09.1117 · Interrogazione · 2009-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel "Tages-Anzeiger" del 15 settembre 2009 Chris Clausen, presidente dei direttori degli istituti della Svizzera tedesca, si dice favorevole all'isolamento dei giovani autori incorreggibili che si trovano in istituti educativi. In passato, nell'ambito dell'esecuzione delle misure, i giovani potevano essere condannati alla segregazione in cellula singola per 14 giorni. L'articolo 16 capoverso 2 dell'attuale diritto penale minorile prevede l'isolamento solo per sette giorni.
Considerati i sempre più frequenti casi gravi di violenza giovanile, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene ancora che la durata ridotta a sette giorni sia sufficiente?
2. Il Consiglio federale considera ammissibile che in casi particolarmente gravi gli istituti possano predisporre la privazione della libertà per più di sette giorni? Quali presupposti dovrebbero essere soddisfatti in tal caso?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla possibilità, richiesta dai direttori degli istituti, di non calcolare più il tempo trascorso nell'istituto nel computo di un'eventuale successiva privazione della libertà nel caso di giovani per i quali le misure educative si rivelano inefficaci?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'articolo 16 capoverso 2 del diritto penale minorile (DPMin) stabilisce che nell'esecuzione di una misura disciplinare un minore può essere separato dagli altri soltanto eccezionalmente e per non più di sette giorni. Tale norma si applica durante l'esecuzione del collocamento. L'isolamento per sette giorni consecutivi consiste pertanto in una punizione che può essere inflitta in caso di violazione delle regole dell'istituto (p. es. regolamento interno). Eventualmente è disposto anche se è commesso un reato (p. es. consumo di droga); in tal caso verrebbe inoltre avviato un procedimento penale.
La carcerazione secondo l'articolo 91 numero 1 capoverso 2 vCP, che poteva durare fino a 14 giorni e a cui fa probabilmente riferimento l'autrice dell'interrogazione, costituiva invece una parte di una pena che poteva essere inflitta soltanto se era stato commesso un reato. Tale disposizione si proponeva di rafforzare la misura dell'educazione vigilata con una reazione incisiva.
Non è quindi possibile paragonare l'isolamento di sette giorni secondo l'articolo 16 capoverso 2 DPMin e la carcerazione fino a 14 giorni secondo l'articolo 91 numero 1 capoverso 2 vCP. Con l'entrata in vigore del nuovo DPMin la durata della pena disciplinare non è stata ridotta a sette giorni, bensì disciplinata per la prima volta a livello federale.
Secondo il Consiglio federale, la durata massima di sette giorni per una pena disciplinare è sufficiente. Del resto, dopo sette giorni di isolamento totale dagli altri giovani è anche ipotizzabile proseguire con una misura meno drastica, ad esempio una reclusione per alcune ore.
Il disegno del Consiglio federale relativo al nuovo DPMin non prevedeva l'avverbio "eccezionalmente", che è stato introdotto durante i dibattiti parlamentari. Tale aggiunta si proponeva di chiarire che la misura incisiva dell'isolamento doveva essere ordinata soltanto come ultima ratio. Il Consiglio federale non ritiene che un isolamento più lungo sia in grado di arginare la violenza giovanile.
Occorre del resto osservare che nell'intervista al "Tages-Anzeiger" menzionata il direttore d'istituto Chris Clausen non si è espresso in merito alla privazione della libertà quale pena disciplinare, bensì si è pronunciato a favore della possibilità di disporre una carcerazione quale provvedimento di sicurezza nel caso di autori per i quali le misure protettive non sono sufficienti e che devono essere liberati dalle misure una volta compiuti i 22 anni.
3. Analogamente alla normativa nel diritto penale degli adulti, l'articolo 32 capoverso 3 DPMin prevede che, in caso di fine anticipata del collocamento perché infruttuoso, la limitazione della libertà connessa al collocamento vada computata alla pena ancora da eseguire. La portata di tale computo dipende da quanto è stata limitata la libertà personale.
Il Consiglio federale è consapevole che vi sono giovani che sabotano una misura per interromperla e dover quindi ancora scontare soltanto una breve pena detentiva o eventualmente essere addirittura liberati dall'esecuzione della pena, poiché il periodo trascorso nell'esecuzione della misura corrisponde alla pena detentiva inflitta. Questo problema non è comunque nuovo; tale rischio sussiste per qualsiasi misura protettiva che limita la libertà. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una rinuncia generale al computo. Per poter negare del tutto o parzialmente un computo devono essere soddisfatte determinate condizioni.
Attualmente il DFGP sta valutando il nuovo DPMin. Al fine di contrastare gli abusi citati, l'analisi si soffermerà in particolare sull'interpretazione dell'articolo 32 capoverso 3 DPMin in relazione al potere discrezionale dell'autorità giudicante e all'eventuale elaborazione di una chiave di computo meno attrattiva.
Risposta del Consiglio federale.