09.1077 · Interrogazione urgente · 2009-06-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nonostante la grave recessione, il Consiglio federale si è rifiutato di ricorrere alla clausola di salvaguardia, prevista espressamente in caso di massiccia immigrazione dai Paesi dell'UE 17. Tale rifiuto è incomprensibile, in particolare per i motivi seguenti:
1. Dalla metà del 2007 (quando sono stati abrogati i contingenti) alla metà del 2008, in un periodo di altissima congiuntura, sono stati rilasciati 94 000 permessi B. Da settembre 2008, quando la recessione si è manifestata con vigore, fino ad oggi sono stati rilasciati ancora circa 60 000 permessi B, nonostante il numero dei disoccupati abbia superato le 140 000 unità.
2. Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio federale, gli stranieri non sono "tornati a casa" con l'arrivo della recessione. Approfittano della nostra allettante rete sociale, senza aver fornito contributi degni di nota. Da settembre 2008 in Svizzera il numero dei Tedeschi disoccupati è cresciuto di circa l'85 per cento, quello dei Portoghesi del 78 per cento. Nel contempo gli Svizzeri senza lavoro sono aumentati di quasi il 40 per cento; molti di loro vengono soppiantati da stranieri.
3. Ciò mette seriamente in pericolo le nostre assicurazioni sociali. Già oggi gli stranieri beneficiano di circa il 40 per cento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'AI e dell'assistenza sociale. Nel 1972, il 77 per cento degli stranieri residenti in Svizzera esercitava un'attività lucrativa, oggi solo il 50 per cento. Siamo confrontati con un'immigrazione verso il sistema sociale e non verso il mercato del lavoro. Sia l'AI che la cassa di disoccupazione sono indebitate pesantemente. Per di più, nel 2011 verranno soppressi i contingenti per gli Stati UE dell'Europa orientale e, in un secondo tempo, anche per i cittadini di Romania e Bulgaria.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Perché, vista la forte recessione, il Consiglio federale non ha fatto ricorso almeno ora alla clausola di salvaguardia, che avrebbe potuto essere applicata già un anno fa?
2. Condivide l'opinione che, a medio e lungo termine, il nostro Stato sociale non è in grado di sopportare la completa libera circolazione delle persone?
3. L'accesso degli stranieri alle nostre prestazioni sociali (soprattutto le indennità di disoccupazione) non va vincolato a condizioni più severe, ad esempio una maggiore durata di residenza in Svizzera e contributi versati per un periodo più lungo? Si sta lavorando in tal senso?
4. Il Consiglio federale vede altre misure per arginare le conseguenze negative della libera circolazione delle persone? O, alla fine dei conti, resta soltanto la denuncia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e il ritorno ai contingenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha valutato scrupolosamente i possibili vantaggi e svantaggi del ricorso alla clausola di salvaguardia e per vari motivi ha deciso di rinunciarvi. Da un lato, l'effetto frenante del contingente di 44 000 permessi di dimora per gli immigrati dai Paesi EU 17 previsto dall'accordo di libera circolazione sarebbe stato solo limitato. Inoltre, considerato l'indebolimento della congiuntura, il Consiglio federale prevede un'ulteriore diminuzione dell'immigrazione, poiché essa dipende dalla richiesta di forza lavoro. Questa previsione viene avvalorata dal confronto tra i permessi rilasciati nei primi cinque mesi del 2009 e quelli rilasciati nei corrispondenti mesi dell'anno precedente. Da gennaio a maggio 2009, ai cittadini degli Stati EU 17 sono stati rilasciati in totale 22 584 permessi B e 23 510 permessi L, il che equivale a una riduzione del 40 per cento per i primi e dell'11 per cento per i secondi. Finora i cittadini provenienti dai Paesi EU 15 non hanno soppiantato i lavoratori svizzeri, dato che l'immigrazione riguarda principalmente settori con una forte richiesta di lavoratori qualificati e un tasso di disoccupazione inferiore alla media. Inoltre, con il ricorso alla clausola di salvaguardia si creerebbero ostacoli burocratici soprattutto per le imprese svizzere. La reintroduzione dei contingenti comporterebbe notevoli controlli supplementari da parte degli uffici cantonali della migrazione nell'ambito della ripartizione dei contingenti - con conseguenti tempi di attesa più lunghi -, incertezze delle aziende per quanto riguarda le disposizioni da impartire e numerose richieste di chiarimenti (come nel caso dei contingenti precedenti). Le imprese dovrebbero inizialmente stipulare contratti di durata inferiore a un anno, richiedere un permesso di dimora di breve durata e quindi farlo rinnovare dopo la scadenza oppure farlo successivamente convertire in un permesso di dimora B (cinque anni). Tali ostacoli sarebbero contrari agli interessi dell'economia svizzera. Peraltro, la rinuncia alla clausola di salvaguardia da parte del Consiglio federale è condivisa anche dalla chiara maggioranza dei cantoni e dei partner sociali.
