08.403 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-17
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 49 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) va completato come segue:
Su di questi (passaggi pedonali, i pedoni) godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso, bensì segnalare la loro intenzione di attraversare con un cenno della mano.
Begründung
Dal 1° luglio 1994 il cenno della mano sui passaggi pedonali non è più obbligatorio: l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) stabilisce infatti che "davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone ... che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo".
Questa nuova disciplina, che abroga il cenno con la mano, relativizza dunque l'obbligo di comunicare dell'utente della strada. Le statistiche mostrano da allora la tendenza a un aumento dei feriti gravi sui passaggi pedonali. La nuova regola ha fatto sì che gli utenti della strada non comunichino più tra loro e i pedoni pensino di beneficiare di un diritto valevole senza limitazioni.
Ciò che originariamente doveva servire alla certezza del diritto si è rilevato un fattore di maggior rischio. Occorre in primo luogo garantire la sicurezza dei pedoni e non il successo in eventuali processi in caso di incidente. Con la reintroduzione del cenno della mano previsto dal vecchio disciplinamento non si intende abolire il diritto di precedenza del pedone, bensì garantirgli nuovamente la necessaria sicurezza nell'attraversare i passaggi pedonali.