08.3885 · Mozione · 2008-12-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sgravare le imprese svizzere dall'onere amministrativo dovuto al conteggio della TTPCP, come avviene per le spese di riscossione della Confederazione.
Begründung
La Svizzera e la sua economia dipendono da un settore dei trasporti ben funzionante e accessibile. I trasportatori svizzeri sono però viepiù sotto pressione a causa dei molteplici obblighi legali (licenza professionale, aumento della TTPCP, formazione dei conducenti ecc.) e della realtà del settore (contesto economico). Le imprese di trasporto devono far fronte a gravi oneri per venire a capo delle esigenze sempre maggiori e per sopravvivere sul mercato.
Per le imprese in particolare la procedura amministrativa legata alla TTPCP si rivela ampia e lunga. Tuttavia, al contrario di quanto avviene per le autorità d'esecuzione cantonali e per l'Amministrazione delle dogane, che per il loro onere vengono pienamente e generosamente compensate (cfr. ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante; RS 641.811.911, nonché ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso all'Amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante; RS 641.811.912), i trasportatori non ricevono nulla per le loro spese.
L'Amministrazione delle dogane, ad esempio, dal 2005 al 2007 ha ricevuto più dell'8 per cento delle entrate complessive dalla TTPCP (ricavo lordo) quale compenso per gli oneri d'esecuzione; dal 1° gennaio 2008 la percentuale è del 7 per cento! Questa disparità di trattamento tra organi statali e privati in materia di TTPCP non è ammissibile in considerazione degli oneri fiscali sempre maggiori e soprattutto degli altri obblighi legali delle imprese. Di conseguenza detta disparità deve essere eliminata sgravando in modo analogo le imprese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della mozione chiede che i detentori di veicoli assoggettati alla TTPCP vengano compensati allo stesso modo delle autorità d'esecuzione per quanto riguarda la procedura amministrativa legata alla TTPCP. Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP; RS 641.81), il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della legislazione sulla TTPCP. Nell'articolo 5 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP; RS 641.811), il Consiglio federale ha nominato l'Amministrazione delle dogane e i cantoni quali autorità d'esecuzione. Queste ultime, ovvero l'Amministrazione delle dogane e i cantoni, ricevono un compenso ai sensi dell'articolo 45 capoverso 5 OTTP.
Da quest'anno, quale compenso per gli oneri, l'Amministrazione delle dogane riceve il 7 per cento delle entrate complessive (ordinanza del DFF concernente il compenso all'amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante). Conformemente ai principi della legislazione sulle finanze della Confederazione, tale compenso per gli oneri confluisce direttamente nella cassa generale della Confederazione e non è a disposizione dell'Amministrazione delle dogane.
L'infrastruttura per la riscossione della tassa necessita di una tecnica dispendiosa che comporta elevati costi di manutenzione. Affinché la TTPCP possa essere riscossa correttamente, sono necessari regolari investimenti di sostituzione. Attualmente sono in sviluppo nuovi apparecchi di rilevazione che potranno essere montati nei veicoli fra circa un anno. L'intero sistema informatico e gli impianti di radiofari di controllo sono anch'essi soggetti a un processo di rinnovamento. Tali investimenti contribuiscono a mantenere molto basso l'onere per i detentori dei veicoli assoggettati alla TTPCP. Questi detentori ricevono gratuitamente l'apparecchio di rilevazione. La procedura di dichiarazione mensile è molto semplice: il detentore del veicolo legge le prestazioni chilometriche del veicolo per mezzo di una carta chip che invia alla Direzione generale delle dogane. La dichiarazione può essere effettuata anche tramite Internet: il detentore del veicolo trasmette per via elettronica i dati delle prestazioni chilometriche rilevati per mezzo del software ricevuto gratuitamente. Il compenso per gli oneri dell'Amministrazione delle dogane è controllato sporadicamente e, se necessario, adeguato.
I cantoni contribuiscono notevolmente alla procedura di riscossione della tassa. Una base importante per un conteggio corretto è rappresentata dai cosiddetti dati fissi o dati relativi al veicolo. Tali dati vengono trasmessi giornalmente per via elettronica dagli uffici cantonali della circolazione stradale alla Direzione generale delle dogane. La rimunerazione per l'onere è disciplinata nell'ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante.
Nella sua risposta alla mozione Gusset 99.3495, il Consiglio federale ha affermato, in modo generale, che le ditte non vanno indennizzate per l'onere amministrativo legato al conteggio di imposte e tasse. I diritti nei confronti dello Stato comportano anche dei doveri. Nell'ambito della TTPCP, i detentori dei veicoli svizzeri ed esteri godono dello stesso trattamento. Di conseguenza, oltre ai 15 000 detentori di veicoli svizzeri, dovrebbero essere altresì indennizzati un migliaio di detentori esteri. Ciò comporterebbe una notevole diminuzione delle entrate della TTPCP.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.