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Diritto di veto del Parlamento nei confronti delle ordinanze del Consiglio federale

08.401 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo l'iniziativa parlamentare seguente:

Il Parlamento federale apporta le necessarie modifiche alle leggi e alla procedura parlamentare affinché, su domanda di un terzo dei membri di una delle due Camere (67 consiglieri nazionali o 16 consiglieri agli Stati), il Parlamento possa opporre il proprio veto a un'ordinanza emanata dal Consiglio federale, senza tuttavia poterla modificare.

Begründung

Sempre più spesso il Parlamento ha modo di constatare come le ordinanze non rispettino integralmente la volontà del legislatore. Onde evitare l'insorgere di conflitti sistematici tra il legislativo e l'esecutivo, rappresentato dall'amministrazione federale, conflitti questi che rischiano di indurre il Parlamento a legiferare in modo sempre più dettagliato allo scopo di limitare il margine interpretativo dell'esecutivo, occorre introdurre un diritto di veto (Verordnungsveto) come quello previsto nel cantone di Soletta, grazie al quale sarà possibile controllare in modo efficace che venga rispettata la volontà espressa dal Parlamento.