08.425 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-20
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Propongo di aggiungere due nuovi capoversi dal tenore seguente all'articolo 15 della Costituzione federale:
Nessuno può, in qualsiasi modo, sfruttare la religione, i sentimenti religiosi o altre idee considerate sacre dalla religione, né abusarne allo scopo di far prevalere, segnatamente nella coscienza degli adepti, la legge religiosa su quella civile, penale o amministrativa della Confederazione e dei cantoni.
Se vi è il rischio che il rispetto di una norma religiosa possa portare alla commissione di un delitto, di un crimine o di una qualsiasi azione che viola o minaccia di violare l'ordinamento costituzionale federale o cantonale, la Confederazione e i cantoni, nei limiti delle loro competenze, analizzano tali rischi e prendono i provvedimenti atti a scongiurarli, sulla base del principio di precauzione.
Propongo inoltre di aggiungere due capoversi dal tenore seguente all'articolo 275bis del Codice penale svizzero:
Le libertà di credo e di coscienza, nonché il diritto di professare e la libertà di culto che ne derivano, non possono essere esercitati allo scopo esplicito o implicito di violare, anche in modo non violento, l'ordinamento costituzionale della Confederazione o di un Cantone, né di giustificare direttamente o indirettamente una qualsiasi violazione della legge civile, penale o amministrativa federale e cantonale.
I promotori o i divulgatori sono corresponsabili dei reati commessi nei casi descritti al capoverso precedente. La loro responsabilità è esclusa soltanto se dimostrano di aver adottato le misure preventive adeguate e di averle personalmente messe in atto.
Begründung
Le libertà di credo e di coscienza sono garantite segnatamente dall'articolo 15 della Costituzione federale e dall'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Secondo l'articolo 72 della Costituzione federale, il disciplinamento dei rapporti tra religioni e Stato compete ai cantoni.
Da qualche decennio, gli autori di atti terroristici e di diversi crimini e delitti giustificano espressamente le loro azioni con motivazioni religiose. Essi vedono in tali motivazioni religiose delle ingiunzioni normative che dichiarano di dover imperativamente seguire. Poiché trattasi di norme generali e impersonali, non è possibile stabilire un nesso causale tra simili norme e la commissione dei vari reati. Questi casi non configurano in particolare il reato di istigazione a commettere un atto vietato o punibile.
Si può invece considerare che il promovimento, la divulgazione o la legittimazione di una norma imperativa concorrente e contraria alla norma democratica, civile e penale, creino un rischio per la società. Sanzionando la creazione di tale rischio, la società può dissuadere con successo il seguace di una religione dall'interpretare o dal fare interpretare la sua norma religiosa illecita in quanto norma superiore e applicabile, a cui ottemperare in ogni caso nella speranza di ottenere un favore divino.
Se lo Stato laico e democratico non ha la competenza di interpretare la norma religiosa e di verificare se le giustificazioni religiose degli autori dei reati sono fondate, esso deve invece prendere atto della situazione creata dal ripetersi di riferimenti religiosi che sottendono un crescente numero di atti punibili. Può perlomeno considerare tali atti una conseguenza secondaria della credenza secondo cui la norma religiosa prevarrebbe su quella democratica.
Lo Stato democratico deve quindi prendere i provvedimenti necessari a prevenire i rischi che un simile conflitto di norme può generare, e questo anche se il conflitto nasce dalla professione di una fede religiosa, che resta quand'anche tutelata in quanto credo.
Per garantire l'ordine democratico senza ledere la libertà di credo e di coscienza dovrebbe essere possibile invocare il principio di precauzione.
L'applicazione di questo principio spingerebbe gli adepti a rammentare sistematicamente la superiorità della norma costituzionale e l'illiceità di ogni norma religiosa reputata superiore al diritto positivo. In tal modo l'adepto, il responsabile religioso e più in generale ogni responsabile della divulgazione della norma religiosa ammetterebbero fin dall'inizio la preminenza del diritto positivo democratico. Nella misura in cui contribuiscono alla riduzione dei rischi politici e sociali, tali persone potrebbero beneficiare di sovvenzioni nei cantoni che prevedono un sistema concordatario o analogo.
Tuttavia, al fine di non violare il principio della libertà di credo e di coscienza, i responsabili della divulgazione della norma religiosa potrebbero anche decidere liberamente di non riconoscere la preminenza dell'ordine costituzionale. In tal caso potrebbero essere considerati civilmente e penalmente responsabili della creazione e della propagazione di un rischio, a meno che non provino di aver adottato le necessarie misure preventive.