Chi froda il fisco e sottrae imposte danneggia lo Stato in ugual misura
09.3024 · Interpellanza urgente · 2009-03-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è disposto ad abbandonare lo statuto del nostro Paese quale oasi per patrimoni non tassati?
2. Il Consiglio federale è disposto a sottoporre quanto prima al Parlamento una modifica delle basi legali allo scopo di garantire assistenza giudiziaria non solo per i reati fiscali come la frode fiscale, ma anche in caso di sottrazione d'imposta?
Begründung
Serietà, qualità, affidabilità e l'elevata reputazione sul piano internazionale - marchi di qualità della piazza bancaria svizzera ormai vetusti - hanno sofferto massicciamente negli ultimi anni. Il mondo non capisce e non accetta più che il nostro Paese conceda assistenza giudiziaria alle autorità estere di perseguimento penali solo nei casi di frode fiscale e non in quelli di sottrazione d'imposta. In questo modo la Svizzera offre a stranieri benestanti la possibilità di eludere illegalmente il fisco del proprio Paese d'origine celando i loro patrimoni e redditi senza essere tassati. Le perdite fiscali subite da altri Paesi tramite queste pratiche sono stimate ad almeno decine di miliardi di franchi all'anno.
Alla luce di questa situazione è assolutamente comprensibile che gli Stati truffati per ingenti mancate entrate fiscali, non siano più disposti a far parte del gioco. Pertanto la Svizzera deve agire senza esitazione, prima di essere costretta a trovarsi con le spalle al muro dalle pressioni e coercizioni sempre più grandi. La distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta nonché la loro classificazione in crimini/delitti e in mere contravvenzioni fiscali per le quali non è prestata assistenza giudiziaria, deve essere eliminata immediatamente.
Solo in questo modo possiamo ripristinare la fiducia nella nostra piazza bancaria. Solo in questo modo riusciremo a mantenere un ragionevole segreto per i clienti bancari - un segreto che protegga solo chi opera con onestà, ma non chi imbroglia sul piano fiscale il nostro Paese o altri Stati. Solo in questo modo ci sbarazzeremo nuovamente del rimprovero di essere complici dei ricchi di tutto il mondo nei loro inganni.
Da tempo il PEV chiede, l'ultima volta in Parlamento con la mozione 05.3659 dell'ex consigliere nazionale Heiner Studer presentata il 7 ottobre 2005, di considerare anche la sottrazione d'imposta un delitto. Purtroppo in data 12 marzo 2007 il Consiglio nazionale ha respinto questo intervento.
Stellungnahme des Bundesrates
In base alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale), la Svizzera concede ad altri Stati assistenza giudiziaria in ambito fiscale, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Conformemente al principio della specialità, le informazioni ottenute dalla Svizzera tramite assistenza giudiziaria possono essere impiegate solo nel quadro di procedimenti per i quali è stata concessa tale assistenza. Da questa opportuna limitazione risulta che le informazioni e i documenti forniti in ambito fiscale possono essere utilizzati unicamente per la condanna penale di una persona, ma non per la sua tassazione. Per questo motivo, l'assistenza giudiziaria per le autorità fiscali estere non è particolarmente attrattiva. Occorre inoltre precisare che in materia fiscale gli Stati con i quali la Svizzera ha convenuto una clausola di assistenza amministrativa nella relativa convenzione di doppia imposizione, che è estesa anche a informazioni volte all'affermazione del diritto interno in presenza di truffa in materia di tasse, non ricorrono pressoché più all'assistenza giudiziaria, ma richiedono le informazioni via assistenza amministrativa.
Il Consiglio federale ha preso conoscenza della critica e delle minacce avanzate da diversi Stati nei confronti della Svizzera nella questione dello scambio d'informazioni in materia fiscale. Il governo ritiene ingiustificata questa critica. La Svizzera non è un paradiso fiscale. Il nostro Paese vanta un sistema fiscale che funziona e riscuote le imposte usuali impegnandosi a mantenere un livello concorrenziale. La Svizzera ha concluso numerosi accordi bilaterali e multilaterali, che costituiscono una base dello Stato di diritto, per lo scambio di informazioni di carattere fiscale tra il nostro Paese e altri Stati. La tutela adeguata della sfera privata dei cittadini è un'esigenza profondamente radicata nella popolazione svizzera. Questo vale anche per la protezione del carattere privato di dati di clienti delle banche. Il Consiglio federale intende pertanto mantenere il segreto bancario. Lo scopo del segreto bancario non è comunque quello di proteggere i reati fiscali.
Il governo ha deciso di migliorare la collaborazione con altri Stati in ambito di reati fiscali. A tale scopo il Consiglio federale si impegnerà per ottenere condizioni di parità sui mercati finanziari internazionali. Esso intende in tal modo evitare svantaggi di carattere concorrenziale alla piazza finanziaria Svizzera. In vista dell'elaborazione di questioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito di reati fiscali, il 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di esperti, che sostiene e consiglia la giunta del Consiglio federale e che non ha competenze decisionali proprie. L'elaborazione e l'attuazione di misure nel quadro della strategia approvata dal Consiglio federale avverranno in base alle consuetudinarie responsabilità e procedure.
Risposta del Consiglio federale.