08.4043 · Mozione · 2008-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale viene incaricato di esaminare e attuare le seguenti misure e - laddove necessario - di presentare i relativi disegni di atti legislativi:
1. Mercato del lavoro
a. L'indennità per lavoro ridotto va impiegata in modo sistematico per il superamento dei periodi caratterizzati da un crollo delle ordinazioni. La durata del diritto all'indennità dev'essere adeguata alle circostanze. I periodi in cui si verifica una perdita di lavoro vanno sfruttati per il perfezionamento professionale. I processi amministrativi per l'attuazione del lavoro ridotto (soprattutto il versamento dell'indennità) vanno semplificati e accelerati.
b. I progetti di investimenti pubblici devono essere disposti in ordine di priorità in base al loro effetto sull'occupazione e sono da coordinare con i cantoni.
c. Occorre mobilitare le riserve di crisi liberate e sensibilizzare le imprese.
d. L'aumento dei contributi proposto dal Consiglio federale nell'ambito della revisione dell'AD dev'essere adeguato allo sviluppo congiunturale, ossia rimandato fino al 2012.
2. Crediti per PMI
a. Il sistema delle fideiussioni va impiegato in modo sistematico, in primo luogo per superare il periodo in cui alle PMI non vengono più concessi crediti dai loro fornitori. Affinché anche le medie imprese possano valersi delle fideiussioni, il loro limite dev'essere aumentato.
b. Per assicurare il traffico interbancario devono essere esaminati nuovi modelli di garanzia.
c. Le banche cantonali sono importanti creditori regionali per le PMI. I cantoni e i loro strumenti devono dunque essere integrati nei provvedimenti di politica congiunturale.
3. Piazza economica
a. I prodotti dell'assicurazione contro i rischi dell'esportazione devono essere ottimizzati, tenendo conto della situazione mutata sul fronte dei rischi di esportazione.
b. I fondi per la promozione della Svizzera devono essere impiegati in modo mirato per la promozione della piazza economica (soprattutto per l'economia d'esportazione); i fondi di Presenza Svizzera, ad esempio, vanno destinati in modo prioritario alla promozione turistica.
4. Politica degli interessi e politica monetaria
a. La politica degli interessi perseguita dalla BNS si muove nella giusta direzione e va dunque sostenuta.
b. Il tasso di cambio franchi svizzeri/euro non deve pregiudicare la capacità di esportazione delle imprese svizzere. L'attuale politica della BNS dev'essere sostenuta.
5. Politica fiscale
a. Per il rafforzamento del potere d'acquisto è prioritaria la rapida attuazione degli sgravi fiscali per le famiglie. Le modifiche, applicabili immediatamente, devono diventare effettive al più tardi per il periodo di contribuzione 2010. Inoltre, dev'essere attuata al più presto la transizione verso una "tariffa figli".
b. Le misure volte a ridurre la burocrazia e a garantire maggior sicurezza giuridica nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto sono da applicare a partire dal 1° gennaio 2010.
c. La rapida compensazione della progressione a freddo deve diventare effettiva per il periodo di contribuzione 2010.
d. L'imposta sul valore aggiunto va ridotta, a tempo determinato, in modo tale da compensare l'aumento dell'aliquota necessario per il finanziamento supplementare dell'AI.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione riguardo i punti 1b, 1c, 2b, 2c e 3a. Propone di respingere la mozione riguardo gli altri punti.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 12 novembre 2008, nell'ambito dei provvedimenti tesi a sostenere la situazione sul fronte delle ordinazioni e dell'occupazione, il Consiglio federale ha deciso di seguire un percorso a tappe, avviandone la prima. L'11 febbraio 2009, egli ha provveduto ad avviare la seconda fase di misure. Inoltre, il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il postulato della CET 08.3764, "La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione", impegnandosi a presentare, entro la sessione estiva, un rapporto sulla situazione economica e su come procedere nell'immediato futuro.
