08.530 · Iniziativa parlamentare · 2008-12-19
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento l'iniziativa parlamentare seguente:
La legge federale sui diritti politici è modificata nel modo seguente:
Art. 10 cpv. 1ter
In votazione non possono essere posti simultaneamente più di tre oggetti.
Begründung
Nella legge federale sui diritti politici occorre introdurre una limitazione degli oggetti sottoposti simultaneamente in votazione.
Nell'ultimo fine settimana di votazioni il popolo ha dovuto pronunciarsi su ben cinque oggetti federali, senza contare le votazioni e le elezioni cantonali o comunali. Secondo il parere unanime dei partiti, degli eletti, delle organizzazioni e della stampa, una consultazione così ampia rende impossibile condurre una vera e propria campagna su tutti i temi. Il dibattito democratico e il suffragio universale risultano falsati. I nostri concittadini meritano un'informazione chiara e completa su tutti gli oggetti sui quali sono chiamati a pronunciarsi. Nel Paese della democrazia diretta la garanzia dell'informazione deve prevalere su tutte le altre considerazioni, pena il rischio di deriva.
Limitando a tre gli oggetti in votazione il Consiglio federale terrebbe effettivamente conto delle esigenze degli elettori, del Parlamento, dei cantoni, dei partiti e delle organizzazioni, come previsto dall'articolo 10 capoverso 1 della legge sui diritti politici.