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09.1054 · Interrogazione · 2009-04-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 22 aprile 2009 il governo tedesco ha approvato una legge sulla lotta contro la frode fiscale che assoggetta le imprese e i cittadini tedeschi a ulteriori obblighi di informazione. La legge prevede, inoltre, svantaggi fiscali per tutti coloro che hanno relazioni d'affari con i Paesi considerati "paradisi fiscali". Quasi contemporaneamente si è appreso che i medici tedeschi esercitanti in Svizzera sono sottoposti a riscossioni fiscali posticipate da parte del fisco tedesco che violano la Convenzione di doppia imposizione. Considerato quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende reagire il Consiglio federale alla violazione della Convenzione di doppia imposizione da parte della Germania?

2. Il Consiglio federale quali effetti prevede che abbia sulla Svizzera la legge adottata dal governo tedesco in materia di lotta contro la frode fiscale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La tassazione dei medici residenti in Germania che hanno uno studio in Svizzera avviene in base alla legge tedesca sulla tassazione all'estero (ASTG). L'ASTG dell'anno 1972 si prefigge particolarmente di impedire trasferimenti d'imposta tramite attività all'estero. In passato questa problematica era stata oggetto di discussioni fra le competenti autorità tedesche e svizzere. Nel quadro di un accordo, le parti hanno pattuito che la disposizione sul trattamento dei dividendi della Convenzione di doppia imposizione svizzero-tedesca (CDI-D) non ostava all'applicazione dell'ASTG.

Dalla sua adozione, l'ASTG è stata rivista a più riprese e il suo campo d'applicazione è stato esteso. In particolare, nel 1992 è stata introdotta la disposizione del paragrafo 20 capoverso 2 ASTG, che è stata ulteriormente inasprita nel 2003 nell'ambito della legge sull'abolizione delle agevolazioni fiscali. Questa disposizione dovrebbe impedire che attraverso stabili organizzazioni vengano eluse le cosiddette norme sugli importi addizionali previsti dall'ASTG. Se vengono soddisfatti i requisiti di questa disposizione - segnatamente un'imposizione inferiore al 25 per cento, il conseguimento di redditi intermedi passivi nelle stabili organizzazioni e l'applicazione di una Convenzione di doppia imposizione che preveda un'esenzione (ad es. la CDI-D) - la doppia imposizione viene evitata per mezzo del computo anziché con l'esenzione prevista dalla Convenzione. Questa disposizione non è coperta dall'accordo del 1972.

Il paragrafo 20 capoverso 2 ASTG deroga deliberatamente alle disposizioni della convenzione, concordate dalla Germania e dalla Svizzera nell'ambito della CDI-D. In tali casi l'ASTG privilegia le proprie norme rispetto a quelle della convenzione (il cosiddetto treaty override, § 20 cpv. 1 ASTG). Il diritto d'imposizione della Svizzera non viene limitato. Neppure risulta un'imposizione in senso stretto, poiché la Germania si limita a modificare il metodo per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, la modifica del metodo operata unilateralmente dalla Germania determina una violazione della CDI-D (art. 24 cpv. 1 lett. c).

L'applicazione del paragrafo 20 capoverso 2 ASTG sugli indipendenti è controversa anche in Germania. Negli ultimi tempi, anche il treaty override, finora accettato, è viepiù messo in discussione.

Il 13 luglio 2009, nell'ambito di colloqui con rappresentanti del Ministero delle finanze tedesco, una delegazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ha evidenziato che l'applicazione del paragrafo 20 capoverso 2 ASTG viola la convenzione e segnalato che la Svizzera non accetta un tale modo di procedere. La parte tedesca esaminerà ora la questione, la cui attuazione rientra nella sovranità dei Länder. Oltre a questo modo di procedere fra Stati, è importante che i contribuenti interessati si oppongano contro l'imposizione tedesca con i mezzi legali a disposizione.

2. La Svizzera soddisferà quanto prima il suo impegno in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale secondo lo standard OCSE. Ancora nel corrente anno dovrebbero essere avviati negoziati con la Germania per la revisione della CDI-D. Il Consiglio federale si aspetta pertanto che la legge in materia di lotta contro la frode fiscale non si applichi alla Svizzera.

Se, contro ogni aspettativa, la legge in materia di lotta contro la frode fiscale dovesse essere applicata nei confronti della Svizzera, si pone il problema della compatibilità di tale legge con gli obblighi contratti dalla Germania nel quadro dell'Accordo GATS dell'OMC. A questa domanda si potrà rispondere in via definitiva non prima che siano emanate l'ordinanza di esecuzione e la lista dei Paesi interessati.

Risposta del Consiglio federale.