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09.1149 · Interrogazione · 2009-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo quanto comunicato quest'estate alla stampa dal Ministero pubblico della Confederazione, sono emerse nuove accuse nei confronti degli Hells Angels riguardanti il commercio di ingenti quantità di prodotti della canapa. Ricerche da parte della stampa presso le autorità hanno rivelato che i fatti a cui fa riferimento l'accusa non sono nuovi e si basano esclusivamente sugli atti e sui supporti dati delle intercettazioni telefoniche e di altro tipo (materiale audio e video registrato nell'ufficio del presidente nella Brauerstrasse) condotte più di cinque anni e mezzo fa e riesaminate dal Ministero pubblico della Confederazione alla disperata ricerca di reati.

Colpisce il fatto che, dopo più di cinque anni dall'operazione che ha portato all'arresto di numerosi Hells Angels e a ben più di sei anni dall'apertura del procedimento, il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la procuratrice federale Fauquex, richieda presso l'Ufficio del giudice istruttore federale l'estensione del procedimento fondandosi su fatti contenuti in atti a cui il Ministero pubblico della Confederazione ha accesso da oltre cinque anni e mezzo. Anche il giudice istruttore federale incaricato del caso ha dichiarato alla "Berner Zeitung" che non gli è chiaro perché il Ministero pubblico della Confederazione richieda l'estensione dell'istruttoria solo ora, in fase di complementi di prova, basandosi su intercettazioni in possesso del Ministero pubblico della Confederazione da oltre cinque anni e mezzo.

Questo modo d'agire dà l'idea che si vogliano disperatamente cercare reati a sostegno di un procedimento che si trova in una situazione incerta. Come può essere spiegato un ritardo così notevole?

Stellungnahme des Bundesrates

Il procedimento in questione è attualmente condotto dall'Ufficio dei giudici istruttori federali nella fase dell'istruzione preparatoria. A questo stadio del procedimento, il Ministero pubblico della Confederazione è parte al procedimento e, in quanto tale, presenta le sue richieste all'Ufficio dei giudici istruttori federali, autonomamente e secondo la propria discrezionalità. La decisione dell'Ufficio dei giudici istruttori federali in merito alla richiesta di una parte può essere impugnata dinanzi alla prima Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Benché il Ministero pubblico della Confederazione sia sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale), quest'ultima è limitata alle questioni amministrative e vieta all'autorità di vigilanza di impartire istruzioni al Ministero pubblico della Confederazione per i singoli procedimenti. Analogamente, non spetta all'autorità di vigilanza commentare o valutare le istanze probatorie presentate dal Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito dell'istruzione.

Per i motivi suesposti il Consiglio federale può esprimere un parere puramente generico in merito a presunte lungaggini dei procedimenti. La durata di un'inchiesta penale è dettata da numerosi fattori, quali la complessità dei fatti, il tipo e il numero degli atti d'indagine necessari, il comportamento dell'imputato o di altri partecipanti al processo, il compimento spesso laborioso di rogatorie all'estero, la mole di lavoro delle autorità implicate nel processo penale ecc. Se una parte al procedimento ritiene che vi sia violazione del principio di celerità processuale penale, può interporre ricorso presso la prima Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale verifica tale accusa e, se del caso, decide sul prosieguo del procedimento.

Risposta del Consiglio federale.