La posizione del Consiglio federale in merito ai punti esposti nella mozione è la seguente:
1. Mercato del lavoro
a. Secondo la regolamentazione attuale, per due anni a partire dal primo giorno di riscossione dell'indennità, un'impresa può percepire indennità per lavoro ridotto durante dodici mesi. Con questa limitazione della durata di riscossione delle indennità deve essere garantito che all'assicurazione contro la disoccupazione siano imputate solamente le perdite congiunturali e non i problemi strutturali. In periodi di difficile congiuntura l'attuale limitazione a dodici mesi è troppo breve. Per tale motivo, il Consiglio federale, come di sua competenza, ha esteso la durata di riscossione a 18 mesi fino al 31 marzo 2011. Inoltre, le imprese devono rispettare il termine di un solo giorno di attesa. Inoltre, durante la fase del lavoro ridotto ai lavoratori deve essere permessa la formazione continua senza condizioni.
L'indennità per lavoro ridotto viene versata, in base a una procedura sommaria, entro un mese dall'inoltro da parte del datore di lavoro di tutti i documenti necessari. Non è possibile accelerare questa procedura.
b. In sede di elaborazione dei provvedimenti, il Consiglio federale bada che questi abbiano un effetto rapido e mirato sulle spese. Con l'approvazione del postulato Hêche 08.3768, il Consiglio federale si è espresso a favore di una stretta collaborazione con i cantoni.
c. Le imprese che hanno costituito riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali sono state contattate per iscritto nella seconda settimana del 2009.
d. L'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD) rientra nel novero dei cosiddetti stabilizzatori automatici della congiuntura. Per adempiere questa importante funzione, tuttavia, è necessario che sia finanziariamente equilibrata. L'elevato indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, che non ha potuto essere ridotto neppure negli scorsi anni di alta congiuntura, rende necessaria una revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, indipendentemente dal ciclo congiunturale. Un progetto di revisione è dunque già stato elaborato e il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento, nel settembre dell'anno scorso, il messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. L'entrata in vigore della revisione, tuttavia, rientra nella sfera di competenza del Consiglio federale.
2. Crediti per PMI
a. Nel 2007, la Confederazione ha ristrutturato il sistema delle fideiussioni delle arti e mestieri, rendendolo più funzionale e professionale. Entro il 2010, il Consiglio federale si attende almeno un raddoppio del volume delle fideiussioni rispetto al passato. In tal caso, 3000 PMI potrebbero essere sostenute mediante il nuovo sistema di fideiussioni per le arti e mestieri. Le cifre degli ultimi mesi evidenziano che il sistema delle fideiussioni si trova sulla retta via e che viene impiegato con successo. Già oggi, le cooperative di fideiussione concedono crediti d'esercizio e d'investimento.
Tuttavia, il numero di 3000 PMI evidenzia anche i limiti del sistema delle fideiussioni, rivolto in primo luogo ad aziende artigianali con fino a dieci collaboratori e dotato delle finanze necessarie per adempiere tale scopo.
Finora, la quota di PMI che accusano problemi d'accesso ai crediti non è sensibilmente aumentata. Inoltre, insieme a un gruppo di lavoro istituito a tale scopo, che conta anche rappresentanti delle imprese e delle banche, l'amministrazione terrà attentamente d'occhio l'evolversi delle condizioni di credito. Qualora la situazione dovesse peggiorare, sarà esaminata - nell'ambito di un'eventuale terza fase di misure congiunturali di stabilizzazione - la possibilità di introdurre dei miglioramenti mirati nel settore delle fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese, quali ad esempio l'aumento dei limiti di credito.
b. Nel suo messaggio concernente il pacchetto di misure tese a rafforzare il sistema finanziario svizzero, il Consiglio federale ha espresso la sua disponibilità a prendere in considerazione ulteriori misure in caso di problemi di rifinanziamento delle banche svizzere sul mercato monetario, dei capitali e interbancario. Nel frattempo ha già avviato i lavori preparatori in vista di un'eventuale situazione d'emergenza.
c. Il Consiglio federale intrattiene uno stretto contatto con i cantoni per coordinare le misure di stabilizzazione della Confederazione con quelle dei cantoni.
