09.3025 · Interpellanza · 2009-03-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In considerazione dell'accelerato processo di rarefazione dei terreni agricoli di qualità, il Consiglio federale ha adottato, nel 1992, il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Tale piano stabilisce, fra le altre cose, la superficie minima di terreno coltivabile da preservare e attribuisce ai cantoni quote specifiche minime cui attenersi. A tale proposito, pongo le seguenti domande:
1. A che punto è la realizzazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture relativamente:
a. alla superficie minima di 438 560 ettari stabilita a livello nazionale?
b. alla superficie minima stabilita per cantone?
2. Quali sono i criteri su cui si basano i cantoni per delimitare le relative superfici di avvicendamento delle colture?
3. Il Consiglio federale come controlla la realizzazione, da parte dei cantoni, degli obiettivi fissati nonché l'affidabilità dei rapporti?
4. Quali sono le misure in vigore per:
a. accertarsi che i cantoni delimitino correttamente le superfici minime loro attribuite?
b. che queste, una volta rispettate, siano garantite a lungo termine?
Begründung
Nel 1992, con il decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, il Consiglio federale ha stabilito la superficie minima per l'avvicendamento delle colture in Svizzera a 438 560 ettari e definito la relativa ripartizione fra i cantoni. Il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture è volto a preservare i migliori terreni agricoli da ogni nuova costituzione e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine (sovranità alimentare). Nonostante tale strumento di pianificazione del territorio, la rarefazione dei terreni agricoli (1,3 m2 di terreno in meno al secondo, l'equivalente di 11 ettari al giorno) è tuttora in corso e non è stata arrestata in alcun modo. Essendo i responsabili della pianificazione del territorio, i cantoni sono tenuti a preservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e a garantire il rispetto dei valori minimi stabiliti dalla Confederazione. Ogni quattro anni, questi sono tenuti a dichiarare all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) i cambiamenti apportati a livello della localizzazione, dell'estensione e della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Successivamente, l'ARE può effettuare un'analisi del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture sia a livello cantonale che federale. Al fine di garantire l'approvvigionamento di derrate alimentari da parte del nostro Paese e le prestazioni multifunzionali che l'agricoltura è tenuta a fornire in base alla Costituzione federale, è necessario continuare a perseguire senza riserve l'obiettivo di preservare le superfici coltivabili. Qualora ci si allontanasse dagli obiettivi fissati, è necessario adottare delle contromisure adeguate.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione intende conferire priorità politica, nella pianificazione del territorio del nostro Paese, al mantenimento delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), regolato nel decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992 concernente il piano settoriale per l'avvicendamento delle colture (FF 1992 II 1396).
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è responsabile dell'applicazione del piano settoriale per l'avvicendamento delle colture (SAC). La persona incaricata della gestione di tale dossier sarà supportata da un gruppo di lavoro interdipartimentale composto di rappresentanti dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e tratterà tutte le questioni strategiche legate all'esecuzione del piano. Nei piani cantonali, nei progetti federali e nei grandi progetti edilizi, la tutela delle superfici per l'avvicendamento delle colture è un aspetto da tenere sempre in considerazione.
Il piano settoriale SAC, il rapporto "10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen" (10 anni di piano settoriale per l'avvicendamento delle colture) pubblicato nel 2003, nonché la guida all'applicazione del 2006 hanno contribuito notevolmente ad accrescere la consapevolezza dell'importanza di tutelare le superfici agricole di qualità del nostro Paese.
L'ubicazione, l'estensione e la qualità delle SAC devono essere illustrate e documentate a livello cartografico e numerico. Dal 2006, i cantoni sono tenuti a presentare all'ARE geodati precisi (dati digitali) relativi all'ubicazione e all'estensione delle SAC cantonali.
1a e 1b. Dal rapporto di cui sopra, pubblicato nel 2003 sulla base di un'indagine condotta in tutti i cantoni, è emerso che la superficie minima di 483 500 ettari di SAC è (ancora) assicurata, tuttavia sussistono notevoli differenze da un cantone all'altro. Alcuni cantoni rilevano perdite di SAC, mentre altri sono riusciti a garantire una SAC maggiore rispetto alla superficie loro attribuita in base al piano settoriale. Tuttavia, nel complesso, emerge che le superfici a disposizione dei cantoni sono diminuite. Un nuovo studio basato su geodati conferma tale evoluzione.
2. L'articolo 26 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio contiene i criteri di classificazione delle SAC, che si basano sulle condizioni climatiche, sulle caratteristiche del suolo e sulla forma del terreno. Nella guida all'applicazione del 2006, tali criteri qualitativi sono stati ulteriormente precisati in considerazione delle nuove future delimitazioni e dei casi eccezionali. Tuttavia, le superfici delimitate dai cantoni nel 1992 non vengono ridefinite in base a tali criteri. Per l'illustrazione cartografica delle proprie SAC, i cantoni si sono basati principalmente sulla carta geografica della Svizzera in scala 1:200 000 (stato al 1986). Di recente, alcuni cantoni hanno effettuato precisi rilevamenti pedologici.
3. I cantoni sono tenuti a informare l'ARE almeno ogni quattro anni sullo sviluppo delle SAC, nonché ogni qualvolta un cambiamento nel piano di utilizzo del territorio comporti una riduzione della SAC di più di 3 ettari (art. 26 segg. e art. 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio). L'ARE cura regolarmente i contatti con le autorità cantonali competenti e si attiva non appena viene a conoscenza di importanti progetti.
4a. La maggior parte dei cantoni hanno trasmesso all'ARE i geodati relativi alle SAC. L'ARE, sulla base di tali dati, ha condotto un'analisi quantitativa per determinare se i cantoni raggiungono le quote loro attribuite. Tuttavia, i criteri e metodi utilizzati per la rilevazione dei dati sulle SAC si differenziano da un cantone all'altro, motivo per cui risulta difficile stabilire se la superficie minima di SAC attribuita a ogni cantone è rispettata e, di conseguenza, se è assicurata la superficie minima a livello nazionale. Oggi, l'ARE mira a compattare e omogeneizzare i dati sulle SAC e, in collaborazione con i cantoni e gli altri uffici federali interessati (UFAM, UFAG, Swisstopo), intende facilitare l'accesso ai dati pedologici disponibili in Svizzera.
4b. Conformemente all'ordinanza sulla pianificazione del territorio, i cantoni devono garantire, soprattutto tramite una ripartizione delle SAC nelle zone agricole, che rimanga invariata la superficie minima di SAC loro assegnata. Nell'adattamento o nella revisione dei loro piani direttori, i cantoni sono tenuti a informare a che punto sono i lavori. La valutazione e l'approvazione dei piani direttori cantonali offrono alla Confederazione la possibilità di stabilire determinate condizioni o richiedere ulteriori precisazioni, nell'ottica di una tutela efficace e sostenibile delle SAC.
Il Consiglio federale si impegna a tutelare meglio le SAC, motivo per cui, nel progetto di nuova legge sullo sviluppo territoriale, al momento in fase di consultazione, propone di fissare a livello di legge il principio del mantenimento delle superfici di avvicendamento delle colture (al momento fissato solo a livello di ordinanza) e rafforzare la tutela qualitativa di tali superfici, assegnandole alle varie zone agricole parcella per parcella.
Risposta del Consiglio federale.