2. Essenzialmente, in base al principio della parità di trattamento, sia i cittadini svizzeri che gli stranieri hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel caso in cui perdano il lavoro involontariamente. I cittadini dell'EU che da ultimo hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera possono usufruire delle prestazioni svizzere se hanno versato contributi per un periodo minimo di 12 mesi (dal 1° giugno 2009 in Svizzera o all'estero). In tal caso possono avvalersi delle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione per un massimo di 400 giorni. Alla scadenza di questo periodo scade anche il diritto di dimora. Inoltre, l'ottenimento delle prestazioni è vincolato a determinate condizioni: la persona interessata deve dimostrare di cercare un nuovo lavoro con regolarità e accettare un'eventuale offerta ragionevole. La violazione ripetuta di questi obblighi può comportare la perdita del diritto alle prestazioni di disoccupazione. Mentre l'immigrazione dallo spazio EU è diminuita negli ultimi sei mesi, non si è registrato alcun aumento dell'emigrazione. Nei primi tre mesi del 2009, il saldo della migrazione per i cittadini degli Stati EU/AELS ha evidenziato una notevole diminuzione, pari al 35,5 per cento, rispetto all'anno precedente. Il Consiglio federale sottolinea inoltre che finora l'apertura del mercato del lavoro e la conseguente immigrazione di lavoratori dall'Europa si sono rivelate positive per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Ad esempio, finora i cittadini dell'UE 25 hanno versato più contributi nel primo pilastro rispetto alle prestazioni di cui hanno usufruito. La quota degli stranieri disoccupati nel 2009 è stata inferiore a quella della fine degli anni Novanta o dell'inizio di questo decennio.
3. Le disposizioni dell'Accordo di libera circolazione (ALC) vietano di sfavorire i cittadini dell'UE rispetto agli Svizzeri nell'applicazione della legislazione nazionale. Queste regole sono valide per tutti gli Stati membri e la Svizzera, in quanto partner, le attua nei confronti dei cittadini europei. Questi hanno quindi diritto alle prestazioni svizzere alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Per quanto riguarda tali prestazioni, nell'ambito della revisione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione il Parlamento sta valutando un possibile rafforzamento del principio assicurativo. È stato proposto di vincolare maggiormente la durata delle prestazioni al periodo di versamento dei contribuiti e di eliminare eventuali incentivi errati al fine di ridurre, insieme ad altre misure, l'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.
4. Le osservazioni effettuate dall'entrata in vigore dell'ALC mostrano che le esperienze finora maturate in questo ambito sono essenzialmente positive. Il Consiglio federale sottolinea che l'ALC prevede strumenti preventivi di protezione e di gestione in caso di immigrazione eccessiva o di dissesti gravi. Oltre alla possibilità di ricorrere alla clausola di salvaguardia speciale di cui all'articolo 10 capoverso 4 ALC fino al 2014, dopo tale data esiste ancora la clausola di salvaguardia generale, che permette al comitato misto per la libera circolazione delle persone di valutare e adottare idonee misure correttive in caso di "gravi difficoltà di ordine economico o sociale". La denuncia dell'ALC è possibile in qualsiasi momento (art. 25 cpv. 3 ALC), ma comporterebbe notevoli svantaggi per la Svizzera e avrebbe come conseguenza, tra l'altro, la risoluzione di tutti i trattati stipulati nel quadro dei Bilaterali I (clausola ghigliottina). Ciò pregiudicherebbe fortemente la competitività dell'economia svizzera nel settore dell'esportazione. Soprattutto in tempi economicamente difficili, la Svizzera dipende dalle affidabili strutture dei trattati e da un mercato del lavoro flessibile per quanto riguarda gli Stati vicini. Dal momento che l'elettorato svizzero ha confermato con quasi il 60 per cento dei voti la riconduzione della libera circolazione delle persone e quindi la via bilaterale nel suo complesso, non vi sono motivi per prendere in considerazione la denuncia dell'ALC.
Risposta del Consiglio federale.