalla popolazione - rappresenta una controversa questione regionale. Inoltre, l'introduzione dell'ordinanza d'applicazione tedesca ha comportato tensioni politiche tra la Svizzera e la Germania. Per anni la Germania è stata contraria a una soluzione amichevole.
L'acquisto di nuovi aviogetti da combattimento costerà circa 2,2 miliardi di franchi. In caso di acquisto di aviogetti di produzione tedesca, il 90 per cento del valore aggiunto dell'economia e dei posti di lavoro andrà a beneficio del Baden-Württemberg e della Baviera. Occorre subordinare l'acquisto di un aviogetto tedesco a un'operazione di compensazione, facendo così in modo che la Germania abolisca le limitazioni degli atterraggi da nord all'aeroporto di Zurigo. Un simile affare di compensazione, usuale nella prassi internazionale, è nell'interesse dell'economia e della popolazione svizzere e consoliderà nel contempo l'accettazione dell'aeroporto nazionale di Zurigo nella regione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione dell'acquisto di materiale d'armamento, come ad esempio aviogetti da combattimento, è usuale insistere sulla compensazione. Il fabbricante si impegna quindi a generare commesse per un determinato importo (di regola il 100 per cento del prezzo di acquisto) a favore dell'industria del Paese di destinazione. Spesso acconsente anche a un trasferimento del know-how tecnico. La connessione diretta tra acquisti di armamenti e la preventiva abrogazione dell'ordinanza d'applicazione sull'ordinamento del traffico aereo (DVO) della Repubblica federale di Germania - come richiesto dall'autore della mozione - è per contro inammissibile sotto il profilo del diritto in materia di acquisti. Il principio della parità di trattamento dei tre candidati nella valutazione ne risulterebbe violato e i criteri per la scelta del modello sarebbero influenzati da considerazioni non pertinenti. Inoltre, una simile connessione nel caso concreto non sarebbe opportuna, poiché nel quadro delle offerte la Svizzera richiede già alla società aeronautica EADS (come pure agli altri due offerenti) una compensazione del 100 per cento sotto forma di affari di compensazione e di trasferimento di tecnologie.
A livello internazionale è per contro usuale, in occasione di affari di ampia portata politica o economica, di integrare nelle considerazioni l'insieme delle relazioni con lo Stato interessato. Il Consiglio federale terrà conto di ciò nelle sue riflessioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.