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08.3901 · Interpellanza · 2008-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è disposto a inserire nell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM), articolo 3 (allegato 1), e nell'ordinanza sugli alimenti per animali, articolo 4 (art. 8), la condizione secondo cui nel quadro di una procedura di autorizzazione di derrate alimentari o alimenti per animali geneticamente modificati si devono richiedere studi prolungati sull'alimentazione degli animali e/o devono essere tenuti in considerazione, quale criterio indispensabile, pertinenti risultati scientifici?

2. Il Consiglio federale è disposto a inserire esperimenti sull'alimentazione degli animali con mais transgenico nel programma di ricerca in corso (PNR 59)?

Begründung

I risultati di due esperimenti prolungati sull'alimentazione degli animali con mais geneticamente modificato, pubblicati recentemente, mostrano che non si possono escludere rischi per la salute negli animali utilizzati a scopo sperimentale. L'UFSP e l'UFAG non esigono esplicitamente che il richiedente svolga test prolungati sull'alimentazione degli animali (ODerrGM, art. 3; allegato 1) né effettuano simili esperimenti. Studi recenti dimostrano, tuttavia, che simili esperimenti sono indispensabili per poter valutare le conseguenze (a lungo termine) per la salute degli animali da reddito o degli esseri umani, prima che in Svizzera organismi geneticamente modificati siano autorizzati come derrate alimentari o alimenti per animali.

In riferimento al principio di precauzione e all'ODerr, articolo 22 capoverso 2a (obbligo di autorizzazione), l'attuale prassi di autorizzazione deve essere rivista poiché finora le autorizzazioni di prodotti transgenici sono state concesse sulla base di dati scientifici troppo poco esaustivi. A suo tempo l'UFSP aveva classificato la varietà di mais transgenico MON810 come non pericolosa, autorizzandola. Da uno degli studi prolungati summenzionati emerge, tuttavia, che non sono da escludersi rischi per la salute. Purtroppo nemmeno nel programma nazionale di ricerca PNR 59 sono stati autorizzati esperimenti prolungati sull'alimentazione di animali con mais transgenico.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM), destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari e alimenti per animali, sottostanno all'obbligo di autorizzazione, la quale è concessa se in base allo stato delle conoscenze scientifiche può essere escluso qualsiasi pericolo per l'uomo, la fauna e l'ambiente. L'autorizzazione, che ha una durata limitata, può venir rinnovata su domanda. Essa è revocata se vi è un sospetto fondato di un pericolo per la salute.

1. È vero che sia nell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51) sia negli articoli 6 e 18 dell'ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali; RS 916.307) non sono richiesti esplicitamente e in maniera generalizzata esperimenti sull'alimentazione degli animali. Le condizioni attuali sono equivalenti ed allineate con il pertinente diritto della Comunità europea (CE) e con le raccomandazioni del Codex Alimentarius. La questione dell'importanza di svolgere esperimenti su animali per valutare la sicurezza di organismi geneticamente modificati è stata esaminata approfonditamente dal competente organo dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA), il quale, nel 2007, è giunto alla conclusione che gli esperimenti sull'alimentazione degli animali con prodotti del raccolto sono opportuni in particolare per analizzare i possibili effetti in caso di modifica della composizione. I prodotti OGM già autorizzati o in fase di esame sono stati oggetto di numerosi esperimenti sull'alimentazione degli animali, generalmente della durata di 90 giorni su roditori o di 42 giorni su polli. Le autorità prendono atto dei risultati di simili esperimenti e li verificano nell'ambito dei loro compiti. Inoltre, nel quadro della verifica puntuale di un organismo geneticamente modificato o se sono state acquisite nuove conoscenze dopo la concessione dell'autorizzazione, le autorità possono esigere in qualsiasi momento che vengano eseguiti studi supplementari.

Il Consiglio federale segue i progetti di ricerca sugli OGM in corso a livello sia svizzero sia internazionale. Finora nessuno degli studi eseguiti ha rivelato effetti negativi significativi e riproducibili per la salute. Gli studi indicati dall'autore dell'interpellanza presentano lacune e incongruenze tali che i dati non possono essere interpretati dagli esperti. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adeguare il diritto in materia di derrate alimentari e alimenti per animali e quindi differenziarlo dalla normativa dell'UE né esigere studi prolungati sull'alimentazione degli animali.

2. Il PNR 59, "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate", comportava un'unica gara. I progetti in corso nel quadro del PNR 59 sono stati approvati nella primavera 2007, dopodiché sono stati stanziati i rispettivi mezzi finanziari. Non è più possibile lanciare altri progetti di ricerca. In particolare va osservato che sul piano mondiale sono stati eseguiti o sono in corso numerosi studi sull'alimentazione degli animali. Ogni pubblicazione inerente a studi di questo genere viene esaminata dagli esperti svizzeri onde appurare un'eventuale necessità d'intervento.

Risposta del Consiglio federale.