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08.3940 · Interpellanza · 2008-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel settembre 2007 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto "La videosorveglianza quale misura di sicurezza in stazioni, aeroporti e altri luoghi pubblici". Al punto 9.2.3 il rapporto illustra i presupposti costituzionali per la restrizione dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.), sottolineando che la videosorveglianza tocca i diritti fondamentali e pertanto necessita di una base legale. Inoltre deve essere giustificata da un interesse pubblico, proporzionale e non deve ledere l'essenza dei diritti fondamentali in questione.

1. Quali enti pubblici comunali e cantonali hanno nel frattempo disciplinato in modo conforme alla Costituzione la videosorveglianza in luoghi pubblici e quali non hanno ancora avviato progetti di legge in tale ambito?

2. A chi compete vigilare affinché gli enti pubblici comunali e cantonali osservino il principio della legalità e della proporzionalità per la videosorveglianza da essi operata? Chi vigila affinché i cantoni e i comuni colmino eventuali lacune nei loro pertinenti strumenti giuridici?

3. Sia il DFGP sia la CDCGP hanno finora evidentemente rinunciato a seguire l'attuazione delle loro raccomandazioni e a renderne conto. Per quali motivi si è finora rinunciato a un monitoraggio? Il Consiglio federale è disposto ad assumersi compiti di coordinamento in virtù della competenza attribuitagli dalla Costituzione (art. 57 cpv. 2 Cost.)?

4. Come valuta la prevedibile varietà ed eterogeneità delle basi legali istituite in materia di videosorveglianza sul piano federale, cantonale e comunale? Ha senso che ad esempio nella città di Berna a poca distanza tra loro siano state poste telecamere gestite a volte secondo il diritto federale, a volte secondo quello cantonale e a volte secondo quello comunale?

5. Il Consiglio federale sta ancora valutando se istituire un'ampia base legale federale, come ipotizzato nel suo parere relativo alla mozione 06.3793?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. La videosorveglianza quale misura di sicurezza è un argomento che è stato trattato in modo approfondito nel rapporto del DFGP "La videosorveglianza quale misura di sicurezza in stazioni, aeroporti e altri luoghi pubblici" e rientra nell'ambito del diritto di polizia, che di principio compete ai cantoni. Per questo settore la Confederazione dispone della competenza implicita di applicare misure per la propria protezione e per quella degli organi e delle istituzioni federali. Inoltre la Costituzione le accorda un'ampia competenza legislativa per determinati settori, permettendole quindi di disciplinare gli aspetti legati alla sicurezza nelle legislazioni settoriali (come negli ambiti della dogana, dei trasporti, del militare, delle case da gioco e degli stranieri). Non ne consegue tuttavia alcuna competenza più estesa per la Confederazione: né le disposizioni costituzionali summenzionate né l'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione l'autorizzano a disciplinare mediante il diritto federale la videosorveglianza eseguita dalle collettività cantonali o su loro incarico. L'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione sollecita la Confederazione e i cantoni soltanto a collaborare nel settore della sicurezza interna. Quest'articolo attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa limitata alle questioni sulla sicurezza che rientrano almeno in parte nella sua sfera di responsabilità e che, secondo il suo punto di vista, richiedono un coordinamento sotto la direzione della Confederazione o con la sua collaborazione. Per quanto concerne la videosorveglianza nei cantoni e nei comuni, non esiste invece apparentemente alcun principio costituzionale in grado di giustificare un'azione normativa della Confederazione fondata sull'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione.

La Confederazione e i cantoni sono quindi responsabili della videosorveglianza nei loro rispettivi ambiti di competenza. La Confederazione non può interferire nella sovranità cantonale in materia di polizia basandosi solamente sulla sua competenza di coordinamento. Le modalità di adempimento dei compiti, la normativa in materia e la sua applicazione, incluso il controllo, rientrano pertanto nella responsabilità dei cantoni. Questi ultimi sono vincolati dai principi di legittimità e proporzionalità di cui all'articolo 5 della Costituzione il cui rispetto è garantito dai cittadini dei cantoni tramite la loro partecipazione al processo legislativo e, infine, dal Tribunale federale.

Quale unica misura indispensabile a livello federale il rapporto consigliava di modificare l'ordinanza del 27 giugno 2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) al fine di prorogare in modo appropriato la durata di conservazione delle registrazioni video. Tale revisione è entrata in vigore il 1° ottobre 2008. Per il suo ambito di competenza la Confederazione ha quindi applicato la misura proposta dal rapporto. In futuro il Consiglio federale intende precisare la base legale formale per la videosorveglianza ad opera del Servizio federale di sicurezza. Il DFGP tuttavia non vigila sui progetti legislativi cantonali in materia di videosorveglianza.

Nella seduta plenaria del 15 e 16 novembre 2007 la CDCGP ha preso atto del rapporto del DFGP. Essa ha esortato i suoi membri a seguire le raccomandazioni contenute nel rapporto, a esaminare la compatibilità delle loro basi giuridiche con le disposizioni costituzionali e in materia di protezione dei dati e a colmare eventuali lacune. La CDCGP ha rinunciato a formulare ulteriori consigli poiché riteneva che le raccomandazioni generali contenute nel rapporto del DFGP costituissero limiti sufficienti. La CCPCS e la CDCGP hanno inoltre ritenuto che non fosse necessario alcun monitoraggio. Se la situazione dovesse cambiare, la CCPCS e la CDCGP disporrebbero degli organi necessari per allestirlo e coordinarlo.

5. Nella risposta alla mozione Bonhôte il Consiglio federale ha rinviato ai risultati del rapporto del DFGP che all'epoca era ancora in fase di redazione. Come già menzionato in precedenza, dal rapporto è emerso che secondo l'attuale diritto costituzionale la Confederazione non dispone di una base sufficiente per disciplinare la materia a livello federale, eccezion fatta per settori speciali quali la dogana, le FFS e gli edifici della Confederazione. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a istituire una base legale federale esaustiva.

Risposta del Consiglio federale.

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