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Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera

08.407 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-19

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri va modificata come segue:

Art. 21 Priorità

...

Cpv. 3 (nuovo)

Gli stranieri che hanno conseguito un diploma presso una scuola universitaria in Svizzera non sottostanno all'ordine di priorità di cui al capoverso 1.

Art. 23 Condizioni personali

...

Cpv. 3

...

Lett. b (modifica)

b. persone riconosciute in ambito scientifico, economico, culturale o sportivo;

...

Art. 27 Formazione e perfezionamento

Cpv. 1

...

Lett. d

Stralciato

Art. 30

Cpv. 1

...

Lett. i (modifica)

Agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico o economico, alle persone che hanno concluso i loro studi presso una scuola universitaria in Svizzera;

...

Art. 34 Permesso di domicilio

...

Cpv. 5

Stralciato

Begründung

La legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri contiene disposizioni che sfavoriscono l'ammissione, l'insediamento e l'integrazione degli stranieri diplomati presso le nostre scuole universitarie e provenienti da Paesi al di fuori della CE e dell'AELS. In particolare, l'articolo 27 ammette tali studenti soltanto se la loro partenza dalla Svizzera alla fine degli studi appare garantita. Secondo l'articolo 34, il permesso di domicilio è rilasciato soltanto dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera, senza però tener conto degli anni trascorsi nel nostro Paese durante gli studi. L'articolo 30 capoverso 1 lettera i prevede una deroga alle condizioni d'ammissione al fine di agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico, a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera. Menzionando soltanto l'interesse scientifico questa disposizione non tiene conto dell'interesse economico delle imprese. Inoltre non specifica che il diploma deve essere conseguito presso una scuola universitaria svizzera (nozione che comprende sia le università che i politecnici federali). L'articolo 23, dal canto suo, non menziona le persone riconosciute in ambito economico. Infine, nel suo ordine di priorità l'articolo 21 non considera gli stranieri che hanno conseguito un diploma presso una scuola universitaria in Svizzera.

Queste disposizioni ostacolano lo sviluppo scientifico, tecnico ed economico della Svizzera. Il nostro Paese è disposto a investire ingenti quantità di denaro pubblico nella formazione di giovani stranieri, ma nello stesso tempo li invita a lasciare il territorio appena hanno conseguito un diploma. Questi finanziamenti, che possono ammontare a svariate centinaia di migliaia di franchi per un giovane ricercatore, sono operati a fondo perso e a beneficio di uno Stato concorrente.

Si invoca spesso l'argomento secondo cui gli studenti stranieri sceglierebbero di seguire una formazione in Svizzera con l'intenzione di fare poi ritorno in patria e contribuire così allo sviluppo del loro Paese d'origine. Si tratta di un argomento ingannevole, poiché nessuno costringe un giovane scienziato a tornare nel suo Paese. Invece di far ritorno in patria, dove non avrebbero la possibilità di esercitare la loro professione, spesso i giovani ricercatori provenienti da Paesi in via di sviluppo si trasferiscono negli Stati Uniti. Per di più alcuni studenti non provengono affatto da Paesi in via di sviluppo, bensì da Stati sviluppati in concorrenza con la Svizzera. Quel che accade è che il nostro Paese investe denaro pubblico per formare quadri destinati all'economia mondiale, privandosi da solo dell'opportunità di reclutarli e di ottenere un ritorno dai propri investimenti. In Svizzera la scienza, la tecnica e l'economia possono svilupparsi unicamente grazie al reclutamento di ricercatori e tecnici provenienti dal mondo intero, senza limitazione di nazionalità. Considerando che non è facile reclutare queste persone sul mercato internazionale, è assurdo costringere a tornare nei loro Paesi scienziati che si trovano già in Svizzera e potrebbero quindi essere facilmente assunti.

Queste disposizioni legali ostacolano pertanto lo sviluppo economico della Svizzera e causano uno spreco di denaro pubblico. La libera circolazione di giovani tecnici e ingegneri viene praticata a beneficio di altri Paesi e a scapito della Svizzera.

Queste osservazioni sono già state formulate recentemente dal mondo accademico e studentesco, secondo cui le norme di cui si chiede la modifica sono assurde e controproducenti. In vari cantoni sono state prese iniziative al fine di aggirare tali norme. Occorre quindi che la Confederazione corregga la sua legislazione.