08.444 · Iniziativa parlamentare · 2008-06-13
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare:
I seguenti articoli della LPP e della LAID sono modificati come segue:
Art. 80 LPP
Cpv. 2
Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali, dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nonché dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione riscosse dai cantoni e dai comuni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.
Cpv. 3
I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, in particolare con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile.
Cpv. 4
Abrogato
Art. 23 LAID
Cpv. 4
Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere d-g sottostanno nondimeno in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.
Begründung
Sulla base del rapporto del Consiglio federale del 21 marzo 2003 (adottato il 15 marzo 2005), che prevede solamente una debole diminuzione del gettito fiscale, è necessario modificare la LPP e la LAID in modo che le casse pensioni e le società ausiliarie associate siano esonerate da tutte le imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione. Questa modifica implicherebbe la soppressione di deduzioni per 1,5 miliardi di franchi per le imposte latenti nei bilanci delle casse pensioni, il cui grado di copertura aumenterebbe senza oneri supplementari a carico dei contribuenti. È probabile che la maggior parte degli accantonamenti per le imposte non saranno mai utilizzati, dato che gli immobili non saranno venduti ma tenuti come prodotti d'investimento a lungo termine. Tuttavia, le rendite saranno meno elevate per le casse in regime di primato dei contributi, poiché il capitale determinante per le rendite sarà dedotto dagli accantonamenti per le imposte. L'esenzione fiscale delle Casse pensioni dalle imposte immobiliari faciliterebbe inoltre le ristrutturazioni e il passaggio dei prodotti d'investimento diretti a prodotti d'investimento indiretti, senza perdite per gli assicurati.