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Garantire le prestazioni mediche in Svizzera. Disciplinamento successivo al blocco delle autorizzazioni

08.4048 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento il più presto possibile il progetto di atto normativo sulle misure da adottare in caso di penuria o di eccesso di prestazioni mediche.

Begründung

Senza una modifica di legge, il blocco delle autorizzazioni per nuovi studi medici sarà tolto alla fine del 2009. Si teme che l'offerta medica diminuirà nelle zone rurali (penuria di prestazioni mediche/mancanza di medici) e crescerà in modo sproporzionato e costoso nei centri urbani (eccesso di prestazioni mediche). Vi è inoltre un ampio consenso sul fatto che nella sua forma vigente il blocco delle autorizzazioni di nuovi studi medici sia insoddisfacente.

In questo contesto, e tenuto conto anche del fattore tempo, il Consiglio federale è incaricato di elaborare le condizioni quadro per adottare misure in caso di penuria o di eccesso di prestazioni mediche. Tali misure potrebbero ispirarsi alla proposta che ha trovato l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e della Federazione dei medici svizzeri, riportata in parte qui di seguito:

Articolo 36a Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate dai corrispettivi medici che adempiono i requisiti di cui all'articolo 36. Sono considerati istituti che dispensano cure ambulatoriali anche gli ambulatori di ospedali senza relativo mandato cantonale di cui all'articolo 39 capoverso 1.

Articolo 36b Autorizzazione in caso di penuria o di eccesso di prestazioni mediche (nuovo)

Capoverso 1

Se sussiste o si delinea una situazione di penuria o di eccesso di prestazioni mediche i cantoni possono derogare ai requisiti per l'autorizzazione di cui agli articoli 36 e 36a. Al tal fine sentono le organizzazioni dei fornitori di prestazioni, le associazioni professionali e gli assicuratori del loro cantone.

Capoverso 2

Se sussiste o si delinea una situazione di penuria di assistenza medica i cantoni possono adottare misure a sostegno dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36 e 36a. Le misure possono prevedere degli incentivi. Nel quadro delle sue competenze in materia di formazione e perfezionamento, nonché di riconoscimento dei diplomi esteri anche il Consiglio federale può adottare misure in questo senso.

Capoverso 3

Se sussiste o si delinea una situazione di eccesso di prestazioni mediche i cantoni possono far dipendere l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dall'esistenza di un bisogno in un dato settore specialistico o in una data regione (procedura di autorizzazione).

Capoverso 4

Se introducono una procedura di autorizzazione di cui al capoverso 3 i cantoni:

a. possono ripartire le autorizzazioni tra più persone che praticano specializzazioni identiche o affini. Qualsiasi limitazione del tasso d'esercizio deve essere fissata nell'autorizzazione (autorizzazione parziale);

b. fissano, al momento del rilascio o del trasferimento dell'autorizzazione, un termine di almeno un anno entro il quale deve essere fatto uso dell'autorizzazione. Su domanda, il termine può essere prorogato adeguatamente di un anno;

c. lasciano decadere un'autorizzazione rilasciata se non ne è stato fatto uso entro il termine fissato. I cantoni possono ritirare l'autorizzazione se l'attività del fornitore di prestazioni si discosta nettamente, per le prestazioni definite nella presente legge, dall'eventuale settore specialistico o tasso d'esercizio fissato nell'autorizzazione.

Capoverso 5

Il Consiglio federale mette gratuitamente a disposizione dei cantoni le basi statistiche che permettono di valutare la situazione delle prestazioni fornite. A tal scopo, fa una distinzione secondo la grandezza delle zone interessate dalla fornitura delle prestazioni e il numero dei pazienti. Gli assicuratori malattie mettono gratuitamente a disposizione dei cantoni i dati relativi alle persone necessari alla verifica delle eventuali limitazioni dell'autorizzazione di cui al capoverso 4.

Articolo 39 Ospedali e altri istituti

Capoverso 1

Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti prevalentemente alla cura ospedaliera ...

Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica mantengono la loro validità.

Il disciplinamento successivo può essere limitato a cinque anni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre, 04.032). Nel quadro delle sue deliberazioni sul messaggio, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha esaminato un disciplinamento successivo che sostituisse l'autorizzazione a seconda del bisogno, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2009. In discussione vi era anche una variante che andava nel senso della mozione e che avrebbe previsto misure in caso di penuria o di eccesso di prestazioni mediche. La CSSS-S l'ha respinta e proposto al Consiglio degli Stati di non entrare nel merito del disegno di revisione. Il 18 dicembre 2008 il Consiglio degli Stati ha deciso di seguire la proposta della sua commissione.

Il disegno deve ora essere esaminato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Il 16 gennaio 2009 la CSSS-N ha esplicitamente respinto una proposta pressoché identica alla presente mozione. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno elaborare un nuovo disegno poiché pregiudicherebbe il dibattito in corso. Ma evidentemente è disposto, insieme al Dipartimento federale dell'interno, a contribuire alla ricerca di una soluzione al problema nel quadro del dibattito parlamentare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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