08.4019 · Mozione · 2008-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Avvalendosi della competenza attribuitagli dall'articolo 35 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e dall'articolo 57b dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, il Consiglio federale è incaricato di prolungare, su scala generale, di sei periodi di conteggio (sei mesi) la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto.
Begründung
Alla luce della situazione economica, che diventa sempre più preoccupante, è opportuno che il Consiglio federale si avvalga della sua competenza allo scopo di prolungare, su scala generale, di sei mesi la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto.
Anche se negli ultimi mesi si è fatto ricorso all'indennità per lavoro ridotto in misura molto limitata, l'esecutivo federale dovrebbe lanciare un segnale forte alle imprese consentendo loro di avvalersi di tale strumento durante un periodo di tempo più lungo (18 mesi invece di 12). Questa disposizione verrebbe applicata dal 1° febbraio al 31 luglio 2009. Si tratta in primo luogo di manifestare la volontà del Consiglio federale di contrastare risolutamente la crisi in corso e di evidenziare agli occhi delle aziende l'opportunità - per la loro struttura e per l'economia svizzera - di ricorrere al lavoro ridotto se ciò consente di evitare il licenziamento di collaboratori.
I settori industriali orientati all'esportazione sono particolarmente sfavoriti dalla situazione economica attuale. Occorre perciò salvaguardare la competitività di questi settori, anche per rispondere alle esigenze di politica regionale (si pensi, ad esempio, alla forte presenza industriale nell'Arco giurassiano). Tutelando la competitività dei settori orientati all'esportazione si contribuisce a garantire le entrate di cui in futuro beneficerà il nostro Paese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'11 febbraio 2009 il Consiglio federale, come di sua competenza secondo quanto previsto dall'articolo 35 capoverso 2 OADI, prolunga in generale di sei periodi di conteggio - da 12 a 18 mesi - la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2011.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.