08.428 · Iniziativa parlamentare · 2008-05-28
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sugli stranieri (LStr) è completata come segue:
Art. 44
...
Lett. c (complemento)
non dipendono dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.
Art. 45
...
Lett. c (complemento)
non dipendono dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.
Art. 51
...
Cpv. 3 (nuovo)
I diritti giusta l'articolo 43 si estinguono se sono versate prestazioni complementari.
Art. 85
...
Cpv. 7
...
Lett. c (complemento)
la famiglia non dipende dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari.
Art. 97
...
Cpv. 3
...
Lett. d (complemento)
il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale o delle prestazioni complementari.
Begründung
Con sentenza del 20 febbraio 2008 (2C 448/2007) il Tribunale federale ha deciso che ai fini dell'esame dei necessari mezzi finanziari nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare le prestazioni complementari non devono essere equiparate all'aiuto sociale. Il diritto al versamento delle prestazioni complementari è sancito per legge. Secondo la legge sugli stranieri, il diritto al ricongiungimento familiare si estingue solo se i coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio straniero dipendono dall'"aiuto sociale". Le prestazioni complementari farebbero parte di quelle prestazioni straordinarie dell'assicurazione sociale che non sono contemplate nella nozione di "assistenza pubblica" ai sensi della legge sugli stranieri (anteriormente art. 10 cpv. 1 LDDS).
Secondo questa prassi, le prestazioni complementari sono assimilate al reddito. Ne consegue che i titolari di una rendita AI che beneficiano di rendita completa nonché di prestazioni complementari sono favoriti rispetto a richiedenti che, pur svolgendo un'ordinaria attività dipendente o indipendente, non dispongono di reddito sufficiente ai fini del ricongiungimento familiare.
I servizi cantonali di migrazione devono esaminare un numero sempre crescente di domande di ricongiungimento familiare da parte di beneficiari di rendite AI: i loro familiari non sono mai vissuti in Svizzera e non hanno versato alcun contributo all'assicurazione sociale, in genere non parlano tedesco e sarebbero quindi difficilmente integrabili nel mercato del lavoro. In questi casi è irresponsabile oberare le nostre assicurazioni sociali con ulteriori prestazioni complementari autorizzando il ricongiungimento familiare.
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) deve quindi essere adeguata in maniera pertinente.