08.458 · Iniziativa parlamentare · 2008-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 va completato come segue:
Art. 285a Scopo (dopo il titolo "Sezione 5: Inchiesta mascherata")
L'inchiesta mascherata ai sensi della presente legge mira ad infiltrare attivamente gli ambienti criminali con una notevole capacità d'inganno, d'azione e d'intervento e per una durata determinata, per il tramite di membri della polizia o di persone assunte a tale scopo non riconoscibili come funzionari di polizia (agenti infiltrati), al fine di contribuire in tal modo al chiarimento di reati particolarmente gravi. Le disposizioni sull'inchiesta mascherata non si applicano segnatamente:
- al semplice fatto di mentire, al fatto di adeguare l'apparenza a un ambiente specifico nonché al semplice fatto di occultare l'identità;
- al fatto di procedere a un acquisto ai fini dell'inchiesta.
Begründung
Le disposizioni sull'inchiesta mascherata (in precedenza contenute nella legge federale sull'inchiesta mascherata, LFIM) sono state concepite per disciplinare l'infiltrazione in ambienti criminali che presuppone un certo livello d'intervento. L'inchiesta mascherata è possibile soltanto a certe condizioni, in caso di reati gravi, e dopo un'impegnativa procedura di approvazione. Sinora la dottrina e il Tribunale federale sono partiti dal presupposto che le disposizioni sull'inchiesta mascherata si applicassero soltanto nei casi in cui l'infiltrazione richiedesse una notevole capacità d'inganno, d'azione e d'intervento. Nella sua decisione del 16 giugno 2008 il Tribunale federale si è tuttavia scostato da tale prassi e ha affermato: "In considerazione dello scopo di protezione delle disposizioni della LFIM non è determinante la capacità d'inganno prestata, quanto piuttosto la circostanza che il sospetto sia stato ingannato, poiché l'agente di polizia entrato in comunicazione con lui nell'interesse dell'inchiesta non era riconoscibile in quanto tale. Non fosse che per questo tipo d'inganno, l'inchiesta mascherata necessita in ogni caso di uno speciale disciplinamento legale, a prescindere dall'entità dell'intervento nel caso specifico." (6B 777/2007 consid. 3.6.4 [traduzione])
La decisione summenzionata concerneva un'azione di sorveglianza della polizia di Zurigo che tramite Internet, con l'identità "manuela_13", era entrata in contatto con un ventiseienne. Quest'ultimo pensava di essere in una chat con una minorenne. Dopo che la discussione era stata indirizzata su argomenti di tipo sessuale, l'uomo aveva fissato un appuntamento con la presunta ragazza al fine di intraprendere atti sessuali con la stessa. Il Tribunale federale ha reputato inammissibile questa misura della polizia, poiché secondo la definizione summenzionata tale misura era da considerarsi alla stregua di un'inchiesta mascherata.
Questa interpretazione del Tribunale federale ha ampie conseguenze e limita fortemente le possibilità d'indagine della polizia. Da un lato sarebbe inammissibile presentarsi spontaneamente sotto falsa identità, cosa che nella prassi avviene molto spesso. D'altro lato non sarebbe più possibile comparire con un'identità fittizia né concludere acquisti ai fini dell'inchiesta in caso di reati non compresi nel catalogo di cui all'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale.
Il presente intervento si basa sulla definizione di inchiesta mascherata contenuta nella vecchia LFIM ed è volto a precisarla nel senso delle argomentazioni addotte, al fine di sottrarre dal campo d'applicazione della LFIM le semplici attività d'inchiesta così come la semplice menzogna e gli acquisti semplici ai fini dell'inchiesta.