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09.1072 · Interrogazione · 2009-04-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione incoraggia le nostre università ad attirare e accogliere studenti nei cicli di studio master. L'obiettivo è di valorizzare, all'estero, i centri di eccellenza offerti dalle università svizzere a questo livello molto elevato. A tal fine la Confederazione versa alle università aiuti finanziari il cui ammontare è stabilito in base al numero di studenti stranieri accolti.

Un principio e una volontà lodevoli, se non fosse per le difficoltà di applicazione che - a quanto pare - si riscontrano. In effetti, gli studenti stranieri non sempre si vedono concedere i visti richiesti. Questi rifiuti sono dovuti a motivi diversi, di natura accademica o di politica migratoria.

A questo si aggiunge il fatto che, per alcuni Paesi (p. es. la Cina o l'Algeria), la Confederazione ha stabilito dei contingenti talmente ridotti da rendere praticamente nulle le possibilità, per un cittadino di quegli Stati, di ottenere un visto per studiare in Svizzera.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del problema - per le istituzioni universitarie svizzere - dell'incompatibilità fra la volontà di valorizzare all'estero i nostri poli di eccellenza e lo spirito politico alla base della legge federale sugli stranieri, che, nel caso degli studenti, privilegia un soggiorno di breve durata e il rientro nel Paese d'origine?

2. Se sì, d'intesa con i cantoni e le scuole universitarie ha già intrapreso i passi necessari per trovare una via praticabile affinché determinate domande siano trattate caso per caso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per un soggiorno di studio se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 27 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20):

- la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;

- vi è a disposizione un alloggio conforme ai bisogni della persona;

- lo straniero dispone dei mezzi finanziari necessari;

- la partenza dalla Svizzera appare garantita;

- se è minorenne, deve essere garantito che qualcuno lo assista adeguatamente.

Se queste condizioni sono adempiute, il competente ufficio dell'immigrazione del luogo in cui lo straniero intende svolgere gli studi autorizza la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine a rilasciare un visto per l'entrata in Svizzera. Una volta entrato in Svizzera, lo straniero riceve un permesso di dimora.

L'articolo summenzionato si applica in linea di principio a tutti gli stranieri e, di norma, fra i Paesi d'origine delle persone che desiderano intraprendere uno studio in Svizzera non è fatta distinzione alcuna. Nessun Paese è trattato prioritariamente rispetto a un altro.

Tuttavia, conformemente all'articolo 99 LStr, l'ammissione di studenti provenienti da determinati Paesi presuppone l'approvazione della Confederazione. Si tratta di Paesi che, stando alle esperienze delle autorità, presentano un forte rischio di immigrazione indesiderata o di abusi di altro genere. In effetti si sono registrati diversi casi di studenti cinesi scomparsi nella clandestinità in Svizzera o emigrati illegalmente verso altri Paesi dell'UE. Nel caso dell'Algeria, al momento del rilascio del visto occorre tenere presente che lo Stato algerino accetta unicamente un rientro volontario dei suoi cittadini; un eventuale rimpatrio forzato non sarebbe quindi possibile. Per questi due Paesi si impone pertanto un maggiore controllo e una prassi uniforme che possono essere garantiti soltanto con la procedura di approvazione prevista dal diritto federale. Per questo motivo può quindi succedere che, in singoli casi, l'esame delle domande presentate da cittadini di tali Paesi possa sfociare in un rifiuto del visto.

Gli stranieri provenienti da Paesi non facenti parte dell'UE/EFTA che hanno concluso una formazione o un dottorato in Svizzera possono di norma ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se, conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), esercitano nel loro settore specifico un'attività lucrativa di elevato interesse scientifico o economico. Ai diplomati degli Stati UE/EFTA, invece, si applica l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il 33 per cento in media degli stranieri laureati lascia la Svizzera una volta terminati gli studi o il dottorato; queste persone, caratterizzate da un elevato livello di formazione, trasferiscono nel loro Paese d'origine o in uno Stato terzo le conoscenze acquisite nelle scuole universitarie svizzere. In tal modo contribuiscono anche a dare visibilità agli istituti accademici svizzeri e a rafforzarne l'ottima reputazione all'estero. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna contraddizione fra i permessi di dimora limitati nel tempo, rilasciati agli stranieri desiderosi di assolvere una formazione o un perfezionamento professionale in Svizzera, e l'obiettivo di pubblicizzare le strutture d'insegnamento e di ricerca svizzere all'estero.

2. Come esposto al punto 1, il governo non ritiene vi sia, al momento, alcuna necessità di intervenire. Le richieste di un permesso di dimora vengono già adesso passate al vaglio una per una; per l'esame delle singole domande sono determinanti i criteri stabiliti nella LStr e nell'OASA.

Il Consiglio federale intende comunque precisare che la LStr si trova attualmente in revisione. Dopo che l'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407, "Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera", è stata accolta dalle Commissioni delle istituzione politiche (CIP) di entrambe le Camere, la CIP-N è stata incaricata di elaborare le corrispondenti proposte di modifica della LStr.

Risposta del Consiglio federale.