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08.4040 · Interpellanza · 2008-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È corretto che la legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) entrerà probabilmente in vigore il 1° luglio 2009?

2. Quale dipartimento è responsabile dell'attuazione di questa legge?

3. Il Consiglio federale ha intenzione di collaborare con la fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale (SSI) nell'attuazione della legge menzionata?

4. Il Consiglio federale è disposto a finanziare i costi relativi all'attuazione di tale legge e a cofinanziare i costi legati all'elaborazione delle richieste presentate al SSI dall'estero? In caso affermativo, per quale ammontare?

Begründung

La fondazione SSI è un'organizzazione non governativa di pubblica utilità. Il suo compito principale consiste nel far pervenire sostegno sociale e giuridico alle persone che hanno problemi sociali o difficoltà familiari o personali in seguito a migrazione volontaria o involontaria e che richiedono l'intervento di un servizio specializzato, integrato in una rete internazionale. Il SSI è l'unica organizzazione in Svizzera che si occupa di tale problematica in misura transfrontaliera. I più importanti ambiti di intervento della fondazione sono: rapimenti internazionali di minori, difficoltà nell'esercizio dei diritti parentali a livello transnazionale, misure di protezione dei minori in Svizzera e all'estero, ricerca dell'origine e dei familiari, adozioni internazionali, consulenza a coppie binazionali, sostegno in caso di ricongiungimento familiare e ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

Il SSI svolge così svariati compiti che la Confederazione si è assunta a livello internazionale aderendo a diverse convenzioni (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, Convenzione di New York sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, Convenzione dell'Aia in materia di protezione di minori, Convenzione europea sull'affidamento, Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale dei minori, Convenzione dell'Aia in materia di adozione internazionale, Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti), e opera professionalmente in una rete di oltre 140 Paesi.

Dal punto di vista finanziario, di norma i costi relativi alle domande presentate da richiedenti residenti in Svizzera vengono sostenuti dal cantone di residenza. Nel caso di richieste provenienti dall'estero, il SSI ritiene che i costi debbano essere sostenuti dalla Confederazione. Nella rete internazionale i costi non vengono fatturati e in tutti i Paesi europei sono assunti dallo Stato cui è stata presentata la domanda.

Ogni anno la fondazione SSI riceve ed elabora circa 300 richieste dall'estero e 900 dalla Svizzera. La gestione delle domande provenienti dall'estero comporta costi pari a circa 300 000 franchi all'anno. Finora tali costi sono stati coperti attraverso donazioni e prestazioni proprie. È sempre più difficile ottenere donazioni a copertura di un compito che altrove viene assunto praticamente sempre dallo Stato. Senza un cospicuo sostegno da parte della Confederazione, il SSI interromperà la propria attività e la Confederazione dovrà prendersene carico a fronte dei propri obblighi internazionali, per di più con costi di gran lunga maggiori.

In risposta alla mia mozione 07.3405 del 2007 il Consiglio federale ha affermato che, dopo l'entrata in vigore della LF-RMA, intendeva incaricare il SSI di istituire e mantenere una sorta di rete e assegnargli anche alcune mediazioni in singoli casi. La LF-RMA è stata approvata dal Parlamento il 21 dicembre 2007. A quanto pare, dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2009.

I compiti summenzionati sono svolti da due dipartimenti, cioè il DFGP (Ufficio di giustizia, Divisione protezione minori, per le trattative con Paesi firmatari delle convenzioni) e il DFAE (Divisione politica VI, per i Paesi non firmatari).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì, il Consiglio federale intende porre in vigore, il 1° luglio 2009, la legge sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA).

2. Secondo l'articolo 1 di tale legge, l'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale competente per l'applicazione delle tre convenzioni (Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, Convenzione europea sull'affidamento, Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti). Sul piano federale l'attuazione compete dunque al DFGP. L'applicazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti compete tuttavia alle autorità centrali, designate dai cantoni (art. 2 cpv. 1 e 2 LF-RMA), tranne per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1 capoverso 3 LF-RMA (trasmettere le comunicazioni provenienti dall'estero, fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero, rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere). Come per la Convenzione dell'Aia in materia d'adozione, spetta alla Confederazione incoraggiare gli scambi di esperienze e consigliare le autorità centrali dei cantoni nell'applicazione della convenzione.

3. Sì, alla fine del 2008 l'Ufficio federale di giustizia ha concluso un contratto di prestazioni con la fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale (SSI) per la durata di tre anni (2009-2011), basandosi sull'articolo 3 LF-RMA. In merito, il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007 (FF 2007 2369) specifica quanto segue: "L'Autorità centrale della Confederazione provvede, in collaborazione con i cantoni, a mettere a disposizione specialisti e istituzioni qualificate di cui avvalersi per consulenza, conciliazione e mediazione, in particolare nell'ambito di casi di rapimento di minori (art. 7 cpv. 2 lett. c della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, art. 31 lett. b della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) o per rappresentare gli interessi del minore. Per la Confederazione non si tratta di finanziare la formazione del personale incaricato di fornire consulenza o di mediatori, bensì di istituire e mantenere una sorta di rete formata da istituzioni e specialisti già esistenti e provvedere affinché sia possibile attuare un reale scambio di esperienze. L'Autorità centrale della Confederazione può affidare questo compito anche a un ente privato (cpv. 2). L'onere finanziario previsto per la Confederazione dovrebbe ammontare a circa 30 000 franchi all'anno. Questo importo permetterebbe di creare e mantenere una cooperazione istituzionalizzata nella forma di una rete di specialisti, ma anche di coprire i costi risultanti da alcune conciliazioni in casi specifici ed eventualmente anche nel caso di rapimenti dalla Svizzera o da Stati non contraenti della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e della Convenzione europea sull'affidamento oppure verso il territorio di tali Stati."

4. Grazie al contratto di prestazioni, il SSI beneficia di un importo annuo di 30 000 franchi per coprire i suoi costi. La LF-RMA non contiene alcuna base legale che consenta di rimborsare al SSI i costi per il trattamento di richieste provenienti dall'estero. Riconoscendo l'importanza del SSI, il Consiglio federale esaminerà comunque se e in quale misura sarà possibile assumere una parte di tali costi.

Risposta del Consiglio federale.