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08.3910 · Mozione · 2008-12-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione delle pertinenti disposizioni di legge, affinché

- analogamente al controllo degli agenti terapeutici nei medicamenti, un istituto verifichi i rischi dei prodotti finanziari prima della loro ammissione e la trasparenza dell'informazione;

- tale istituto sia abilitato a dichiarare nulle le clausole contrattuali abusive contenute nelle condizioni generali degli operatori finanziari;

- in occasione del conferimento di un mandato a un operatore finanziario tutte le commissioni, provvigioni e percentuali sugli utili siano chiaramente definite e accreditate al cliente.

Begründung

Un'economia funzionante ha bisogno di mercati finanziari sani. Senza regole, i mercati degenerano in un caos finanziario, spinto da egoismo e avidità alla ricerca di profitti vergognosi. La piazza finanziaria deve tornare a poggiare su basi reali e per farlo occorrono nuove norme. Il settore finanziario potrà ritrovare la fiducia degli operatori soltanto se diventerà più trasparente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2008 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaria (FINMA) è competente per la vigilanza dei mercati finanziari svizzeri. Essa poggia su basi legali estese e numerosi strumenti. La regolazione e il controllo del mercato finanziario svizzero sono conformi agli standard internazionali. In virtù di uno di questi standard, in Svizzera vengono fondamentalmente vigilati gli istituti finanziari e non i loro prodotti. Un'eccezione si trova ad esempio nell'ambito degli investimenti collettivi di capitali ove per determinate forme di investimento occorre, conformemente alla legge sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 951.31), sia un'autorizzazione per il titolare sia un'approvazione per il prodotto. Se a livello internazionale vengono elaborate nuove norme in materia di trasparenza dei prodotti finanziari o di regolazione dei mercati finanziari, la Svizzera collabora attivamente alla loro impostazione con gli organi internazionali competenti in materia ed esamina la possibilità di adeguare il diritto svizzero. Inoltre, nella sua riposta al postulato David 08.4039 ("Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria") il Consiglio federale si è dichiarato disposto a rendere conto e a prendere eventuali provvedimenti sugli standard di accreditamento per prodotti che possono essere distribuiti nel campo di applicazione della vigilanza sui mercati finanziari.

La vigilanza svizzera sui mercati dei capitali fa sempre affidamento sull'autodisciplina. Il 1° gennaio 2008 la FINMA ha posto in vigore la circolare 2009/1, "Regole quadro per la gestione patrimoniale", nella quale sono definite le norme che essa applica qualora un'organizzazione settoriale intenda far riconoscere le proprie norme di comportamento come standard minimi (n. 1). In conformità alla circolare FINMA, il gerente patrimoniale ha l'obbligo di fedeltà, diligenza e informazione e, in base a tali principi, tutela esclusivamente gli interessi degli investitori, garantendo che gli investimenti corrispondano durevolmente agli obiettivi e alle limitazioni di investimento dei clienti. Egli li informa adeguatamente e in funzione delle loro conoscenze sui rischi connessi agli obiettivi e alle limitazioni di investimento concordati (n. 11, 16, 24).

Per quanto riguarda le remunerazioni spettanti al gerente patrimoniale, secondo la circolare FINMA il contratto di gestione patrimoniale definisce a chi spettano le prestazioni che il gerente patrimoniale riceve da terzi nell'ambito del suo mandato. La circolare prevede altresì che il gerente patrimoniale informi i clienti sui conflitti d'interesse che possono insorgere dall'acquisizione di prestazioni di terzi, sui parametri di calcolo o sugli intervalli di grandezza delle prestazioni ricevute da terzi e, su richiesta del cliente, sull'ammontare delle prestazioni già ricevute da terzi, nella misura in cui è possibile ascrivere ciascuna di esse, in modo inequivocabile e con un onere ragionevole, a un unico rapporto con i clienti (n. 28-31). Questi standard sull'informazione e sulla pubblicità sono ampiamente conformi al tenore della direttiva UE 2004/39/CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID). La circolare FINMA considera le banche, i commercianti di valori mobiliari e i titolari dell'autorizzazione assoggettati alla vigilanza della FINMA ai sensi della LICol e deve essere osservata anche dai gerenti patrimoniali le cui organizzazioni settoriali intendono far riconoscere dalla FINMA i propri standard come requisiti minimi. In questo modo il settore della gestione patrimoniale in Svizzera risulta legalmente coperto. L'esecutivo saluta favorevolmente la circolare della FINMA come primo passo nella giusta direzione.

Per questi motivi il Consiglio federale respinge attualmente ulteriori misure, oltre a quelle già previste, per riesaminare o rafforzare la regolazione del mercato finanziario. Esso si riserva la facoltà di presentare alla seconda Camera una proposta di modifica della mozione in un mandato di esame, qualora il Consiglio nazionale dovesse accoglierla, contrariamente alla sua proposta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.