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09.302 · Iniziativa cantonale · 2009-02-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Friburgo inoltra la seguente iniziativa:

La Confederazione è incaricata di mettere immediatamente a disposizione fondi supplementari per coprire i costi degli impianti di energia rinnovabile. L'articolo 7a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) deve essere modificato in tal senso come segue:

Art. 7a cpv. 4 lett. b

b. per la tecnologia fotovoltaica:

1. il 10 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per chilowattora;

2. il 15 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per chilowattora;

3. il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per chilowattora.