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09.1037 · Interrogazione · 2009-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Dopo le minacce e le pressioni esercitate da diversi Paesi (soprattutto da Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia) nei confronti della Svizzera a seguito del vigente segreto bancario, il Consiglio federale ha infine annunciato di essere disposto a fare delle concessioni. In questo ambito, lo sviluppo di basi e strategie riveste grande importanza ai fini dell'ulteriore modo di procedere e delle trattative future.

In questo contesto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è dell'avviso che la proposta di rinegoziare tutte le convenzioni di doppia imposizione esistenti sia sufficiente per evitare nuove minacce e richieste più ampie nei confronti della Svizzera?

2. Come reagirà il Consiglio federale in caso di nuove minacce e richieste nei confronti della Svizzera?

3. Come definisce il Consiglio federale i paradisi fiscali e in base a quali criteri? E quali altre definizioni internazionali esistono per questo concetto?

4. Un livello fiscale basso sarebbe sufficiente come criterio per definire un Paese paradiso fiscale? E quale sarebbe il benchmark?

5. Il Consiglio federale dispone di una panoramica di cosiddetti paradisi fiscali? E in questi Paesi, quali sono le regolamentazioni, le leggi e le prassi per quanto riguarda il trattamento del patrimonio e degli investitori stranieri?

6. Al Consiglio federale è noto quali tra i Paesi che minacciano e fanno pressione sulla Svizzera gestiscono piazze finanziarie offshore o paradisi fiscali oppure li tollerano o li difendono nella loro sfera di competenza? E come vengono eluse le imposte in tali Paesi?

7. In quali settori (ad es. riciclaggio di denaro) e con quali regole e leggi il nostro Paese risulta particolarmente all'avanguardia e trasparente, in particolare rispetto ai Paesi che esercitano pressione sulla Svizzera?

8. Come è punita la fattispecie della sottrazione d'imposta pari a 20 000 franchi in Germania, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia e in Svizzera (ipotesi: primo reato e non intenzionale)?

9. Con quali provvedimenti dell'economia di mercato il Consiglio federale intende difendere la piazza finanziaria svizzera e salvaguardarne la competitività a livello internazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Adottando l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nelle proprie convenzioni di doppia imposizione la Svizzera si conformerebbe pienamente allo standard internazionale vigente in materia di assistenza amministrativa. Di conseguenza, non sussistono più i presupposti per inserire la Svizzera in una lista di Stati non cooperativi e minacciare eventuali contromisure. Con celeri trattative il Consiglio federale intende attuare quanto prima questo standard.

3.-5. Il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare una definizione propria del concetto di paradiso fiscale. Nel suo rapporto del 1998 sulla concorrenza fiscale dannosa, l'OCSE indicava quali indizi per l'esistenza di paradisi fiscali un'imposizione assente o marginale, la mancanza di scambio di informazioni efficace, la carenza di trasparenza nell'applicazione di disposizioni legali e amministrative come pure l'assenza di premesse per un'attività economica sostanziale. Successivamente l'accento è stato invece posto sui criteri della cooperazione internazionale e della trasparenza. In generale si può affermare che per il concetto di paradiso fiscale non esistono né una definizione comunemente condivisa né una visione d'insieme riconosciuta. Nell'ottica di un Paese ad elevata pressione fiscale, già la presenza di differenze fiscali può essere un indicatore sufficiente. L'OCSE pubblica regolarmente un rapporto sulla cooperazione internazionale in materia fiscale tra Stati membri, altre piazze finanziarie importanti e paradisi fiscali (tax cooperation - towards a level playing field). Questo rapporto tratta questioni quali l'assistenza amministrativa, l'accesso a informazioni bancarie e la disponibilità, rispettivamente l'accesso a informazioni sull'avente economicamente diritto per le autorità fiscali. Del resto è noto che la Svizzera non è un paradiso fiscale ai sensi della definizione dell'OCSE.

6. Secondo il Consiglio federale diversi Paesi gestiscono piazze finanziarie offshore e paradisi fiscali. Proprio questa circostanza costituisce il punto di partenza per le richieste di uno scambio migliore di informazioni. L'elusione fiscale è possibile solo laddove le imposte vengono riscosse. Se in un determinato territorio l'imposta sul reddito non viene riscossa, non è nemmeno possibile eluderla. Per questo motivo l'assenza di imposizione non è un indizio per una possibile elusione.

7. A livello internazionale la normativa svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è di qualità elevata e importanti Stati giudicano buona la relativa collaborazione internazionale. Questo è pure il caso di altre piazze finanziarie importanti.

8. Le disposizioni penali dei diversi Stati non sono pressoché paragonabili. Tuttavia si può partire dal presupposto che una sottrazione di 20 000 franchi effettuata per la prima volta e per negligenza viene punita in tutti gli Stati menzionati con una pena pecuniaria rispettivamente con una multa. L'ammontare di questa sanzione pecuniaria non dipende solo dall'importo sottratto, ma anche dalla percentuale dell'imposta effettivamente dovuta.

9. Il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera è soprattutto compito dei partecipanti al mercato. La Confederazione può solo mettere a disposizione le condizioni quadro che consentono ai partecipanti al mercato di esercitare la loro attività in un contesto migliore. Tra questi rientrano una politica affidabile, una valuta stabile, la libertà del traffico di capitale, un'infrastruttura funzionante, un elevato livello di formazione della popolazione e un clima fiscale moderato. Il Consiglio federale è convinto che il contesto svizzero sia sempre buono e che malgrado l'adeguamento del segreto bancario fiscale agli standard dell'OCSE non ne risentirà in misura determinante rispetto a piazze finanziarie estere.

Risposta del Consiglio federale.