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08.4018 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La riscossione dell'imposta per le imprese di autobus svizzere in Austria deve essere abolita o per lo meno semplificata. Il Consiglio federale è invitato a risolvere la questione con l'Austria.

Begründung

Dal 1° gennaio 2007 le imprese di autobus svizzere devono pagare in Austria un'imposta sulla cifra d'affari.

- Per le imprese di autobus questa imposta supplementare è discriminatoria, in quanto un'impresa austriaca non paga nessuna IVA per i tragitti compiuti in Svizzera.

- La complicata riscossione dell'imposta causa elevati costi amministrativi. Le imprese di autobus svizzere devono incaricare un rappresentante fiscale in Austria (fiduciario finanziario) per il disbrigo della procedura di tassazione. Se in Austria vengono effettuate poche corse, i costi amministrativi possono superare addirittura l'onere fiscale effettivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come in Svizzera anche nell'UE vale il principio secondo cui le imposte per i servizi di trasporto devono essere riscosse nel Paese nel quale sono stati compiuti i tragitti (art. 14 cpv. 2 lett. b della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto - LIVA; RS 641.20 - e articolo 46 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). In base a tale principio l'Austria riscuote, come altri Stati europei, anche dalle imprese di autobus svizzere un'imposta sulla cifra d'affari per il tragitto compiuto nel proprio Paese. La Germania ad esempio conosce la cosiddetta imposizione singola dei trasporti, che viene calcolata alla frontiera dal servizio doganale responsabile per viaggiatori-chilometri percorsi (§ 16 cpv. 5 e § 18 cpv. 5 della legge relativa concernente l'imposta sulla cifra d'affari).

Nel 1994 anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno esaminato una tale riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per le imprese di trasporto straniere nel quadro della legislazione svizzera relativa all'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia la riscossione dell'imposta avrebbe causato all'AFD un lavoro supplementare notevole. Allora, a causa dei brevi tragitti percorsi in Svizzera, il rapporto tra il dispendio dell'AFD e il gettito fiscale supplementare stimato era talmente sfavorevole che il Consiglio federale rinunciò a introdurre una corrispondente imposizione. Anche oggi il rapporto tra spese e ricavi non dovrebbe differire molto dalle constatazioni fatte nel 1994.

In un certo senso è comprensibile che in tali circostanze le imprese di autobus svizzere si possano sentire discriminate nei confronti delle imprese di autobus austriache. Tuttavia occorre osservare che l'Austria applica la riscossione dell'imposta sui servizi di trasporto allo stesso modo nei confronti di tutte le imprese di autobus. La disparità di trattamento non discende quindi dalla legislazione austriaca, bensì dalla rinuncia della Svizzera a riscuotere l'imposta dalle imprese di trasporto straniere. Il Consiglio federale non può chiedere all'Austria di abolire una riscossione dell'imposta conforme alla legge né può influire sulle fattispecie sulle quali nel suo territorio sovrano l'Austria riscuote un'imposta. Per queste ragioni la mozione deve essere respinta.

Anche per quanto riguarda il tipo di riscossione dell'imposta, rispettivamente il rimborso, il Consiglio federale non può di principio impartire disposizioni all'Austria. Tuttavia, è pensabile tematizzare nei confronti del Paese limitrofo questa complessa riscossione dell'imposta per le imprese di autobus svizzere e sensibilizzare l'Austria su questo punto.

La revisione totale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto prevede tra l'altro un miglioramento della situazione attuale per le imprese di autobus svizzere. Secondo il progetto di revisione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), oltre al trasporto ferroviario e aereo, ora anche il trasporto transfrontaliero di torpedoni e tutti i mezzi di trasporto, dati in affitto e utilizzati prevalentemente all'estero, quindi anche le multe, verranno del tutto esonerati dall'imposta svizzera sul valore aggiunto (art. 23 cpv. 4 e art. 23 cpv. 2 n. 1 e 2 LIVA).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Legge del 1994 relativa all'imposta sulla cifra d'affari. Procedura di rimborso dell'imposta precedente in Austria | Lexipedia | Lexipedia