Lexipedia

09.1133 · Interrogazione · 2009-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In riferimento alla manipolazione dei risultati scientifici scoperta al Politecnico federale di Zurigo (cfr. "NZZ" del 23 settembre 2009, pag. 15), ritengo sia importante tematizzare la responsabilità della Confederazione in materia di politica scientifica. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

Quali condizioni quadro prevede la Confederazione per ridurre al minimo lo spazio di manovra a eventuali falsificatori?

Come reagisce la Confederazione in caso di frode scientifica in un istituto di cui assicura il finanziamento integrale o parziale?

Stellungnahme des Bundesrates

L'attività scientifica si fonda in ampia misura sulla fiducia reciproca. L'onestà e l'integrità scientifica sono condizioni imprescindibili per il buon funzionamento della ricerca. Per la reputazione delle scuole universitarie è quindi fondamentale indagare in modo sistematico e professionale sui casi sospetti di frode e prendere le misure che si impongono.

Il controllo dell'attività scientifica è effettuato in primo luogo dai ricercatori stessi. Riproducendo esperimenti decisivi, essi possono verificare i risultati scientifici pubblicati dai loro colleghi. Da parte loro le scuole universitarie devono provvedere all'instaurazione di una cultura dell'integrità scientifica che venga vissuta dai ricercatori e determini il loro agire. Le scuole universitarie devono inoltre disporre di regole severe sulle sanzioni in caso di frode e applicarle rigorosamente.

Il Consiglio federale si attende prestazioni di punta nel campo della ricerca da parte delle istituzioni del settore dei PF. Nel relativo mandato di prestazioni, chiede al settore dei PF di consolidare la sua posizione ai vertici della ricerca internazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto se i ricercatori rispondono ai massimi standard di condotta etica. Per questo sono stati introdotti procedure e meccanismi di controllo. Da menzionare sono in particolare i servizi indipendenti ai quali i membri delle istituzioni possono segnalare comportamenti sospetti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività nel settore dei PF. Il consiglio dei PF dispone inoltre di un organo indipendente incaricato di ricevere in via sussidiaria le segnalazioni di membri del settore dei PF.

Le misure adottate dal PF di Zurigo in riferimento al caso summenzionato dimostrano che i meccanismi di controllo funzionano. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessari ulteriori provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.