3. Piazza economica
a. Il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di adattare provvisoriamente lo strumentario dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) con lo scopo di sostenere gli esportatori con problemi di liquidità. Il Consiglio federale, mediante un integramento a tempo limitato delle prestazioni assicurative dell'ASRE, intende evitare che l'economia svizzera d'esportazione sia svantaggiata rispetto alla concorrenza estera in seguito all'inasprimento della competitività. Queste misure provvisorie mirano in particolare ad agevolare l'accesso al finanziamento dell'esportazioni e a ridurre i costi di finanziamento degli esportatori. Esse comprendono:
- l'estensione dell'assicurazione delle garanzie contrattuali (garanzia cauzionale);
- l'introduzione di una garanzia di rifinanziamento (agevolazione del rifinanziamento);
- l'introduzione di un'assicurazione di prefinanziamento dei costi di produzione dei prodotti d'esportazione (assicurazione del credito di fabbricazione).
b. Per gli anni 2009 e 2010, il Consiglio federale ha già deciso, il 12 novembre 2008, di mettere a disposizione della promozione delle esportazioni della Confederazione ulteriori fondi per un importo pari a circa 5 milioni di franchi all'anno. Questi fondi servono ad aumentare, a corto termine, la disponibilità delle offerte esistenti della promozione dell'esportazione, in particolare a favore delle PMI orientate all'esportazione. Oltre a ciò, si mira a rafforzare la posizione dell'economia d'esportazione svizzera mediante offerte nuove, anch'esse limitate nel tempo.
Secondo la legge concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (RS 935.21), la Confederazione dispone, con Svizzera Turismo, di uno strumento adatto per la promozione del turismo in Svizzera. Un provvisorio aumento dei sussidi federali a favore di Svizzera Turismo è previsto nell'ambito della seconda tappa delle misure di stabilizzazione.
4. Politica degli interessi e politica monetaria
a. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione.
b. Il Consiglio federale è in permanente contatto con la Banca nazionale svizzera. La Banca nazionale svizzera sfrutta lo spazio di manovra concessole per il sostegno della congiuntura. La BNS, tuttavia, non persegue un obiettivo legato ai tassi di cambio, bensì di stabilizzazione dei prezzi.
5. Politica fiscale
a. La richiesta di uno sgravio fiscale per le famiglie viene condivisa dal Consiglio federale. La data di entrata in vigore deve essere fissata a seconda delle condizioni quadro congiunturali e di politica finanziaria. L'11 febbraio 2009, il Consiglio federale ha posto in consultazione, in previsione di uno sgravio fiscale di famiglie con figli, sia un aumento della deduzione per figli sia l'introduzione di una deduzione per la custodia di figli da parte di terzi. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di aggiungere al progetto messo in consultazione il modello di una "tariffa figli" ai sensi delle mozioni Meier-Schatz 08.3585 e Schwaller 08.3588. Tuttavia, la questione relativa a un'eventuale passaggio alla "tariffa figli" non deve e non può essere decisa prima del termine della procedura di consultazione.
b. Il Consiglio federale auspica che le consultazioni parlamentari sulla riforma dell'imposta sul valore aggiunto procedano rapidamente, in modo da poter applicare le novità al più presto.
c. Ai fini dell'imposta federale diretta è prevista la messa in vigore della compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo con effetto al 1° gennaio 2010. Per la grande maggioranza dei contribuenti, il sistema di tassazione e riscossione dell'imposta federale diretta fa tuttavia in modo che la compensazione abbia effetto soltanto con il pagamento dell'imposta 2011.
d. Le riduzioni a tempo determinato dell'imposta sul valore aggiunto comportano elevati costi di adattamento per l'economia e hanno un effetto modesto. Nell'ambito della seconda fase delle misure di stabilizzazione, il Consiglio federale non prevede di adottare una tale misura, ma si riserva di prenderla in considerazione qualora dovessero essere necessarie ulteriori misure. Il Consiglio federale punta su un'impostazione orientata alla crescita dell'imposta sul valore aggiunto (miglioramento delle procedure, soppressione delle eccezioni, aliquota unica). È incontestabile che una tale riforma fornirebbe un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi menzionati nella mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione riguardo i punti 1b, 1c, 2b, 2c e 3a. Propone di respingere la mozione riguardo gli altri punti.