09.1175 · Interrogazione · 2009-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni ha recentemente esonerato un grande centro commerciale di Landquart dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro domenicale. Il Consiglio federale condivide l'opinione del governo grigionese, secondo il quale la totalità del cantone forma una regione turistica?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale designa le regioni turistiche dopo aver sentito i cantoni. In base alla legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12) le regioni turistiche sono "le regioni e le località il cui turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali". Tale designazione è valida innanzitutto nel quadro della promozione del settore alberghiero ma può servire da base per interpretare l'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) che disciplina l'occupazione di personale nelle regioni turistiche. L'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro dà inoltre la medesima definizione di regione turistica.
Tutte le regioni del canton Grigioni sono enumerate come "regione turistica" nell'allegato dell'ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero. Valutare se i negozi situati in regioni turistiche ai sensi dell'ordinanza 2, possono occupare personale la domenica senza autorizzazione è quindi di competenza dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro. Va però considerato che una tale occupazione è possibile solo in un'azienda la cui offerta di merci e di servizi è volta a soddisfare i bisogni essenziali delle persone e corrisponde ai bisogni specifici dei turisti (guide turistiche, souvenir, specialità locali, bevande, vettovaglie, prodotti igienici, ecc.).
Il Consiglio federale è del parere che sarebbe bene se i cantoni esaminassero regolarmente le regioni designate come turistiche sotto l'angolo della conformità.
Risposta del Consiglio federale.