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08.4045 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Al fine di minimizzare i rischi per gli investimenti delle casse pensioni, il Consiglio federale è incaricato di emanare le prescrizioni seguenti:

1. rinuncia a prodotti strutturati e fondi hedge;

2. rinuncia a fondi attivi;

3. investimenti in valuta estera soltanto con una copertura assicurativa obbligatoria dei rischi di cambio;

4. dichiarazione delle retrocessioni, restituzioni e provvigioni (kickbacks) degli amministratori delle casse pensioni e dei consulenti in investimenti consultati;

5. indicazione, nei rapporti annuali delle casse pensioni, dei nominativi degli esperti e dei consulenti e manager in investimenti da loro consultati.

Begründung

Alla fine del 2008 le casse pensioni registreranno presumibilmente perdite effettive per decine di miliardi di franchi, di cui almeno 10 miliardi di franchi imputabili ai fondi hedge e ai prodotti strutturati. Questa situazione giustifica la ricerca di una strategia d'investimento praticabile che riduca i rischi.

1. I patrimoni degli istituti della LPP fanno parte delle forme d'investimento a lungo termine. I fondi hedge e i prodotti strutturati sono invece forme d'investimento adatte ad una strategia speculativa a breve scadenza. Sul lungo periodo, dedotti i costi di transazione, essi sono tutt'al più un gioco a somma nulla.

2. Gli attuali, profondi cambiamenti del portafoglio azionario dei fondi attivi hanno ripercussioni sul loro patrimonio. Uno studio europeo mostra che la quota dei costi complessivi per i fondi attivi è circa cinque volte superiore a quella dei fondi passivi.

3. Nel 1973 un dollaro valeva fr. 4.33, nell'anno in corso appena fr. 1 a 1.20. Le perdite valutarie hanno incenerito un multiplo dei maggiori proventi permessi dagli elevati interessi offerti dagli investimenti in dollari. Dovrebbe quindi essere finanziata per l'intera durata degli investimenti in dollari una garanzia di cambio - operazione molto cara per le casse pensioni. Anche l'euro, la sterlina e lo yen sono a rischio rispetto al franco svizzero. Per questo motivo per gli investimenti in valuta estera è necessaria almeno una copertura assicurativa dei rischi di cambio.

4./5. Gli esperti di casse pensioni e i consulenti in investimenti non devono rispondere delle loro decisioni. Il rischio è tutto a carico del patrimonio degli assicurati. Un problema particolare è costituito dalle provvigioni, retrocessioni e restituzioni (kickbacks) incassate tacitamente dai consulenti in investimenti. Queste indennità tutt'altro che trasparenti incidono sulla scelta dei prodotti d'investimento. Occorre quindi fare chiarezza sia sull'importo dei kickbacks sia sui nominativi dei consulenti consultati dalle casse pensioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che i rischi d'investimento siano parte integrante della previdenza professionale, vista la sua impostazione a lungo termine. Una strategia priva di rischi cagionerebbe una diminuzione dei proventi, che renderebbe necessaria una forte riduzione di tutti i parametri utilizzati per calcolare le prestazioni (ad es. il tasso di conversione). Sarebbe poco credibile, da un lato, promettere prestazioni relativamente elevate e, dall'altro, esigere investimenti senza rischi. Questo non significa però che gli istituti possano correre rischi incontrollati o inadeguati. Anche gli articoli 50 e 51 OPP 2 e 71 capoverso 1 LPP chiedono all'istituto di previdenza di conseguire, con la necessaria diligenza, un'adeguata redditività degli investimenti. Le prescrizioni d'investimento entrate in vigore il 1° gennaio 2009 rafforzano ulteriormente la responsabilità degli istituti di previdenza e il principio di diligenza: il solo rispetto dei limiti fissati non è più sufficiente. Ora occorre aspettare la fine del termine transitorio biennale per valutare le esperienze fatte con le nuove disposizioni. Il Consiglio federale seguirà con attenzione gli sviluppi della situazione e se necessario adotterà i correttivi del caso.

1. Analogamente al resto del mercato, i prodotti strutturati e i fondi hedge hanno cagionato perdite, anche se le diminuzioni di valore registrate dalla maggior parte degli indici di fondi hedge sono state meno importanti rispetto a quelle degli indici azionari mondiali. Anche tra i prodotti strutturati ve ne sono alcuni che hanno permesso di conseguire proventi superiori a quelli realizzati con portafogli di azioni. Le due categorie d'investimento non vanno considerate come gruppi omogenei, neanche per quanto riguarda la durata. La gamma di prodotti strutturati è molto ampia e spazia dai "semplici" basket certificates ai prodotti con protezione del capitale (nel 2008, la Lehman-Brothers è stata l'unica controparte di rilievo che ha fatto fallimento) o ai prodotti volti a ottimizzare il rendimento. Alcuni hanno scadenze lunghe, altri sono prodotti open end. Possono quindi essere utilizzati in modo mirato per completare e diversificare un portafoglio. Questo vale anche per i fondi hedge, i quali possono favorire una formazione dei prezzi efficiente all'interno del mercato globale, cosa che in ultima analisi va a vantaggio di tutti gli investitori istituzionali. Nel quadro di una strategia d'investimento individuale, per diversificare un portafoglio si possono effettuare investimenti in fondi di fondi. Gli istituti possono così partecipare a strategie d'investimento che non sarebbero in grado di attuare da soli per diversi motivi (ad es. volume degli investimenti). Inoltre, per le casse pensioni i fondi hedge non sono da considerare per principio come investimenti a breve termine, sebbene essi effettuino spesso investimenti a breve scadenza. È proprio questo che permette di diversificare gli investimenti: gli istituti possono partecipare ad evoluzioni a breve termine senza dover rinunciare alla propria strategia a lunga scadenza. Anche i prodotti strutturati possono essere uno strumento idoneo per una strategia d'investimento a lungo termine, in quanto permettono di coprire a breve o a media scadenza i rischi legati agli impegni assunti a lungo termine, ad esempio con azioni o obbligazioni aziendali.

