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Prassi in materia di autorizzazioni per voli d'esercitazione di aeromobili militari stranieri

09.1024 · Interrogazione · 2009-03-18

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

In seguito ai due incidenti occorsi ad aeromobili militari stranieri durante voli d'esercitazione autorizzati nelle Alpi svizzere, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. In seguito ai due incidenti occorsi ad aeromobili militari stranieri in occasione di voli di allenamento sopra il territorio svizzero vi sarà un cambiamento nella prassi in materia di autorizzazioni?

a. Chi impartisce l'ordine di volo agli equipaggi di aeromobili militari stranieri per una singola missione di allenamento sopra la Svizzera?

b. Gli equipaggi di aeromobili militari stranieri si impartiscono loro stessi l'ordine di volo per un allenamento individuale (non nel quadro di un'esercitazione coordinata con le forze aeree svizzere)?

2. I voli di piloti di aeromobili militari stranieri in zone difficili e/o in condizioni meteorologiche incerte sono autorizzati dai servizi competenti delle forze aeree, come sinora, senza conoscere in maniera dettagliata l'esperienza di volo in zone alpine dell'equipaggio in questione?

3. In seguito ai due incidenti, il servizio di sicurezza aerea delle forze aeree svizzere competente per l'autorizzazione di voli individuali ha il diritto di verificare in dettaglio un ordine di volo di un equipaggio di un aeromobile militare straniero (vale a dire di accertare l'esperienza di volo dei piloti interessati necessaria per tale volo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche), eventualmente di adeguarlo o rifiutarlo?

In occasione dell'incidente occorso a un Tornado nell'Oberland bernese, solo per puro caso non è stata colpita alcuna funivia, come era invece accaduto il 4 febbraio 1998 a Cavalese (Trentino Alto Adige). L'incidente occorso al Tornado è riconducibile a una preparazione e a una tattica di volo alpino inadeguate nonché alla sopravvalutazione delle proprie capacità, a una disponibilità elevata ad assumere dei rischi e a una sopravvalutazione delle capacità di prestazione dell'apparecchio.

Per quanto riguarda l'incidente occorso a un elicottero nel cantone di Obvaldo, i forti venti con turbolenze sottovento, dovuti alla situazione favonica, erano fattori prevedibili al momento della pianificazione del volo. La funivia del Titlis, per esempio, il giorno in cui si è verificato l'incidente ha sospeso temporaneamente la sua attività. Il rapporto relativo all'incidente occorso all'elicottero non è ancora stato allestito.

I servizi delle forze aeree svizzere sono responsabili nei confronti della popolazione (di montagna). Tali servizi dovrebbero pertanto avere anche la competenza di esaminare dettagliatamente i previsti voli di allenamento di piloti di origine straniera con scarsa esperienza e, se necessario, non autorizzarli.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli aeromobili di Stato, cui appartengono anche gli aeromobili militari stranieri, necessitano di una cosiddetta Diplomatic Clearance per effettuare voli in Svizzera. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) d'intesa con le forze aeree svizzere, e in parte in collaborazione con il DFAE, sotto forma di autorizzazione annuale oppure caso per caso, sotto forma di autorizzazione speciale. Le autorità interessate collaborano strettamente e si informano reciprocamente. Inoltre, i voli d'esercitazione di forze aeree straniere possono essere effettuati nello spazio aereo svizzero soltanto se sussistono gli accordi indispensabili a tal fine.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. In seguito ai due incidenti l'UFAC ha inasprito la sua prassi in materia di autorizzazioni e per i voli di allenamento si è passati da un regime di autorizzazione generale a un regime di autorizzazione speciale. Tutti gli aeromobili militari stranieri che volano sotto il livello di volo 100 (circa 10 000 piedi pari a 3050 metri s.l.m) o al di fuori del sistema di rotte aeree pubblicate, che decollano o atterrano in Svizzera o che volano completamente o parzialmente secondo le regole del volo a vista, necessitano di una Diplomatic Clearance specifica al caso concreto rilasciata dall'UFAC. Tali autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente d'intesa con le forze aeree.

L'assegnazione dell'ordine di volo si fonda sul diritto al quale è soggetto l'equipaggio straniero e di regola è rilasciato dall'organo di comando superiore, che nel caso dell'aviazione dell'esercito tedesco è il comandante di reggimento. Tuttavia, prima dell'esecuzione del volo ha luogo un briefing dettagliato con uno specialista delle forze aeree svizzere, segnatamente in merito alle procedure di volo, alla struttura dello spazio aereo, alle particolarità del volo in montagna, alle condizioni meteorologiche ecc. Il briefing comprende anche accertamenti sul livello d'istruzione dell'equipaggio straniero e istruzioni ai piloti affinché non mettano in pericolo né la popolazione né loro stessi.

2. Ciascuna forza aerea è competente per stabilire l'istruzione dei propri piloti. Benché oggi i corsi di formazione siano in gran parte standardizzati, in caso di temi specifici, e proprio per il volo in montagna, vi sono piani di lezione molto differenziati. La questione del livello d'istruzione degli equipaggi stranieri è trattata ogni volta dagli specialisti delle forze aeree in occasione del briefing. Una valutazione globale dell'esperienza nel volo in montagna di equipaggi stranieri non è tuttavia possibile, poiché non sussistono corsi di formazione unificati e le licenze per piloti sono rilasciate secondo standard diversi. Inoltre, i parametri di prestazione degli aeromobili stranieri non sono conosciuti in dettaglio.

3. La cooperazione in materia d'istruzione si fonda sul principio in base al quale sono impiegati soltanto i piloti che dispongono delle conoscenze necessarie per le esercitazioni previste e che vengono introdotti in nuovi ambiti da istruttori di volo appositamente istruiti. Inoltre, nel quadro del briefing, gli equipaggi si familiarizzano, grazie agli specialisti delle forze aeree svizzere, con le particolarità del volo d'istruzione previsto. Se gli equipaggi non sono palesemente in grado di soddisfare i requisiti per l'imminente missione di allenamento, l'autorizzazione può essere adeguata di conseguenza o rifiutata dal capo della centrale delle operazioni delle forze aeree svizzere.

Risposta del Consiglio federale.