09.1004 · Interrogazione · 2009-03-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I cantoni possono rilasciare un permesso di dimora a richiedenti l'asilo respinti e persone ammesse provvisoriamente che vivono da almeno cinque anni in Svizzera nonché a sans-papiers e persone con un determinato scopo di soggiorno, se sussiste un caso di rigore personale grave e se la Confederazione accoglie una domanda in tal senso.
La prassi relativa ai casi di rigore, fondata sugli articoli 14 capoverso 2 LAsi, 30 capoverso 1 lettera b LStr e 84 capoverso 5 LStr, varia considerevolmente a seconda del cantone. Alcuni cantoni sono più generosi e umani, soprattutto quando si tratta di famiglie con bambini o di richiedenti che si trovano già da molti anni in Svizzera, e richiedono alla Confederazione l'autorizzazione a rilasciare un permesso di dimora. Altri cantoni, come il mio cantone d'origine Zurigo, sono estremamente severi nell'autorizzare richieste per casi di rigore o si rifiutano di fatto di applicare la disposizione pertinente.
A titolo di esempio, nel 2007 il cantone di Berna ha accolto la metà delle 202 domande pervenute, il cantone di San Gallo ha permesso a 48 richiedenti l'asilo respinti di rimanere in Svizzera, mentre il cantone di Zurigo ha approvato appena 4 domande sulle 281 presentate in virtù dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi. Stando alle informazioni di cui dispongo, nel 2008 il cantone di Zurigo non ha sottoposto all'Ufficio federale della migrazione (UFM) nessuna richiesta secondo gli articoli 14 capoverso 2 LAsi e 30 capoverso 1 lettera b LStr.
Per quanto concerne tali domande di autorizzazione, non sono purtroppo disponibili dati precisi su tutti i cantoni. Tali informazioni sono tuttavia di pubblico interesse e vanno rese note in ossequio al principio di trasparenza.
Pertanto pongo le seguenti domande al Consiglio federale:
1. Quante domande di autorizzazione per casi di rigore sono state presentate nel 2008 dai singoli cantoni:
a. in base all'articolo 14 capoverso 2 LAsi?
b. in base all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr?
c. in base all'articolo 84 capoverso 5 LStr?
2. In quanti casi l'UFM ha accolto la richiesta? Si prega di suddividere le risposte a seconda dei cantoni e della rispettiva base legale.
3. Come si presentano i dati per il 2007 - in base alla LAsi e alle pertinenti disposizione della LDDS?
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione della seduta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2009, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha reso note le cifre cantonali relative ai casi di rigore. I dati statistici mostrano che in generale i cantoni attuano le nuove disposizioni applicabili ai casi di rigore, anche se si constatano determinate differenze. Dal marzo 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) pubblica sul suo sito Internet la statistica dei casi di rigore, suddivisa per cantoni.
L'UFM sta inoltre preparando, insieme ai cantoni, una direttiva sui criteri applicabili ai casi di rigore. Lo scopo è di istituire uno strumento efficace per attuare in modo uniforme le disposizioni in materia e semplificare il lavoro dei cantoni.
1. Una risposta dettagliata alla prima domanda posta dall'autrice dell'interrogazione è fornita nell'allegato 1.
2. Nel 2007 l'UFM ha rilasciato un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi a 800 persone, nel 2008 a 845. Tra settembre 2001 e la fine del 2008, 1212 stranieri hanno ottenuto, previa autorizzazione dell'UFM, un permesso di dimora secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr. Nel 2007 l'UFM ha accordato un permesso di dimora in seguito ad ammissione provvisoria secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStr a 3395 persone, nel 2008 a 3132. Il numero delle richieste accolte, suddiviso per cantoni e a seconda della base legale, figura negli allegati 1 e 2.
3. I dati relativi al 2007 figurano nell'allegato 2.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.