2. Le opinioni su vantaggi e svantaggi dei fondi attivi e di quelli passivi sono molto contrastanti sia nella prassi che nella teoria. Per principio la sovraperformance o la sottoperformance dei fondi attivi dipende in larga misura dall'efficienza del mercato. Se i mercati fossero del tutto efficienti (il che è un'ipotesi teorica), sarebbe consigliabile una strategia completamente passiva. In realtà, però, numerosi indici presentano una percentuale di aziende a grande capitalizzazione superiore rispetto al mercato nel suo insieme. Pertanto, se gli investitori adottassero strategie puramente passive, le aziende "giovani" o più piccole potrebbero incontrare difficoltà nel procurarsi capitali. Dato che il mercato è supposto essere imperfetto, anche i fondi attivi hanno una loro legittimazione. Molti istituti integrano quindi nelle loro strategie passive componenti gestite in modo attivo. Per questa ragione non sarebbe opportuno che il Consiglio federale intervenisse quale "arbitro" in questo ambito obbligando le casse ad adottare una strategia puramente passiva.

3. Se si paragona il segmento delle obbligazioni della Confederazione con il volume degli investimenti della previdenza professionale, si constata che l'adozione di una strategia del tutto priva di rischi è impossibile, non fosse altro che per l'esiguità del mercato. Bisogna quindi poter effettuare in ogni caso investimenti in valuta estera. Nei limiti stabiliti dall'ordinanza gli istituti dovrebbero anche poter detenere posizioni senza copertura. Tutti i rischi del mercato, anche quelli legati ai corsi azionari o agli interessi, portano in ultima analisi a potenziali guadagni o perdite. Nel quadro fissato dall'ordinanza le casse dovrebbero poter partecipare anche alle variazioni dei tassi di cambio, tanto più che la volatilità sul mercato delle divise è relativamente bassa. Anche le differenze di tassi d'interesse, di livello d'inflazione o di congiuntura possono giustificare investimenti all'estero o in valuta estera, in particolare se si considera che in Svizzera i tassi d'interesse sono in generale piuttosto bassi. Un altro motivo è costituito dalle differenze nella struttura della popolazione o nel rapporto tra il fattore capitale e il fattore lavoro. Va infine menzionato che la copertura dei rischi di cambio per gli investimenti in valuta estera comporta sempre dei costi.

4. Nella sentenza del 22 marzo 2006 (DTF 132 III 460) il Tribunale federale ha stabilito che le retrocessioni (kickbacks, provvigioni ecc.) devono essere versate ai mandanti iniziali. Basandosi su questa sentenza, l'autorità di vigilanza diretta della Confederazione ha chiesto per iscritto agli istituti di previdenza di menzionare nell'allegato al conto annuale le regole contrattuali stabilite (o previste) in materia di retrocessioni. Per maggior chiarezza, nel quadro della revisione parziale della LPP attualmente in discussione in Parlamento (riforma strutturale, 07.055), si è proposto di migliorare le disposizioni sulla gestione (governance). La sentenza sarà attuata mediante una disposizione secondo cui tutti i vantaggi patrimoniali accordati da terzi in relazione con la gestione e l'amministrazione di un istituto di previdenza vanno restituiti al mandante iniziale. Non è quindi necessaria alcun'altra normativa legale.

5. Già attualmente il nome del perito in materia di previdenza professionale e quello dell'ufficio di revisione devono figurare nei rapporti annuali. Obbligare per legge le casse pensioni ad indicare i nominativi di tutti i consulenti interpellati sarebbe però difficilmente applicabile nella prassi. Non si può infatti definire in modo preciso il concetto di "consulente". Molti consulenti sono inoltre interpellati appositamente per questioni specifiche e non hanno un mandato a lungo termine. Anche la distinzione tra persona giuridica e persona fisica potrebbe essere un problema. L'introduzione di una disposizione legale in merito sarebbe pertanto più problematica che utile per gli assicurati. Più importanti sono la scelta accurata dei consulenti e la definizione dei requisiti per gli amministratori patrimoniali (art. 48h OPP 2). Giusta l'articolo 49a capoverso 2 lettera d OPP 2, la fissazione di questi requisiti rientra nei compiti dell'organo supremo, composto in modo paritetico. Esso è libero d'indicare o meno i nominativi dei consulenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.