08.3907 · Interpellanza · 2008-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In merito all'autorizzazione di prodotti transgenici ai sensi dell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM), pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Condivide il parere secondo cui l'autorità di autorizzazione dovrebbe precauzionalmente ritirare dal mercato il mais transgenico del tipo MON810 per il quale, in base ai più recenti studi scientifici, sussiste il sospetto che causi danni alla salute degli esseri umani e degli animali, fintantoché non ne può essere dimostrata la non nocività?
2. L'articolo 3 (allegato 1) ODerrGM non esige esplicitamente alcuno studio a lungo termine per dimostrare la non nocività di una derrata alimentare transgenica. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire e prescrivere studi a lungo termine prima di ammettere un organismo geneticamente modificato (OGM) come derrata alimentare o alimento per animali?
Begründung
Uno studio dell'11 novembre 2008 commissionato dal Ministero della salute, della famiglia e della gioventù austriaco (http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/3/2/9/CH0810/CMS1226492832306/forschungsbericht_3-2008_letztfassung.pdf) costituisce una delle prime ricerche a lungo termine sugli alimenti per animali contenenti OGM. Il tipo di mais transgenico impiegato nello studio è ammesso nell'UE, mentre in Svizzera ne è stata richiesta l'autorizzazione come derrata alimentare.
I risultati dello studio austriaco indicano che ci sono interazioni tra le cavie e i tipi di mais utilizzati. Già alla terza figliata i topi nutriti con mais NK603xMON810 hanno messo al mondo significativamente meno piccoli e più deboli.
In un secondo studio, condotto all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma e pubblicato il 14 novembre 2008 sul Journal of Agricultural and Food Chemistry (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf802059w), si è giunti alla conclusione che il consumo sul lungo periodo di MON810 causa modifiche nel sistema immunitario di cavie giovani e vecchie. In Svizzera il tipo di mais transgenico MON810 è ammesso come derrata alimentare e alimento per animali dal 27 luglio 2000; una domanda di rinnovo dell'autorizzazione è pendente dal 1° luglio 2005.
Il Consiglio federale dovrebbe riconsiderare i principi della prassi d'autorizzazione basandosi sugli articoli 13 (Alimenti e generi voluttuari) e 30 (Misure cautelari) ODerr, nonché in particolare sull'articolo 5 capoverso 5 lettera b (Rilascio e revoca dell'autorizzazione) ODerrGM.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati (OGM) destinati al consumo come derrate alimentari sono soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02). Un'autorizzazione è rilasciata se, secondo lo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per la salute degli esseri umani, degli animali e per l'ambiente. L'autorizzazione è limitata nel tempo ed è rinnovabile. Viene revocata se vi è un sospetto fondato che vi sia un pericolo per la salute.
1. In base a una valutazione della sicurezza, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha autorizzato l'impiego della linea di mais geneticamente modificato MON180 come derrata alimentare. Questa autorizzazione limitata nel tempo è ancora valida. Il fabbricante ha presentato una domanda di rinnovo, attualmente in fase di trattazione.
L'UFSP è a conoscenza dello studio scientifico menzionato (Finamore et al., 2008, J. Agric. Food Chem. 56:11533-11539) che analizza la risposta immunitaria dei topi nutriti con mais MON180. Dai risultati dello studio gli autori deducono che non sussiste il sospetto che il consumo di prodotti a base di mais MON180 sia pericoloso per la salute.
Secondo lo stato attuale della scienza non è dunque indicato ritirare l'autorizzazione per l'impiego del mais MON180 come derrata alimentare.
2. È vero che né l'allegato 1 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51) né gli articoli 6 e 18 dell'ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali, RS 916.307) esigono espressamente e in generale studi sull'alimentazione animale. Ciò corrisponde alla legislazione pertinente della Comunità europea (CE) e alle raccomandazioni del Codex Alimentarius. Tuttavia, le autorità hanno per principio la possibilità di richiedere l'esecuzione di studi sull'alimentazione animale nel quadro dell'esame caso per caso di prodotti geneticamente modificati.
In merito agli OGM finora autorizzati o attualmente in esame sono stati condotti numerosi studi sull'alimentazione animale, di regola con roditori (durata 90 giorni) o con polli (durata 42 giorni). Le autorità prendono atto dei risultati di tali studi e li esaminano nel quadro dell'assunzione dei loro compiti.
La questione dell'importanza delle sperimentazioni animali per la valutazione della sicurezza di piante geneticamente modificate è stata esaminata dall'organo competente dell'autorità europea sulla sicurezza delle derrate alimentari (European Food Safety Authority, EFSA). Nel 2007 tale organo è giunto alla conclusione che in casi particolari, per esempio quello di piante in cui è stata rilevata una modifica involontaria della composizione, va presa in considerazione la possibilità di condurre studi sull'alimentazione animale. Nel caso di piante la cui composizione non differisce da quella delle piante tradizionali, invece, secondo lo stato attuale della scienza tali studi non forniscono indicazioni supplementari sulla sicurezza del prodotto. Ciò vale in particolare per gli OGM finora autorizzati in Svizzera che presentano la caratteristica di essere tolleranti agli erbicidi e resistenti ai parassiti.
Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre, in deroga al diritto comunitario, un obbligo generale a eseguire studi sull'alimentazione animale quale condizione per l'ottenimento di un'autorizzazione. Pertanto non vede la necessità di modificare le disposizioni della ODerrGM o dell'ordinanza sugli alimenti per animali.
Risposta del Consiglio federale.