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08.448 · Iniziativa parlamentare · 2008-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Commissione propone di presentare all'Assemblea federale una modifica delle norme sull'interdizione dell'esercizio di una professione.

Il Codice penale va modificato come segue:

Art. 67 Interdizione dell'esercizio di una professione

....

Cpv. 1bis

Fatto salvo l'articolo 67a capoverso 4, il giudice può interdire, per un tempo indeterminato, l'esercizio di qualsiasi attività professionale o attività organizzata del tempo libero che implichi il contatto con una persona minore di 16 anni all'autore che sia stato condannato per uno dei reati seguenti, in quanto sia stato commesso su una persona minore di 16 anni e vi sia il rischio che l'autore commetta nuovi reati di questo genere:

Art. 187 Atti sessuali con fanciulli

Art. 189 Coazione sessuale

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate

Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

Cpv. 2

... Nel caso di cui al capoverso 1bis, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

Art. 67a Esecuzione

...

Cpv. 3

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.

...

Sono inoltre presentate all'Assemblea federale norme che garantiscano un'efficace attuazione dell'interdizione. Tra queste figurano in particolare la creazione di un registro apposito (ad es. facente parte del casellario giudiziale e che permetta il rilascio di un estratto a sé stante) in cui siano iscritte le interdizioni dell'esercizio di una professione e, quale misura procedurale atta a garantire l'esecuzione del diritto federale materiale, l'introduzione dell'obbligo di presentare un estratto del registro per chi si candida a determinate attività professionali o aspira a ricoprire determinati ruoli nell'ambito di attività del tempo libero che implichino il contatto con minori di 16 anni.

Begründung

Gli autori di reati pedofili hanno una probabilità di recidiva molto elevata. A tutela di potenziali nuove vittime, oltre alle sanzioni di carattere meramente repressivo come quelle previste agli articoli 178 segg. CP occorre rafforzare anche gli strumenti di natura preventiva.

Della lotta contro i reati di pedofilia si occupano varie iniziative a livello politico che sono attualmente oggetto di discussione. Si pensi in primo luogo all'iniziativa popolare "Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile", sulla quale il Popolo svizzero si è espresso il 30 novembre 2008. Vari interventi parlamentari riguardanti questo tema sono inoltre al vaglio del Parlamento. Attualmente si stanno discutendo le iniziative parlamentari dei consiglieri nazionali Darbellay (04.473n) e Simoneschi-Cortesi (04.469n), le quali si propongono rispettivamente di introdurre l'interdizione dell'esercizio di talune professioni per gli autori di reati pedofili e di subordinare lo svolgimento di professioni a rischio alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale. Ambedue le iniziative presentano tuttavia considerevoli difetti dal punto di vista giuridico e pratico, ragione per cui la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, la sua omologa del Consiglio degli Stati e anche quest'ultima Camera hanno deciso, a differenza del Consiglio nazionale, di non darvi seguito.

La presente iniziativa fa proprie le legittime considerazioni delle due iniziative, rimuovendone tuttavia i difetti. Propone in primo luogo un'interdizione in forza della quale chi è stato condannato per un reato di pedofilia non può esercitare una professione a rischio come ad esempio quella di insegnante. A differenza di quanto prevede il diritto vigente, l'interdizione proposta dalla presente iniziativa non è subordinata all'esistenza di un nesso tra il reato e la professione dell'autore. L'interdizione non è tuttavia automatica, ma viene pronunciata se risulta opportuna nel caso concreto, il che permette di tenere conto, ad esempio, della giovane età dell'autore (si pensi al caso di un diciannovenne che ha avuto rapporti sessuali con una quindicenne). L'interdizione si applica non solo alla sfera professionale, ma anche alle attività del tempo libero. Benché sia pronunciata per una durata indeterminata, l'interdizione va inoltre riesaminata periodicamente e può essere revocata se l'autore non costituisce più un pericolo. Questa disposizione concorrerà dunque a far sì che chi è stato condannato per reati di pedofilia non possa muoversi in ambienti che ne accrescano le probabilità di recidiva.

Occorre inoltre valutare l'adozione di misure che permettano di garantire l'attuazione dell'interdizione. La presente iniziativa riprende l'idea dell'iniziativa Simoneschi-Cortesi e raccomanda di esaminare misure che rendano obbligatoria, per chi si candida a una professione a rischio, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale limitato ai soli reati di pedofilia. A differenza dell'iniziativa Simoneschi-Cortesi, la presente iniziativa è formulata in modo meno categorico, giacché una disposizione imperativa ingerirebbe nell'autonomia dei Cantoni e non potrebbe dunque essere inserita nella legislazione federale salvo modificare la ripartizione delle competenze.