Lexipedia

Ampio dispositivo di difesa contro i tentativi di ricatto degli Stati Uniti e dell'UE

09.3036 · Interpellanza urgente · 2009-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha ordinato il rilascio immediato da parte di UBS di determinati dati di clienti e trasmesso questi dati alle autorità americane. La FINMA definisce questo modo di procedere come misura di protezione nei confronti di UBS e della piazza finanziaria Svizzera. Le richieste degli Stati Uniti seguite subito dopo, di portata ancora più ampia, per una liberazione più esaustiva di dati di clienti, mostrano che ci troviamo di fronte a un'aggressione giuridica ed economica contro la Svizzera.

In questo contesto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è disposto ad adottare, nel quadro di un ampio dispositivo di difesa, anche eventuali provvedimenti di difesa e ritorsione a favore della piazza finanziaria Svizzera? In caso affermativo, quali?

2. Il Consiglio federale è disposto a rinunciare ad accogliere i detenuti di Guantanamo?

3. Come giudica il governo la possibilità di non più riconoscere temporaneamente la United States Securities and Exchange Commission (SEC) e di ordinare la sospensione della commercializzazione pubblica di fondi d'investimento americani in Svizzera?

4. Il Consiglio federale pensa di esaminare un divieto di investimenti fiduciari di banche svizzere presso istituti finanziari americani, al fine di proteggere dal sequestro i soldi dei clienti delle banche del posto?

5. Il governo intende mettere in discussione l'applicazione delle "liste Bush" sul riciclaggio di denaro e, se del caso, accorciarle drasticamente?

6. Alla luce delle attuali circostanze, secondo il Consiglio federale è ancora possibile che la Svizzera continui a rappresentare gli interessi diplomatici e politici degli Stati Uniti presso Stati terzi come Cuba o l'Iran?

7. Quante tonnellate di oro della BNS giacciono ancora attualmente negli Stati Uniti, dopo le vendite degli ultimi anni?

8. Il Consiglio federale è disposto a rimpatriare questo oro, al fine di prevenire futuri tentativi di repressione in questo campo?

9. È vero che per essere iscritti nella cosiddetta lista nera dell'OCSE occorre una decisione unanime e che alla Svizzera spetta il diritto di voto in questa decisione? Come voterà il Consiglio federale?

10. Anche il governo è del parere che, nella suddetta questione, anche altri Paesi come l'Austria e il Lussemburgo voteranno contro nel loro interesse?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La giunta istituita dal Consiglio federale lo scorso 25 febbraio 2009 ha tra l'altro il compito di analizzare la crisi attuale delle relazioni con gli Stati Uniti per quanto riguarda la piazza finanziaria Svizzera. Nel quadro di questi lavori devono in particolare essere definite le modalità di tutela degli interessi del nostro Paese in questa vicenda.

2. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare l'accoglienza di uno o più detenuti di Guantanamo per contribuire alla chiusura del campo. Un gruppo interdipartimentale di lavoro esamina attualmente, in collaborazione con i cantoni, gli aspetti legali e di sicurezza di un'eventuale accoglienza. Il Consiglio federale deciderà in merito a un'eventuale accoglienza sulla base dei risultati di questi lavori. Esso non è però del parere che sia utile abbinare espressamente il tema di Guantanamo al caso dell'UBS. Il Consiglio federale prenderà una decisione definitiva sui detenuti di Guantanamo, così come qualsiasi altra decisione, alla luce di una valutazione complessiva.

3. Secondo il diritto svizzero la SEC non necessita di alcun "riconoscimento". Nel quadro delle disposizioni sull'assistenza amministrativa ai sensi della legge sulle borse, la FINMA collabora con la SEC e sorveglia regolarmente questa collaborazione conformemente all'interesse di entrambe le parti. La vendita di fondi d'investimento esteri in Svizzera è sottoposta alla legge sugli investimenti collettivi (art. 120). Una limitazione richiederebbe una modifica di legge.

4. Per il Consiglio federale il luogo dove una banca effettua i suoi investimenti fiduciari è una decisione di politica commerciale. Pertanto il Consiglio federale non ritiene sensato un simile divieto. In questo settore esso considera inoltre sufficiente la raccomandazione dell'ASB. Per il resto, negli Stati Uniti non bisogna temere un sequestro di soldi di clienti.

5. Le cosiddette liste Bush riguardano anzitutto la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Si tratta di nomi che gli Stati Uniti trasmettono a tutti gli Stati in virtù della risoluzione 1373 dell'ONU. Questi nomi pervengono alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE e sono comunicati agli intermediari finanziari svizzeri con l'invito a verificarli secondo gli standard della legge svizzera sul riciclaggio di denaro dal profilo del sospetto di finanziamento del terrorismo, fattispecie che costituisce un reato conformemente all'articolo 260quinquies del Codice penale. Sebbene l'attuazione automatica di sanzioni degli Stati Uniti non costituisca un impegno vincolante per la Svizzera, il nostro Paese ha interesse a impedire il finanziamento del terrorismo e a verificare i nomi comunicati dagli Stati Uniti.

6. La rappresentanza degli interessi di terzi costituisce una tradizione di buoni uffici che la Svizzera offre in maniera affidabile e costante all'estero da oltre cento anni. I citati mandati di interessi non sono toccati dalla problematica attuale.

7. Per motivi di diversificazione, la Banca nazionale svizzera (BNS) custodisce una parte dell'oro all'estero. La maggior parte viene comunque custodita in Svizzera. Per la custodia all'estero entrano in linea di conto soltanto Paesi di grande stabilità politica ed economica. Un ruolo importante è inoltre svolto dal contesto giuridico (legislazione e giurisprudenza sull'immunità nelle procedure giudiziarie e di esecuzione). Deve poi essere garantito un accesso rapido al mercato. La BNS verifica periodicamente la ripartizione geografica delle sue riserve di oro e la adegua all'evoluzione attuale. Come le altre banche centrali, la BNS non rende noti, per motivi di sicurezza, i luoghi esatti di custodia delle sue riserve di oro.

8. La decisione in merito ai luoghi di custodia dell'oro compete esclusivamente alla BNS. Infatti la custodia di una parte dell'oro all'estero va considerata nell'ottica degli aspetti di diversificazione. Essa non ha alcuna dimensione di politica estera che esigerebbe il coinvolgimento del Consiglio federale.

9. Secondo l'articolo 6 della Convenzione istitutiva dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici le decisioni sono prese e le raccomandazioni fatte mediante mutuo accordo dei membri (consenso), a meno che l'organizzazione non decida altrimenti all'unanimità. Ogni membro dispone di un voto. Se un membro si astiene dal voto per una decisione o una raccomandazione, tale astensione non costituisce ostacolo alla decisione o alla raccomandazione che è applicabile agli altri membri, non però a quello che si è astenuto.

10. Il Consiglio federale non si esprime sulla posizione che devono assumere altri Paesi.

Risposta del Consiglio federale.