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08.4011 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una strategia nazionale per la prevenzione della criminalità in collaborazione con i cantoni e le organizzazioni specializzate competenti.

Begründung

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l'articolo 386 del Codice penale riguardante le "misure preventive". Esso attribuisce alla Confederazione la competenza di prendere misure intese ad evitare i reati e a prevenire la criminalità; la Confederazione può adottare corrispondenti misure di informazione e di educazione, sostenere progetti e partecipare ad organizzazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure di prevenzione. Questa nuova base legale non è stata tuttora attuata. Manca una strategia nazionale di definizione e attuazione di programmi nazionali per la prevenzione della criminalità. In altri Stati tali programmi vengono implementati con grande successo (Neighbourhood Warden; Designing Out Crime; Deutsches Forum für Kriminalprävention ecc.).

La prevenzione svizzera della criminalità (PSC) sostenuta dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) effettua senza dubbio un ottimo lavoro. Ciò vale anche per il forum di prevenzione zurighese allestito in collaborazione con la polizia municipale di Zurigo e per altri programmi locali e regionali. Quello che manca in Svizzera, però, sono misure di incentivazione e coordinamento della prevenzione della criminalità nel quadro di una strategia nazionale coerente.

Elementi di una strategia volta ad incentivare la prevenzione della criminalità consistono nel coinvolgere tutte le forze sociali, collegare autorità e responsabili statali e non, aumentare l'integrazione incentivando le sinergie; trasferire know-how ed accrescere e diffondere conoscenze scientifiche e di best practice (a livello nazionale ed internazionale), oppure nel sensibilizzare efficacemente il grande pubblico e favorire la disponibilità a collaborare da parte di tutte le forze sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la presente mozione si incarica il Consiglio federale di elaborare, in collaborazione con i cantoni e le organizzazioni specializzate competenti, una strategia nazionale finalizzata alla prevenzione della criminalità. Le richieste nella mozione si basano in particolare sull'articolo 386 del Codice penale (CP). Tale disposizione stabilisce che la Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità, può sostenere progetti e partecipare re a organizzazioni attive nel settore della prevenzione della criminalità. L'articolo 386 CP formula in modo generico la possibilità di adottare misure di informazione, di educazione e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione di reati e della criminalità. Le misure adottate in virtù di tale articolo non possono tuttavia costituire una deroga al campo di attività originario dei cantoni. Una strategia nazionale non potrebbe pertanto imporre ai cantoni di attuare ad esempio determinati programmi di educazione presso università popolari.

Il Consiglio federale sta attualmente elaborando, sulla base dell'articolo 386 capoverso 4 CP e sul modello dell'ordinanza su progetti per i diritti umani e l'antirazzismo, un'ordinanza che dovrà definire l'attività attuale della Confederazione nell'ambito della protezione dell'infanzia. La medesima ordinanza dovrebbe disciplinare le misure e i programmi che verranno proposti nel rapporto del Consiglio federale sul tema "I giovani e la violenza", finalizzati alla protezione dei giovani, alla prevenzione e alla lotta contro la violenza giovanile. Il riferimento diretto nell'articolo 1 capoverso 2 lettera n della legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) all'articolo 386 CP permette di instaurare una relazione diretta tra le misure di cui all'articolo 386 CP e gli obiettivi del diritto penale minorile.

La garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblici spetta comunque in primo luogo ai cantoni; la prevenzione della criminalità è pertanto anche parte integrante delle attività della polizia. Il coordinamento nell'ambito della prevenzione della criminalità deve quindi avvenire soprattutto fra gli organi corrispondenti nel contesto del federalismo. La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) mette a disposizione per le attività di polizia un'apposita piattaforma per il coordinamento tra i cantoni ma anche, in senso verticale, con la Confederazione. La prevenzione svizzera della criminalità (PSC), già citata nel testo della mozione, è l'organo specializzato della CDCGP competente per la prevenzione della criminalità. La PSC, conformemente alle proprie linee guida, rappresenta il crocevia nazionale per tutte le questioni inerenti alla prevenzione della criminalità e funge da centro di competenza nazionale per un lavoro di prevenzione al passo con i tempi e a tutela dell'intera società. La sua funzione e i suoi principi soddisfano pertanto ampiamente le richieste avanzate nella mozione. La direzione e le strutture della PSC sono particolarmente adatte per rispondere alle richieste della mozione. Attraverso il proprio servizio specializzato la PSC collabora strettamente con i servizi di prevenzione dei cantoni e, se del caso anche con le città, nonché con le organizzazioni di polizia della Confederazione. Grazie alle diverse commissioni (commissione di progetto, commissione di esperti e commissione responsabile delle campagne) di cui è composta, essa offre già attualmente appoggio ai servizi addetti alla prevenzione della criminalità e definisce la strategia per prevenire reati elaborando progetti a lungo termine e scegliendo e portando avanti i temi delle proprie campagne.

La PSC è l'organo specializzato appropriato e competente in grado di occuparsi in modo esauriente di tutte le questioni inerenti alla prevenzione della criminalità. La Confederazione sostiene attualmente la PSC, a norma dell'articolo 386 CP, non solo mettendo a disposizione le proprie conoscenze specifiche ma anche partecipando finanziariamente alle spese dell'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel cui destina annualmente 1,2 milioni di franchi, di cui 90 000 franchi a beneficio della PSC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.