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08.486 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-03

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Costituzione federale dev'essere modificata affinché sia introdotto l'obbligo di pubblicità, di trasparenza e di osservabilità generale delle procedure e degli strumenti essenziali applicati in occasione di un voto popolare.

Begründung

L'attuale articolo 34 della Costituzione federale e la giurisprudenza costante del Tribunale federale tutelano la libera formazione dell'opinione dei cittadini e l'espressione fedele e sicura della loro volontà.

Da tale garanzia costituzionale deriva il diritto dei cittadini di esigere che il risultato di una votazione o di un'elezione non sia riconosciuto qualora esso non sia l'espressione fedele e sicura della libera volontà dei cittadini.

Il voto tradizionale, compresi il voto mediante scheda manoscritta e le schede di rilevazione che permettono il conteggio elettronico dei voti, si fonda sull'esistenza effettiva di un registro elettorale, di certificati di capacità civile, di schede, di schede di rilevazione, di un'urna, di firme manoscritte.

Le manipolazioni sono chiaramente visibili, il che permette di effettuare riconteggi alla luce del sole.

Il voto democratico deve rispondere ai seguenti principi:

1. Correttezza: un unico voto per ciascun cittadino avente diritto di voto (universalità e unicità).

2. Segretezza: l'anonimato di chi vota e la confidenzialità della sua scheda sono garantiti incondizionatamente.

3. Conformità: la scheda deve esprimere la volontà di chi vota.

4. Non cedibilità: chi vota non deve poter votare per procura, né ottenere una prova che gli permetta di vendere il suo voto.

5. Tempismo: il contenuto della scheda non può essere noto prima della chiusura dello scrutinio.

6. Esattezza: l'urna deve contenere unicamente tutte le schede raccolte (fedeltà ed esaustività).

7. Possibilità di riconteggiare: le schede devono poter essere opportunamente riconteggiate (verificabilità della loro autenticità e della loro integrità).

8. Dimostrabilità: i reclami (prima della chiusura) e le contestazioni (dopo) devono essere risolvibili.

9. Trasparenza: l'insieme della sessione, come anche ciascun voto, deve poter essere sorvegliato.

10. Sicurezza: qualsiasi tentativo di frode è impedito o individuato senza indugio.

In considerazione del prevedibile sviluppo del voto elettronico è necessario che il cittadino possa verificare in prima persona l'affidabilità del sistema di voto. Di conseguenza, le restrizioni in materia di divulgazione poste all'accesso al codice sorgente dei voti elettronici si rivelano contrarie al principio della proporzionalità.

La modifica costituzionale deve poter assicurare il passaggio da un uso consolidato all'iscrizione nel diritto svizzero.