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08.3898 · Interpellanza · 2008-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Begründung

Tenendo conto, da un lato, dell'entrata in vigore dell'NPC il 1° gennaio 2008 e, dall'altro, dei recenti progetti, avviati da alcuni cantoni, concernenti la creazione di centrali di gestione del traffico destinate alle necessità degli agglomerati, occorre capire esattamente quali sono le competenze della Confederazione e dei cantoni in merito a dette centrali e più in generale in relazione alla gestione del traffico.

Stellungnahme des Bundesrates

1a. Gli articoli 57c e 57d della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) nonché l'articolo 51 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) disciplinano le competenze in materia di gestione del traffico. Secondo questi disposti la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), è responsabile della gestione del traffico sulle strade nazionali mentre a cantoni, città e comuni compete la rete stradale subordinata. Questi ultimi sono liberi di creare e impiegare le centrali di gestione secondo le loro necessità.

In virtù dell'articolo 57c LCStr, l'USTRA può delegare la gestione del traffico totalmente o parzialmente ai cantoni, a enti istituiti dai cantoni o a terzi. Per la Confederazione si tratta quindi di stabilire se e in quali circostanze affidare compiti di gestione del traffico a una centrale regionale. Questa possibilità viene presa in considerazione quando può essere dimostrato che il ricorso a tali strutture contribuisce a migliorare anche l'esercizio delle strade nazionali, ovvero, secondo l'USTRA, in zone altamente urbanizzate, a forte densità di traffico o in cui esistono numerose interconnessioni tra la rete delle strade nazionali e la rete viaria subordinata.

b. La delega di una parte della gestione del traffico sulle strade nazionali può essere presa in considerazione negli agglomerati ben delimitati di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo-Winterthur.

c. Dato che i cantoni, le città e i comuni sono liberi di creare e impiegare centrali regionali, in definitiva saranno ancora loro a prendere le relative decisioni in merito. Da parte sua l'USTRA si limita a stabilire se e in quali circostanze affidare a queste strutture una parte della gestione del traffico sulle strade nazionali. A tale proposito, l'USTRA ha formulato - e comunicato ai potenziali gestori delle centrali regionali - le sette condizioni seguenti: chiara ripartizione dei compiti, esistenza di un ente responsabile regionale senza partecipazione federale, adeguato coinvolgimento della città interessata nell'ente responsabile, perimetro limitato dei tratti di strade nazionali interessati, chiara delimitazione della proprietà degli equipaggiamenti tecnici, nessuna spesa supplementare per la Confederazione rispetto a una soluzione che non prevede la delega di parte della gestione del traffico sulle strade nazionali a una centrale regionale, parità di trattamento di tutte le centrali regionali con compiti di gestione del traffico sulle strade nazionali.

2. Le grandi città svizzere presentano una fitta rete di strade nazionali, cantonali e urbane. Una parte considerevole dei veicoli circola su tutte e tre le reti. In queste zone particolari, una centrale regionale in grado di garantire anche la gestione dei trasporti pubblici, del traffico lento e/o dell'offerta di parcheggi regolerà il traffico quotidiano in modo più efficace rispetto a un servizio centralizzato il cui compito principale è assicurare un esercizio ottimale delle strade nazionali. Questa formula presuppone una collaborazione stretta e regolamentata tra le autorità cantonali e comunali come pure la ferma volontà degli enti responsabili di apportare i miglioramenti auspicati.

La ripartizione delle competenze tra la centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmen e le centrali regionali è chiara: queste ultime si occupano di regolare, ripartire e controllare il traffico su tratti limitati delle strade nazionali. In altri termini, esse si occupano dei congestionamenti quotidiani o di eventi frequenti con ripercussioni locali. Non appena gli effetti di un incidente oltrepassano la zona di competenza della centrale regionale, è la VMZ-CH di Emmen a prendere il comando delle operazioni.

3. Un buono scorrimento del traffico interno, di destinazione e di origine nell'area controllata da una centrale regionale è anzitutto d'interesse locale. Di conseguenza, la creazione e il ricorso a una tale struttura devono provenire dall'impulso dell'ente responsabile istituito a questo livello. Il contributo della Confederazione consiste nel delegare una parte delle sue competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali a questa centrale, cercando di generare un plusvalore e rispettando determinate condizioni. Per la Confederazione non deve risultare alcun onere supplementare; essa sostiene esclusivamente le spese e le prestazioni che avrebbe dovuto assumersi per la gestione del traffico sui tratti interessati della strada nazionale anche in assenza di una centrale regionale.

4. Come già illustrato, la Confederazione delegherà - secondo modalità ancora da definire - a una centrale regionale unicamente una parte dei compiti di gestione del traffico sulle strade nazionali. Alla luce della situazione attuale, l'USTRA concluderà con l'ente responsabile di questa centrale una convenzione che disciplinerà tra l'altro le prestazioni da fornire in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali, le relative indennità e la durata di questa collaborazione.

Risposta del Consiglio federale.

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